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Gae, il governo scommette sullo svuotamento entro un anno

La norma saltata del ddl semplificazioni dovrebbe essere recuperata in altro provvedimento sui precari

29/01/2019
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ItaliaOggi

MArco Nobilio e Sandra Cardi

    

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Aggiornare le graduatorie a esaurimento e le graduatorie di istituto con effetti a far data dal 1° settembre 2019. E farle durare tre anni. È il progetto del governo, che così conta di riuscire a svuotarle completamente. Progetto che aveva trovato una sua sede legislativa nel ddl Semplificazioni all'esame del senato. L'emendamento è stato stralciato dalla presidenza di Palazzo Madama che lo ha dichiarato improponibile. Ma potrebbe essere rimesso in pista con un ddl autonomo che potrebbe questa volta spingersi, è l'idea che serpeggia nella maggioranza, a prevedere un percorso ad hoc per i precari aggiuntivo rispetto allo svuotamento delle Gae attuale. L'intenzione espressa dell'emendamento dei relatori Daisy Pirovano (Lega) e Mauro Coltorti (Movimento 5 stelle) era quella di uniformare i termini per l'aggiornamento di tutte le graduatorie dei docenti precari. E per consentire tale misura, prevedeva che il termine per l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento, già spostato in avanti di un anno rispetto al termine originario, subisse un ulteriore slittamento di un anno. Mentre quello delle graduatorie di istituto veniva fatto confluire nel termine delle graduatorie a esaurimento eliminando la divisione per fasce. Entrambe le tipologie di graduatorie avrebbero avuto durata triennale.

Le graduatorie a esaurimento sono elenchi nei quali sono presenti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione che risultavano inclusi in tali elenchi alla data della trasformazione delle graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento. Tale modifica è avvenuta nel 2006 con la legge 296 (veda l'articolo 1, comma 605).

Le graduatorie a esaurimento sono suddivise in tre fasce. Nella prima vengono inclusi gli aspiranti che risultavano già inclusi nelle graduatorie del cosiddetto doppio canale alla data di entrata in vigore della legge 124/99 (25 maggio 1999). Nella seconda fascia, coloro che al 25 maggio 1999 avevano maturato i requisiti per essere inseriti nella graduatoria del doppio canale. E infine, nella III fascia, tutti gli aspiranti docenti che avevano maturato i requisiti successivamente e che non si trovavano nelle condizioni per poter accedere alla I o alla II fascia.

Nelle graduatorie a esaurimento non sono consentiti nuovi accessi da quando sono state trasformate ad esaurimento. Da allora è come se le avessero chiuse a chiave, Salvo accessi che pure sono avvenuti nel corso degli anni, ma per effetto di leggi speciali.

Le graduatorie di istituto, invece, sono elenchi che assumono rilievo solo a livello di singole istituzioni scolastiche e sono suddivisi anch'essi in tre fasce. La legge prevede che di anno in anno il 50 delle disponibilità per le immissioni in ruolo debba essere riservato agli aventi diritto individuati tramite lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento. E i docenti che accettano le proposte di assunzione a tempo indeterminato, in quanto individuati tramite lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento, perdono il diritto a rimanervi inclusi. E ciò vale anche per le corrispondenti graduatorie di istituto.


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