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Precari ricerca, Decreto "milleproroghe": un provvedimento indispensabile ma i problemi rimangono tutti aperti

Nel Decreto Legge 270/08 solo qualche "toppa" ai disastri del ministro Brunetta mentre ancora si aspettano le autorizzazioni ad assumere.

09/01/2009
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Nel Decreto Legge "mille proroghe" sono contenute alcune norme che interessano direttamente i precari della pubblica amministrazione e in particolare quelli degli enti di ricerca.

L'articolo 5 proroga i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato. L'articolo 6 conferma la riserva nei concorsi prevista dalla finanziaria 2008. In particolare prevede una riserva di posti non superiore al 20% nei concorsi per il personale che abbia maturato una anzianità di almeno 3 anni con contratti di lavoro subordinato a termine nelle pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007. Inoltre prevede il riconoscimento in termini di punteggio dell'esperienza maturata con contratti di collaborazione effettuata in virtù nel quinquennio precedente al 28 settembre 2007 in virtù di contratti stipulati anteriormente a tale data. Ci domandiamo il perché sia stato necessario confermare una norma che non era stata abrogata da alcun provvedimento. Com'è noto i problemi sono ben altri: il drastico taglio della possibilità di assumere nelle università, il ritardo nella emanazione dei DPCM che autorizzano le assunzioni negli enti di ricerca e la norma ammazza precari ancora in discussione al senato che se approvata metterebbe la parola fine alle stabilizzazioni. L'articolo 7 intitolato "Società di rilevazione statistica dell'Istat" contiene invece la proroga per altri 6 mesi dei contratti di collaborazione dei rilevatori precari impegnati in una lotta che punta invece alla internalizzazione del servizio e alla definitiva stabilizzazione. Amministrazione e governo prendono tempo ma la nostra battaglia non si ferma.

L'articolo 35 intitolato pomposamente "Personale degli enti di ricerca" è l'ennesimo capolavoro del legislatore sulla spinosa materia delle collaborazioni coordinate e continuative nel settore degli enti pubblici di ricerca. Si tratta di una norma scritta malissimo come ormai capita sempre più spesso per la disciplina delle assunzioni nel pubblico impiego. L'unica interpretazione che potrebbe avere senso è quella di una sospensione fino al 30 giugno 2009 dell'applicazione delle norme limitative dell'utilizzo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa già introdotte dalla finanziaria 2008 e modificate dalla legge 133. In questo modo il governo metterebbe l'ennesima "pezza a colori" dopo le interpretazioni correttive della disciplina sui contratti flessibili nella pubblica amministrazione. Come avevamo fatto notare fin da subito affermare il principio che un contratto di collaborazione debba avere come presupposto la specializzazione anche universitaria ha un senso se tutti coloro che intanto non possiedono questo titolo ma prestano la propria opera nella pubblica amministrazione vengono stabilizzati o quanto meno assunti con contratti a tempo determinato. In mancanza di queste possibilità negli enti di ricerca rischiano di andare a casa migliaia di collaboratori essenziali per lo svolgimento di attività istituzionali.

L'articolo 41 contiene invece la proroga dei termini per procedere alle assunzioni e alle stabilizzazioni che avrebbero dovuto essere effettuate nel 2008. Una norma indispensabile in quanto il ministero della funzione pubblica senza alcuna vera motivazione (si tratta infatti di risorse degli enti) non ha ancora emanato i DPCM autorizzatori che dovevano essere adottati nel 2008. Grottesco il riferimento alla "possibilità" di concedere le autorizzazioni in quanto si tratta di risorse che gli enti pubblici di ricerca ricavano dal turn over.
La norma stanzia anche le risorse per l'ente italiano della montagna (EIM).
Le lotte di questi mesi hanno costretto il ministro della funzione pubblica a prendere atto che i precari degli enti di ricerca sono fondamentali per il funzionamento delle strutture. Si procede però in ordine sparso, ogni ente sembra trovare una soluzione in base ai rapporti di forza tra ministeri vigilanti e funzione pubblica che invece si limita per ora ad allargare le maglie delle normative esistenti.

Roma, 8 gennaio 2009

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Decreto Legge 207/08
(milleproroghe)

… omissis …

Art. 5. Validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 2001 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

Art. 6. Concorsi con riserva di posti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni

1. Le facoltà di cui all'articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere applicate alle procedure concorsuali avviate entro il 30 giugno 2009.

Art. 7. Società di rilevazione statistica dell'ISTAT

1. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

… omissis …

Art. 35. Personale degli enti di ricerca

1. Limitatamente agli enti di ricerca, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 30 giugno 2009.

… omissis …

Art. 41. Proroghe di termini in materia finanziaria

1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.
2. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009.
3. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 30 settembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.
4. Il termine per effettuare le assunzioni di personale già autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 30 giugno 2009.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

… omissis …