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Condannato l’abuso del precariato

di Pippo Frisone

30/11/2014
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ScuolaOggi

Il 26 novembre 2014 alle h.9,33 il presidente sloveno della Corte di Giustizia Europea con sede in Lussemburgo, leggeva in un italiano stentato le 8 pagine che racchiudevano la definitiva condanna dell’Italia sulla reiterazione dei contratti a termine nella scuola italiana.Da giudice a giudice, perché in fondo si trattava di un rinvio pregiudiziale che i giudici italiani del Tribunale di Napoli, di Lamezia e della Corte Costituzionale avevano rimesso  alla Corte di Giustizia europea in merito alla corretta interpretazione dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo del 1999. In particolare, se la normativa italiana sui contratti a tempo determinato di cui all’art.4 della L.124/99 risultasse conforme e compatibile con le citate norme europee.

Quindi non decisione diretta che risolve automaticamente la controversia  nazionale sulle cause pendenti .  Spetta ora ai giudici italiani risolvere le cause in maniera conforme alla sentenza della Corte Europea che diventa obbligatoria non solo per la giurisdizione italiana ma per quella di  tutta l’Unione. A meno che dell’intera questione se ne faccia carico la politica e quindi il Parlamento italiano. Il Ministro Giannini, mettendo le mani avanti, minimizza la portata della sentenza perché con la proposta sulla Buona Scuola e la legge di stabilità la risposta la darà in anticipo con le 148mila assunzioni.La sentenza riguarda non solo il personale docente e ATA, assunto per effettuare supplenze annuali nelle scuole ma anche  quello privato ed è estensibile ai restanti contratti precari  del pubblico impiego ( Sanità, Università, Enti di Ricerca ecc…).Insomma, una mezza rivoluzione che secondo alcuni esperti giuridici va a lambire anche alcuni fondamentali del Jobs Act in discussione in queste ore in Parlamento.In buona sostanza la Corte Europea, nel ricordare che l’Accordo quadro del 99 si applica a tutti i lavoratori pubblici e privati dell’Unione,  rileva che la normativa italiana osta in particolare con la clausola 5, punto 1 dell’accordo.E’ l’art.4 della L.124/99 ad essere giudicato illegittimo, nonostante il restyling dell’ex ministro Gelmini che introdusse una norma giustificatoria sulla reiterazione dei contratti a T.D.“in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico , possono trasformarsi in contratti a T.I. solo in caso di assunzioni in ruolo”.Le esigenze organizzative del sistema scolastico italiano non possono rientrare nelle cosiddette “ragioni obiettive” che giustifichino i rinnovi dei contratti.Ragioni obiettive , invece, riconosciute dalla Corte  nei casi di sostituzioni temporanee dei lavoratori per motivi di politica sociale ( malattia, maternità, congedi parentali … )Le giustificazioni sulla reiterazioni dei contratti che si rinvengono nell’art.4 della L.124,sono giudicate insufficienti, in quanto in Italia i tempi d’indizione degli ultimi concorsi risultano essere molto aleatori e vanificano la limitazione dei contratti ivi contenuta e riferita all’espletamento dei concorsi. I tempi intercorsi tra gli ultimi concorsi hanno a volte superato il decennio  ( 1999-2011) . Altro aspetto della normativa italiana , censurata dalla Corte, è la totale assenza di misure sanzionatorie in caso di abuso e l’esclusione di ogni forma di risarcimento del danno eventualmente subìto. La normativa italiana non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo  dei contratti a T.D. risponda effettivamente ad un’esigenza reale.Pertanto, il mantenimento di un sistema di rinnovi senza alcun limite né tempi certi dei contratti a T.D., privo di ragioni obiettive,  per soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole italiane, quale la copertura di posti disponibili e vacanti, è per la Corte Europea in netto contrasto con la normativa europea, quindi illegittimo.Quale sarà la platea dei potenziali beneficiari della sentenza e l’entità degli eventuali risarcimenti?  Secondo alcuni sindacati che danno una lettura estensiva anche ai precari del pubblico impiego, i precari coinvolti si aggirerebbero tra i 250-300mila con costi attorno ai 2 miliardi. Secondo la normativa europea, quindi illegittimo.Quale sarà la platea dei potenziali beneficiari della sentenza e l’entità degli eventuali risarcimenti?  Secondo alcuni sindacati che danno una lettura estensiva anche ai precari del pubblico impiego, i precari coinvolti si aggirerebbero tra i 250-300mila con costi attorno ai 2 miliardi. Secondo la Ministro Giannini che ha tutto l’interesse a difendere il suo piano di assunzione di 148mila docenti, la sentenza riguarderà solo 15mila docenti e 3 mila ATA della Scuola.. La Ministra insiste su questi numeri perché dà una lettura restrittiva della sentenza che prende in considerazione ,a suo dire , soloi posti annuali, disponibili e vacanti, sull’organico di diritto.Quanti saranno i precari della scuola, effettivamente interessati, ce lo diranno i provvedimenti che ilGoverno Renzi sarà in grado di mettere in campo, cercando le coperture di spesa adeguate.Se la politica non sarà in grado di dare al precariato risposte immediate e senza discriminazioni, è scontato che il contenzioso si trasferirà nelle aule dei Tribunali.E con costi, ancora una volta, pesanti per tutti.


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