Cittadino Lex-La proposta riforma della scuola superiore
Gli istituti tecnici diventeranno licei La proposta riforma della scuola superiore (Schema dlgs 2004) Gli istituti tecnici e professionali diventeranno licei. E' qu...
Gli istituti tecnici diventeranno licei
La proposta riforma della scuola superiore
(Schema dlgs 2004)
Gli istituti tecnici e professionali diventeranno licei. E' questa la novità più importante contenuta in uno schema di decreto legislativo elaborato in questi giorni dai tecnici del Ministero dell'istruzione. I licei saranno 8: artistico, classico, economico, linguistico, musicale-coreutico, scientifico, tecnologico e delle scienze umane. E nel liceo artistico, economico e tecnologico saranno compresi, rispettivamente 3 , 2 e 7 indirizzi diversi. I corsi si articoleranno in due bienni e in un anno finale e le bocciature diventeranno più difficili. La non ammissione alla classe successiva potrà essere disposta, infatti, solo al termine dei bienni, salvo casi eccezionali da motivare adeguatamente. Le lezioni si svolgeranno per 30 ore settimanali (che diventeranno 27 nell'ultimo anno di corso) alle quali potranno aggiungersi altre 3 ore di attività facoltative, che potranno diventare 6 nel quinto anno di corso. Sarà possibile passare da un liceo all'altro oppure cambiare indirizzo frequentando corsi di recupero che saranno attivati direttamente dalle scuole. I nuovi licei dipenderanno dallo Stato e termineranno con un esame finale che darà titolo ad accedere all'università oppure agli istituti di alta cultura (conservatori e accademie). La formazione professionale, invece, rientrerà nella sfera di competenza delle Regioni. In questo caso, però, gli anni di corso saranno 3 per chi si accontenterà del certificato di qualifica oppure 4 per coloro che vorranno conseguire il diploma professionale. L'orario di lezione settimanale non potrà essere inferiore a 30 ore, salvo compensazioni. Lo schema di decreto legislativo non prevede la possibilità di passare dal liceo ai corsi professionali e viceversa.
Il testo è ancora soggetto a modifiche prima dell'approvazione nelle competenti sedi istituzionali. (15 dicembre 2004)
Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative al secondo ciclo sistema del educativo di istruzione e di formazione a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53";
VISTO il decreto legislativo concernente "Istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53"
VISTO il decreto legislativo recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53";
VISTO il decreto legislativo recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53";
VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62;
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n.30;
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 21;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
ACQUISITO, in data&&&&&&&&&&&, relativamente ai Capi II e V il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e, relativamente ai Capi I, III e IV l'intesa con la medesima Conferenza;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, in data &&&&& ;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del &&&&&&&.. ;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
Articolo 1
(Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)
1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione [1] è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Esso è il secondo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
2. I percorsi dei licei e quelli di istruzione e formazione professionale perseguono il fine comune di promuovere la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.
3. I percorsi del secondo ciclo possono realizzarsi anche in alternanza scuola-lavoro, come previsto dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53 [2] .
4. E' assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, come previsto dall'articolo 2, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, [3] come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo concernente le norme generali sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53.
5. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede previo superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione [4] .
CAPO II
Sistema dei licei
Articolo 2
(Finalità e durata)
1. I percorsi dei licei forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per porsi, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, assicurandogli la padronanza di conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
2. I licei hanno durata quinquennale. L'attività didattica in essi svolta si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.
3. I licei, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
4. I corsi di studio dei licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica. L'ammissione al quinto anno dà inoltre accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore [5].
5. Il sistema dei licei comprende i licei:
a) artistico;
b) classico;
c) economico;
d) linguistico;
e) musicale e coreutico;
f) scientifico;
g) tecnologico;
h) delle scienze umane.
Ciascuno di essi approfondisce la cultura liceale, definita al comma 1, come previsto nei successivi articoli.
6. I licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.
Articolo 3
(Attività educative e didattiche)
1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto dovere di cui all'articolo 1, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nei licei, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense e al relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, ed alle conseguenti intese, è di 990 ore annue nei due bienni [6] e di 891 ore annue nel quinto anno [7], oltre a quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.
2. I licei, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, e tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie e degli studenti, attività ed insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale, per ulteriori 99 ore annue [8] , la cui scelta è facoltativa ed opzionale per gli studenti e la cui frequenza è gratuita. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative prescelte. Le relative richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. I licei articolati in indirizzi organizzano, in aggiunta a quanto previsto ai commi 1 e 2, attività ed insegnamenti opzionali obbligatori di indirizzo per ulteriori 99 ore annue [9] , fatto salvo quanto previsto agli articoli 4 e 10.
4. Nel quinto anno, i licei organizzano 99 ore opzionali obbligatorie destinate ad approfondimenti disciplinari coerenti con la personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni manifestate per gli studi successivi di livello superiore.
Articolo 4
(Liceo artistico)
1. Il Liceo artistico approfondisce la cultura liceale attraverso la componente estetica come principio di comprensione del reale. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per esprimere la propria creatività e progettualità. Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative.
2. Il Liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a) arti figurative;
b) architettura, design, ambiente;
c) audiovisivo, multimedia, scenografia.
3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:
a) nel Laboratorio di figurazione, dell'indirizzo Arti figurative, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative (disegno, pittura, modellazione plastica);
b) nel Laboratorio di progettazione, dell'indirizzo Architettura, design, ambiente, lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici della architettura, degli allestimenti scenografici, delle metodologie proprie del disegno industriale e delle problematiche urbanistiche;
c) nel Laboratorio audiovisivo, dell'indirizzo Audiovisivo, multimedia, scenografia, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, di quella audiovisiva e dell'allestimento scenico, di tipo tradizionale e innovativo.
Articolo 5
(Liceo classico)
1. Il Liceo classico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della civiltà classica, fornendo allo studente gli strumenti per conoscerla ed interpretarla. Assicura la padronanza delle tecniche e dei linguaggi relativi, nonché il rigore metodologico, la sensibilità ai valori estetici, l'ampiezza della visione culturale, che consentono di cogliere le radici dell'umanesimo nel mondo moderno e nella realtà contemporanea.
Articolo 6
(Liceo economico)
1. Il Liceo economico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista delle categorie interpretative dell'azione personale e sociale messe a disposizione dagli studi economici e giuridici. Fornisce allo studente gli strumenti per conoscere forme e regole economiche, sociali, istituzionali e giuridiche, individuando la interdipendenza tra i diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le dimensioni globale e locale. Assicura la padronanza di competenze sistematiche nel campo dell'economia e della cultura dell'imprenditorialità.
2. Il Liceo economico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a) economico-aziendale;
b) economico-istituzionale.
3. Nell'indirizzo economico-aziendale lo studente acquisisce in particolare competenze organizzative, amministrative e gestionali mirate su specifici settori, quali i servizi, il turismo e le produzioni agro-alimentari, in relazione alle esigenze espresse dal mondo del lavoro. Nell'indirizzo economico-istituzionale lo studente acquisisce in particolare competenze economico-giuridico-istituzionali, anche nelle dimensioni europea e internazionale.
Articolo 7
(Liceo linguistico)
1. Il Liceo linguistico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza coordinata di più sistemi linguistici e culturali. Fornisce allo studente gli strumenti per conoscere, anche in un'ottica comparativa, le strutture e l'uso delle lingue, per acquisire la padronanza comunicativa di almeno tre lingue dell'Unione europea oltre l'italiano, e per rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture.
Articolo 8
(Liceo musicale e coreutico)
1. Il Liceo musicale e coreutica [10] me approfondisce la cultura liceale dal punto di vista musicale e coreutico, alla luce della evoluzione storica ed estetica, delle conoscenze teoriche e scientifiche, della creatività e delle abilità tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti per conoscere il patrimonio musicale e coreutico, assicurando, anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione.
Articolo 9
(Liceo scientifico)
1. Il Liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del nesso che collega la tradizione umanistica alla scienza, sviluppando i metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente gli strumenti conoscitivi necessari per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche, delle metodologie e delle competenze relative.
Articolo 10
(Liceo tecnologico)
1. Il Liceo tecnologico approfondisce la cultura liceale attraverso il punto di vista della tecnologia. Fornisce allo studente gli strumenti per comprendere le problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue espressioni. Assicura lo sviluppo della creatività e della capacità progettuale e la padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione relative.
2. Il Liceo tecnologico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a) meccanico;
b) elettrico ed elettronico;
c) informatico e della comunicazione;
d) chimico e biochimico;
e) sistema moda;
f) agrario;
g) costruzioni e territorio.
3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori nei quali lo studente sviluppa le proprie capacità progettuali, relativamente a ciascuno degli ambiti di cui al comma 2.
Articolo 11
(Liceo delle scienze umane)
1. Il Liceo delle scienze umane approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo alla elaborazione dei modelli educativi. Fornisce allo studente gli strumenti per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane.
Articolo 12
(Organizzazione educativa e didattica)
1. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche di cui all'articolo 3, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, [11] ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di diritto privato con esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, in costante rapporto con le famiglie e con le istituzioni sociali, culturali e produttive del territorio, fermo restando che il perseguimento delle finalità dei licei, così come previste dal presente capo, è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, di tutorato degli studenti, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dallo studente, con l'apporto degli altri docenti [12] .
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente ad un periodo didattico. [13]
4. I licei assicurano ed assistono, mediante apposite iniziative di orientamento e didattiche, i passaggi a un diverso indirizzo o ad altro liceo. [14]
5. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici.
Articolo 13
(Valutazione e scrutini)
1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze da essi acquisiste sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
2. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di cui all'articolo 3.
3. Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni di cui all'articolo 2 comma 3, i docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare l'ammissibilità dello studente al terzo ed al quinto anno, subordinata all'avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi dei predetti bienni, ivi compreso il comportamento degli studenti. In caso di esito negativo della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio, lo studente non è ammesso alla classe successiva. La non ammissione al secondo anno dei predetti bienni può essere disposta solo in casi gravi, debitamente motivati. [15]
4. Al termine del quinto anno sono ammessi all'esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio.
5. Alle classi successive alla prima si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano superato l'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di primo grado tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi.
6. Ai fini della partecipazione agli esami di idoneità sono equiparati ai suddetti candidati privatisti coloro che, prima del 15 marzo, cessino di frequentare l'istituto. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di Stato di cui al comma 5 i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità. Coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
7. Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione estiva.
Articolo 14
(Esame di Stato)
1. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio dei licei considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione [16] , sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.
2. All'esame di Stato sono ammessi gli allievi che hanno conseguito la valutazione positiva di cui all'articolo 12, comma 4.
3. Sono altresì ammessi all'esame di Stato , nella sessione dello stesso anno, gli allievi del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.
4. All'articolo 4, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n.425 il terzo periodo è sostituito dal seguente: "i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite".
CAPO III
Sistema di istruzione e formazione professionale
Articolo 15
(Livelli essenziali delle prestazioni)
1. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
2. Nell'esercizio delle competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio, le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.
3. Il diritto-dovere all'istruzione e formazione si realizza mediante iscrizione e frequenza a percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali.
4. Le modalità di accertamento della rispondenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c, della legge 28 marzo 2003, n.53.
5. I titoli e le qualifiche rilasciate dalle istituzioni di istruzione e formazione professionale, di seguito denominate istituzioni formative, a conclusione dei percorsi rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144.
Articolo 16
(Livelli essenziali riferiti all'offerta formativa)
1. Nell'esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, le Regioni organizzano i relativi percorsi assicurando, quale livello essenziale, il soddisfacimento della richiesta di frequenza.
Articolo 17
(Livelli essenziali riferiti alla articolazione e all'orario minimo annuale dei percorsi formativi)
1.Nell'esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, le Regioni assicurano, quale livello essenziale un orario complessivo annuale obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue [17] , e l'articolazione dei percorsi medesimi nelle seguenti tipologie:
a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di certificato di qualifica professionale;
b) percorsi, di durata quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale.
Articolo 18
(Livelli essenziali riferiti agli obiettivi generali e al profilo educativo, culturale e professionale)
1.Nell'esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, e nell'organizzazione del servizio relativo, le Regioni assicurano, quale livello essenziale:
a) che i percorsi di istruzione e formazione professionale siano personalizzati con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale del secondo ciclo, individuato all'articolo 1, comma 2 e che essi forniscano allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società e nel mondo del lavoro e delle professioni ;
b) che i percorsi di cui alla lettera a) siano riferiti a figure di differente livello, relative ad aree professionali, definite mediante intese in sede di Conferenza Unificata a norma dell'articolo 9, comma 2,lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e recepite con decreti del Presidente della Repubblica. Tali figure possono articolarsi in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;
c) che in relazione a ciascuna delle figure individuate come previsto alla lettera b), siano rispettati gli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito dei percorsi, come previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo &&& (diritto-dovere).
Articolo 19
(Livelli essenziali riferiti agli standard minimi dei percorsi formativi)
1.Nell'esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, e nell'organizzazione del servizio relativo, le Regioni assicurano, quale livello essenziale:
a) il conseguimento, da parte dello studente, di competenze linguistiche con riferimento alla lingua italiana e alla lingua inglese [18] , di competenze matematiche, scientifiche, tecnologiche, storicosociali ed economiche, e di competenze professionali e mirate in relazione al livello della qualifica o del titolo cui si riferiscono;
b) la destinazione agli obiettivi di cui alla lettera a) della quota oraria prevalente dell'orario complessivo obbligatorio nei primi due anni dei suddetti percorsi;
c) gli interventi di orientamento e di tutoraggio, anche per favorire la continuità del processo di apprendimento nell'istruzione e formazione tecnica superiore, nell'università o nell'alta formazione artistica e musicale, e gli interventi di recupero e sviluppo degli apprendimenti dello studente.
Articolo 20
(Livelli essenziali riferiti ai requisiti dei docenti)
1. Nell'esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, e nell'organizzazione del servizio relativo, le Regioni assicurano, quale livello essenziale, che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento, ovvero ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.
Articolo 21
(Livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze)
1.Nell'esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, e nell'organizzazione del servizio relativo, le Regioni assicurano, quale livello essenziale:
a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti di cui all'articolo 20;
b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale sia rilasciata certificazione periodica e finale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua il certificato di qualifica professionale a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero a conclusione dei percorsi di durata quadriennale, il diploma professionale;
d) che nelle commissioni degli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza di docenti di cui all'articolo 20.
Articolo 22
(Livelli essenziali riferiti agli standard minimi delle strutture e dei servizi)
1. Nell'esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, e nell'organizzazione del servizio relativo, le Regioni assicurano, quale livello essenziale, che le istituzioni formative abbiano requisiti strutturali conformi ai seguenti standard minimi.
Articolo 23
(Livelli essenziali riferiti ai passaggi tra i sistemi)
1. Nell'esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, e nell'organizzazione del servizio relativo, le Regioni assicurano, quale livello essenziale, i passaggi dal sistema dell'istruzione e formazione professionale e quello dei licei, e viceversa, per quanto di loro competenza.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le corrispondenze tra i crediti scolastici definiti come previsto dall'articolo 12, comma 5, lettera b), e i crediti formativi conseguiti ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), sono stabilite mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ovvero mediante specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e singole Regioni, in conformità alla legge 53/2003.
Articolo 24
(Valutazione)
1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo, i percorsi formativi sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte dell'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Le istituzioni formative forniscono al predetto Istituto i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale, che il Ministro, dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento a norma dell'articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n.53.
CAPO IV
Norme transitorie e finali
Articolo 25
(Passaggio al nuovo ordinamento)
1.A partire dall'anno scolastico 2006-07 gli istituti di istruzione secondaria superiore previsti dal testo unico emanato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ad eccezione degli istituti professionali di Stato, assumono la denominazione di "licei" e realizzano i percorsi previsti dal Capo II del presente decreto.
2.L'istituzione e l'articolazione nei diversi licei previsti al Capo II è disposta con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le Regioni, e previa acquisizione del parere delle Conferenze Provinciali di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
3.I corsi avviati fino all'anno scolastico 2005-06 negli istituti di istruzione di cui al comma 1, compresi quelli attivati negli istituti professionali di Stato, proseguono fino al loro completamento.
Articolo 26
(Trasferimento degli istituti professionali di Stato alle Regioni)
1. Dall'anno scolastico 2006/2007, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, gli istituti professionali di stato sono trasferiti gradualmente alle Regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria a norma dell'art. 43 del CCNL del comparto scuola.
2. Sono trasferiti alle Regioni, con modalità di cui all'articolo 145, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i beni, le risorse e il personale relativi agli istituti di cui al comma 1.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 è subordinato alla definizione dei livelli essenziali di cui al Capo III e del servizio da mantenere da parte delle Regioni, attuata mediante intese con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con intese MIUR/Regioni, che comunque dovranno assicurare fino a completamento della fase transitoria di cui all'articolo 27, comma 4, i livelli occupazionali, il soddisfacimento delle richieste dell'utenza, il rilascio delle qualifiche professionali a conclusione dei percorsi triennali, il quinto anno integrativo preordinato all'esame di Stato conclusivo.
Articolo 27
(Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione)
1. Nell'anno scolastico 2005/2005, il diritto-dovere di iscrizione e frequenza di cui al decreto legislativo &. ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003, allegato al presente decreto.
2. Fino alla completa attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione, come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo&. Continua ad applicarsi l'articolo 8, commi 2, 3 e 4 dello stesso decreto legislativo.
3. Dall'anno scolastico 2006/2007 i percorsi sperimentali di cui al comma 1 vengono gradualmente potenziati ed ampliati, sulla base di apposite intese in Conferenza Stato-Regioni ovvero intese con ciascuna Regione, in conformità con le disposizioni della legge 53/2003.
4. La sperimentazione di cui al comma 1 è oggetto di monitoraggio e valutazione da parte dell'INVALSI, e cessa, sulla base di apposita intesa in Conferenza Stato-Regioni, ovvero di intese specifiche tra il MIUR e ciascuna Regione, a seguito della completa attuazione del diritto-dovere di cui all'articolo 1 del decreto legislativo &., e a condizione che venga pienamente assicurato agli studenti l'accesso ad entrambi i sistemi del secondo ciclo, a loro libera scelta.
Articolo 28
(Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)
1. All'attuazione del presente decreto nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Articolo 29
(Abrogazioni)
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Articolo 30
(Norma di copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'articolo 28, comma 1 del presente decreto, quantificato in &. milioni di euro per l'anno 2005 e in && milioni di euro per l'anno 2006, si provvede con questa parte della spesa autorizzata dall'articolo 18, comma 4, della legge (finanziaria 2005).