Esami di Stato del primo ciclo: ma il MIUR si fida dei docenti?
Emanata la circolare ministeriale sulla valutazione e sull'Esame di Stato al termine del primo ciclo.
Dopo la Circolare Ministeriale 35/10 inerente, tra l’altro, gli esami di idoneità e quelli di Stato dei candidati esterni, il MIUR, con la Circolare Ministeriale n. 49 del 20 maggio scorso, impartisce disposizioni sulla “valutazione degli alunni ed esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”.
Si tratta della prima e completa applicazione della normativa di settore definita dalla legge 169/08 e dal DPR 122/09 sulla valutazione degli studenti.
Dalla lettura della circolare, di cui in allegato pubblichiamo una scheda riassuntiva, emerge in più punti una sostanziale sfiducia nella capacità dei docenti di saper valutare “correttamente” gli esiti scolastici degli allievi. Infatti:
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riguardo ai criteri di valutazione si afferma che: “Valutazioni superficiali o meramente notarili possono nascondere apprendimenti approssimativi o addirittura posticci (…)”.
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nel paragrafo intitolato “Dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado” si sottolinea che: “I voti numerici e i giudizi non possono risolversi in un adempimento formale e burocratico, ma possono e devono configurare, nel loro insieme, una realistica e trasparente “lettera di presentazione” dell’alunno che intraprende un itinerario formativo nuovo”;
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nel paragrafo “Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado” si specifica che “Valutazioni superficiali, o comunque inattendibili, possono avere conseguenze rilevanti per il singolo studente e creare difficoltà non sempre risolvibili per l’azione della scuola negli anni successivi”.
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nel paragrafo inerente la prova scritta a carattere nazionale si ricorda che le istituzioni scolastiche, in quanto soggetti istituzionali, “sono chiamate a far sì che lo svolgimento della prova stessa avvenga correttamente, mettendo in atto adeguate misure per garantire che le prove somministrate conseguano risultati oggettivi e attendibili. Queste misure vanno anzi prese con particolare cura al fine di evitare che in talune situazioni possa determinarsi il rischio di “comportamenti opportunistici””;
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Nel paragrafo relativo alla Certificazione delle competenze si afferma che “Va in ogni modo garantito che le procedure di valutazione proprie di ogni singola scuola, di docenti o gruppi di docenti della scuola rispettino criteri di attendibilità e di validità, evitando che la disomogeneità esistente nelle prassi correnti siano per gli studenti e per le loro famiglie fonti di informazioni imprecise se non errate”.
Contesteremo nelle sedi opportune questo atteggiamento del MIUR!
Rimangono completamente aperti i dubbi e le difficoltà sulle modalità di valutazione introdotte con le normative emanate nell’ultimo anno e mezzo:
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La rigidità nel calcolo del voto finale dell’esame di Stato, determinato “dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5”, accresce a dismisura il peso dell’esame rispetto al percorso scolastico ed impedisce una reale valutazione formativa di ciascun alunno. E’ singolare che solo in questo caso la circolare, di fronte a questa evidente distorsione introdotta nella prassi valutativa, fa appello alla professionalità dei docenti per far si “che il voto conclusivo sia il frutto meditato di una valutazione collegiale delle diverse prove e del complessivo percorso scolastico dei giovani candidati”.
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Rimane aperta la problematica inerente l’ora di approfondimento in materie letterarie (prevista dal DPR 89/09), soprattutto nei casi in cui tale insegnamento non sia svolto dal docente di Italiano e/o storia e/o geografia della classe;
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Controverse sono le modalità di partecipazione dei docenti di strumento alle sottocommissioni, in sede di esame di stato a conclusione del primo ciclo di istruzione, per gli alunni non frequentanti il corso musicale.
Roma, 24 maggio 2010
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