
Scuola non statale. I nuovi regolamenti sulle scuole paritarie e sulle scuole non paritarie
In applicazione di quanto disposto dalla 27/2006, dopo quello relativo alle scuole elementari ex parificate, il MPI adotta gli altri due regolamenti rimasti sospesi. Le nuove disposizioni pubblicate in G.U. sono operativi rispettivamente dal 12 e dall’8 febbraio 2008.


Con la pubblicazione in G.U. n. 23 del 28.01.2008 del regolamento recante “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento…” e con la pubblicazione sempre in G.U. n. 20 del 24. 01.2008 del regolamento relativo alla “Disciplina delle modalità procedimentali per l’inclusione ed il mantenimento nell’elenco regionale delle scuole non paritarie..” il MPI completa l’iter regolamentativo previsto dalla legge n. 27 del 3 febbraio 2006 che di fatto e di diritto rimodella la legge di parità scolastica n. 62/2000 portandola a suo definitivo compimento nella direzione indicata dall’allora Ministro Moratti.
Come si ricorderà questi due ultimi atti sono stati preceduti da un provvedimento analogo relativo al “Regolamento recante disciplina delle convenzioni con le scuole primarie paritarie…” a suo tempo emanato.
Vale la pena ricordare che con l’approvazione della L. 27/2006 la Moratti ha introdotto la tipologia delle “scuole non paritarie” che rappresentano di fatto un’evoluzione dell’istituto dell’ autorizzazione. Così facendo, però, la nuova disciplina tradisce lo spirito originario della legge 62/2000 che al comma 7 prevedeva di “ …ricondurre tutte le scuole non statali alle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie”. Infatti la 27/2006 non tiene in considerazione la tipologia dei corsi ex art. 352 del D.Lvo 297/94 che risulterebbe abrogata. Pertanto ci si trova di fronte ad una triplice distinzione (scuole paritarie, scuole non paritarie e corsi) non certo auspicata dalla legge 62/2000.
Ma veniamo nel dettaglio. Per quanto riguarda il riconoscimento della parità scolastica il regolamento, pur rinviando ad apposite linee guida il compito di darne attuazione, apporta una serie di modifiche positive superando così alcune “distonie” presenti nella legislazione secondaria e in particolare nella cm 31/2003. A tal proposito e a titolo puramente esemplificativo segnaliamo due novità interessanti rispetto alle disposizioni fino ad oggi impartite in coerenza con le disposizioni della L. 62/2000.
In primo luogo viene ribadito l’impegno a costituire corsi completi e a formare classi con non meno di otto alunni con una deroga per la scuola dell’infanzia. Ciò dovrebbe porre fine alla presenza delle classi collaterali soprattutto finali e a sdoppiamenti finalizzati esclusivamente all’accoglimento di candidati privatisti alla maturità.
In secondo luogo viene ripristinato lo spirito e la filosofia del comma 5 dell’art. 1 della legge 62/2000 stravolto dalla famigerata circolare Criscuoli. Il che significa che al personale docente e al personale che svolge attività di coordinamento (ex presidi e direttori) vanno applicati rapporti di lavoro subordinati fatta salva la quota massima del 25% prevista dalla legge. E’ bene che nelle linee guida applicative il MPI tenga bene a mente le precisazioni in tema di ricorso al lavoro autonomo e/o parasubordinato impartite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Anche per quanto riguarda l’altro regolamento, ovvero quello relativo alle “scuole non paritarie” si rinvia ad apposite linee guida il compito di darne attuazione. La cosa che ci lascia perplessi è che nel regolamento, come pure nella legge, venga taciuto qualsivoglia riferimento ai rapporti di lavoro che i gestori delle scuole non paritarie debbono applicare al proprio personale. Anche in questa circostanza un richiamo ai rapporti di lavoro e alla natura subordinata degli stessi l’avremmo trovato coerente con i principi più generali di lotta all’evasione e all’elusione contrattuale e contributiva messi in campo dal Governo e ribaditi dagli ultimi interventi del Ministero del lavoro in materia.
Roma, 15 febbraio 2008
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