CO. CO.CO. Costituita la commissione paritetica nazionale
Nota Miur
A seguito dell'accordo del 30/9/2002 stipulato tra il MIUR e le organizzazioni sindacali della scuola CGIL-CISL-UIL-SNALS e Nidil CGIL, Alai CISL e Cpo. UIL. che disciplina l'attività lavorativa dei prestatori impegnati nella scuola con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche in applicazione del D.M. n°.66 del 20/4/2001, è stata costituita, ai sensi dell'art.12 della citata intesa, la Commissione Paritetica Nazionale.
Detta Commissione ha lo scopo di garantire il rispetto delle intese, di esaminare le controversie relative all'applicazione degli istituti e delle clausole delle intese stesse e di svolgere le funzioni di conciliazione e raffreddamento delle controversie sorte tra il collaboratore ei committente. Trattandosi di una commissione paritetica è composta è composta da un membro per ogni parte sindacale firmataria della ricordata intesa e da membri in rappresentanza del committente di numero pari alla componente sindacale.
Con nota dell'11 luglio 2003, n. prot. 528, il MIUR, oltre a dare formalmente annuncio dell'avvenuta costituzione della Commissione, coglie l'occasione per effettuare alcune importanti precisazioni:
1) nello svolgimento del rapporto di collaborazione, le malattie di breve durata o altri eventi che causano l'impossibilità temporanea della prestazione da parte del collaboratore non comportano decurtazioni economiche né obbligo di recupero dell' attività non espletata;
2) le modalità e i tempi di godimento del periodo di recupero psico-fisico di un mese vanno concordati tra le parti, tenendo conto del progetto programmato da svolgere.
E' ancora in corso il confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con le Organizzazioni Sindacali di categoria per la risoluzione dei problemi concernenti il beneficio previsto dall'art. 7 commi 1 e 6 del DL.vo 81/2000.
Pubblichiamo di seguito la nota del MIUR.
Roma, 21 luglio 2003
______________________
nota del MIUR
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della scuola e della Amministrazione
Uff. VIII
Prot.n.528
Roma, 11 luglio 2003
Oggetto: Contratti di collaborazione coordinata e continuativa: Commissione nazionale paritetica di conciliazione e raffreddamento; Benefici di cui all'art.7 comma 6 del DL.vo 81/2000.
Per opportuna conoscenza si comunica che, con provvedimento del 26 u.s. è stata costituita la Commissione nazionale paritetica di conciliazione e raffreddamento, prevista, dall'art.12 dell'Intesa sottoscritta dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dalle Organizzazioni Sindacali il 30/9/2002 nella materia indicata in oggetto.
Alla stessa potranno rivolgersi sia le OO.SS, sia le parti che abbiano sottoscritto i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
La Commissione ha, come è noto, la funzione di esaminare le controversie di interpretazione e di applicazione degli istituti e delle clausole previste dall'intesa stessa, oltre ad essere organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse tra le parti.
Si coglie l'occasione per far presente che, nello svolgimento del rapporto di collaborazione, le malattie di breve durata o altri eventi che causano l'impossibilità temporanea della prestazione non comportano decurtazioni economiche nè obbligo di recupero di attività non espletata. Inoltre si precisa che le modalità e i tempi di godimento del periodo di recupero psico-fisico di un mese vanno concordati tra le parti, tenendo conto del progetto programmato da svolgere.
Si informa, infine, che sono tuttora in corso incontri con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con le Organizzazioni Sindacali di categoria per la risoluzione dei problemi concernenti il beneficio previsto dall'art. 7 commi 1 e 6 del DL.vo 81/2000.
IL DIRETTORE GENERALE - F.to Zucaro
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