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Precari: modifiche alla legge 143/04

Con alcuni emendamenti al decreto legge n. 2978 sulla Pubblica Amministrazione, il Senato ha approvato norme di interpretazione autentica della legge 143/04 sui nuovi punteggi delle graduatorie permanenti.

14/07/2004
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Con alcuni emendamenti al decreto legge n. 2978 sulla Pubblica Amministrazione, il Senato ha approvato norme di interpretazione autentica della legge 143/04 sui nuovi punteggi delle graduatorie permanenti.

Se il decreto legge e gli emendamenti verranno approvati anche alla Camera, senza modifiche, verranno attenuati alcuni degli effetti più devastanti della legge, recentemente approvata, sui punteggi che regolano le graduatorie permanenti.

Anche se questo non sarebbe sufficiente ad eliminare gli aspetti discriminatori e ingiusti che ancora rimarrebbero nella valutazione dei titoli di servizio, tuttavia tale parziale risultato è da attribuire alla pressione del movimento messo in campo dal sindacato e dalle associazioni di precari, senza il quale nulla sarebbe cambiato.

L’interpretazione autentica delle norme contenute nella legge 143/04, approvate al Senato, riguarda:

· il servizio non specifico, valutabile solo nell’ambito in cui si è svolto, cioè nell’ambito della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti educativi e nell’ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado;

· il servizio svolto nelle scuole collocate nei comuni di montagna, la cui supervalutazione si limita al servizio svolto nelle sedi al di sopra dei 600 metri che fanno parte di scuole collocate in comune montano e non si estende al servizio svolto in altre sedi della stessa scuola;

· la rideterminazione delle graduatorie che, per quel che riguarda i titoli di servizio, avviene a decorrere soltanto dall’anno scolastico 2003/04;

· lo spostamento del termine di scadenza delle operazioni dal 31 luglio al 20 agosto.

L’attenuazione degli effetti che tali norme di interpretazione autentica produrrebbero, se confermate anche alla Camera, è del tutto insufficiente a sanare le ingiustizie e a garantire un ordinato avvio dell’anno scolastico.

La FLC CGIL ritiene che vada abrogata la lettera h del punto B 3) della legge 143/04 sulla supervalutazione del servizio, ritiene incomprensibile e fonte di ulteriori discriminazioni la retroattività di un anno della nuova valutazione dei servizi, ritiene del tutto insufficiente la proroga dei termini al 20 agosto. Rivendica inoltre la decorrenza economica delle immissioni in ruolo dal 1.9.2004 a prescindere dalla data in cui queste verranno effettuate.

Inoltre, la FLC CGIL rivendica il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni sui posti vacanti e disponibili e la garanzia del mantenimento di un sistema di reclutamento pubblico, trasparente e concorsuale, la probabile prossima emanazione del decreto attuativo dell’art. 5 della legge 53/03 deve infatti offrire tutte le garanzie in tal senso.

Roma, 14 luglio 2004

Di seguito il testo degli emendamenti approvati e il resoconto stenografico della seduta del Senato

8.0.200
Asciutti
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
"Art. 8-bis. (Norme di interpretazione autentica)
1. Il punto B.3), lettera b-bis della tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h della tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola".

8.0.201
Asciutti
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
"Art. 8-bis. (Norme di interpretazione autentica)
1. L'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004".

8.0.2 (La Commissione) Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis. (Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)
1. Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è fissato al 20 agosto 2004"."

Resoconto stenografico della seduta del Senato

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