Gae, il governo scommette sullo svuotamento entro un anno
La norma saltata del ddl semplificazioni dovrebbe essere recuperata in altro provvedimento sui precari
MArco Nobilio e Sandra Cardi
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Le graduatorie a esaurimento sono elenchi nei quali sono presenti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione che risultavano inclusi in tali elenchi alla data della trasformazione delle graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento. Tale modifica è avvenuta nel 2006 con la legge 296 (veda l'articolo 1, comma 605).
Le graduatorie a esaurimento sono suddivise in tre fasce. Nella prima vengono inclusi gli aspiranti che risultavano già inclusi nelle graduatorie del cosiddetto doppio canale alla data di entrata in vigore della legge 124/99 (25 maggio 1999). Nella seconda fascia, coloro che al 25 maggio 1999 avevano maturato i requisiti per essere inseriti nella graduatoria del doppio canale. E infine, nella III fascia, tutti gli aspiranti docenti che avevano maturato i requisiti successivamente e che non si trovavano nelle condizioni per poter accedere alla I o alla II fascia.
Nelle graduatorie a esaurimento non sono consentiti nuovi accessi da quando sono state trasformate ad esaurimento. Da allora è come se le avessero chiuse a chiave, Salvo accessi che pure sono avvenuti nel corso degli anni, ma per effetto di leggi speciali.
Le graduatorie di istituto, invece, sono elenchi che assumono rilievo solo a livello di singole istituzioni scolastiche e sono suddivisi anch'essi in tre fasce. La legge prevede che di anno in anno il 50 delle disponibilità per le immissioni in ruolo debba essere riservato agli aventi diritto individuati tramite lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento. E i docenti che accettano le proposte di assunzione a tempo indeterminato, in quanto individuati tramite lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento, perdono il diritto a rimanervi inclusi. E ciò vale anche per le corrispondenti graduatorie di istituto.