Diritti in merito al pagamento delle ferie
Puntualmente, ad ogni fine anno scolastico, si ripropone l'annosa questione della presunta obbligatorietà alla fruizione delle ferie nel mese di giugno da parte dei supplenti nominati fino al 30 giugno.
Puntualmente, ad ogni fine anno scolastico, si ripropone l'annosa questione della presunta obbligatorietà alla fruizione delle ferie nel mese di giugno da parte dei supplenti nominati fino al 30 giugno. In alcune scuole c'è chi sostiene che nei periodi non impegnati per scrutini o per riunioni collegiali, i docenti supplenti possano essere obbligati a prendere le ferie. In tal modo non scatta più il diritto a percepire il pagamento sostitutivo delle stesse, al termine della nomina. Onde evitare contestazioni e conflitti su questa materia, si ricorda che il personale docente della scuola, è obbligato a prendere le ferie soltanto nel periodo di sospensione delle "attività didattiche" e cioè nei mesi di luglio e agosto. Pertanto non può "essere obbligato" a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni (ad es. nei periodi di non impegno nel mese di giugno), perché ciò può avvenire solo "a richiesta" dello stesso. E questo vale anche per i supplenti. A tal proposito si ricorda che, il 1 luglio 1997, è stato sottoscritto all'Aran un accordo di interpretazione autentica che recita: "l'art. 19 del CCNL/95 (in vigore), richiamato dal successivo art. 25, deve intendersi nel senso che per il personale docente a tempo determinato, parimenti a quanto previsto per il personale docente a tempo indeterminato, la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale a tempo determinato che, durante il rapporto d'impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
Roma, 24 aprile 2002
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