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Scuolaoggi-CONSIP-SCUOLE: UN'OPPORTUNA MARCIA INDIETRO

CONSIP-SCUOLE: UN'OPPORTUNA MARCIA INDIETRO Si è finalmente risolta la questione dell'obbligo di acquisto, anche per le istituzioni scolastiche, di beni e servizi, presso la CONSIP. La ...

26/08/2003
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ScuolaOggi

CONSIP-SCUOLE: UN'OPPORTUNA MARCIA INDIETRO
Si è finalmente risolta la questione dell'obbligo di acquisto, anche per le istituzioni scolastiche, di beni e servizi, presso la CONSIP. La Consip, per statuto, è 'una Società per azioni al servizio dello Stato , di consulenza, assistenza e soluzioni informatiche per l'innovazione nella Pubblica Amministrazione'. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ne definisce compiti e funzioni. La legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003) disciplinava l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche (scuole incluse) con l'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip. Da allora si era aperto un vivace dibattito se l'obbligo dovesse riguardare solo l'esame delle offerte Consip e la comparazione dei costi con altri fornitori o se invece si trattava di un vero e proprio obbligo di acquisto presso la Consip. L'Ufficio Scolastico della Lombardia, a differenza di altre Direzioni regionali, si dimostrava più realista del re e in una Circolare del 5 marzo 2003, a firma Yuri Coppi, si pronunciava per l'obbligatorietà dell'acquisto, 'sempre e comunque'. Questa decisione era suffragata peraltro da alcuni pronunciamenti da parte ministeriale, per la verità non sempre cristallini. Si determinava così un paradosso evidente, per una 'logica di mercato': il fatto che le scuole erano obbligate ad acquistare beni e servizi presso la Consip anche in presenza di offerte più vantaggiose da parte di altri fornitori. La questione si risolve ora nella maniera più 'logica'. La legge 1° agosto 2003, n.212, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.185 dell'11 agosto 2003 '#8211; Supplemento Ordinario n.131, apporta importanti modifiche all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003). Il nuovo testo dell'art. 24 della legge finanziaria per il 2003, così come esce modificato, risolve alcuni aspetti contraddittori generati dalla precedente formulazione della normativa, dando la possibilità alle istituzioni scolastiche di acquistare beni e servizi senza utilizzare le convenzioni Consip. In particolare, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, comprese le istituzioni scolastiche, di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip, è stato riferito all'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi 'caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro' (sic). Spetta al ministro dell'economia e delle finanze, con un proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre 2003, individuare le tipologie di servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro. Il comma 4 bis stabilisce i ogni caso che gli enti pubblici, le società pubbliche, nonché tutte le amministrazioni pubbliche, possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla Consip S.p.a. Tra le amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1 del D.L. 24 luglio 1992, n.358, che contiene il testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive comunitarie Cee, sono comprese le istituzioni scolastiche in quanto organismi di diritto pubblico, dotate di personalità giuridica, istituite per soddisfare specifiche finalità di interesse generale, le cui attività sono finanziate in modo maggioritario dallo Stato. In conclusione, le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip SOLO per approvvigionarsi di quei particolari beni e servizi caratterizzati da alta qualità e bassa intensità di lavoro da individuarsi con un decreto del ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 ottobre 2003. In generale, viene quindi affermata la libertà di stipulare, da parte delle istituzioni scolastiche, ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni Consip tutte le volte che queste presentino costi uguali o superiori a quelli a cui la scuola può accedere muovendosi autonomamente sul mercato. C'è da chiedersi: ci voleva tutto questo tempo (con relativo disorientamento di scuole e dirigenti scolastici, impasse e ritardi negli acquisti, ecc.) per arrivare ad una simile, ovvia e naturale conclusione?


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