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Messaggero Veneto: Fioroni contesta il silenzio-assenso Verifiche sullo status dei docenti

Nel mirino l’istituzione di un elenco di insegnanti con competenze specifiche

30/12/2007
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MessaggeroVeneto

Friulano, ecco i dubbi del ministro

UDINE. Due nodi mettono a rischio la legge sul friulano. Due dubbi che il ministro dell’istruzione Giuseppe Fioroni e i suoi stanno vagliando. Due articoli, su 32 complessivi, che rischiano di vedere impugnata da Roma la norma di tutela della madrelingua appena varata dal consiglio regionale. Si tratta del cosiddetto silenzio-assenso, ovvero l’insegnamento obbligatorio a meno di richiesta contraria. E, sul fronte contrattuale, l’istituzione di un elenco di insegnanti con competenza riconosciuta mette più di qualche dubbio a viale Trastevere. Tanto che nemmeno gli aggiustamenti formali, effettuati negli ultimi giorni dalla Regione, sembra siano bastati a superare il vaglio dello staff di Fioroni.
Il primo nodo da sciogliere è, dunque, quello del così detto silenzio assenso introdotto con il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale dove si stabilisce che «fatta salva l’autonomia degli istituti scolastici, al momento dell’iscrizione, i genitori o chi ne fa le veci, su richiesta dell’istituzione scolastica, comunicano alla stessa la propria volontà di non avvalersi». In buona sostanza la norma fa ricadere su chi non intende beneficiare dell’insegnamento l’onere di comunicarlo alla scuola e questo potrebbe essere considerato in contrasto con la legge 482 che parla di «scelta attiva delle famiglie». Dopo un lungo dibattito sulla legge sono state proprio le richieste degli autonomisti a far propendere per questa soluzione finalizzata a favorire l’insegnamento del friulano.
L’altro nodo al vaglio dei vertici del ministero dell’Istruzione è l’aspetto che riguarda i docenti. Pare infatti che da Roma vogliano vederci chiaro sull’ipotesi di istituire un elenco degli insegnanti con competenze riconosciute per l’insegnamento della lingua friulana. Il timore del ministero dell’Istruzione è infatti quello che in qualche modo il friulano diventi uno strumento per “scavalcare” le graduatorie dei docenti stabilite dalle autorità scolastiche. Solo nei prossimi giorni però l’analisi di tutti i 32 articoli della legge regionale 29 per la tutela, valorizzazione e promozione della lingue friulana che sono stati pubblicati solamente da pochi giorni sul bollettino ufficiale della Regione sarà completata. E in ogni caso a valutare la regolarità della norma dovrà essere anche il ministro agli Affari regionali e alle autonomie locali, Linda Lanzillotta. Tra le altre cose, il friulano è previsto anche nella cartellonistica, nella toponomastica e in futuro anche nelle bollette di luce e gas. Tutte le disposizioni della norma si applicano però esclusivamente nel territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano, così come è stato definito dalla legge 15 del ’96. L’opzione per l’insegnamento della lingua va espressa dai genitori all’inizio del ciclo scolastico ed è valida per la durata della scuola d’infanzia, quella primaria e quella secondaria di primo grado. L’insegnamento è curriculare e rientra nel 20% dell’autonomia scolastica. La volontà di non avvalersi dell’insegnamento, tuttavia, può essere modificata dai genitori all’inizio di ogni anno scolastico.
Nelle scuole secondarie di secondo grado, invece, la programmazione dell’insegnamento della lingua friulana è promossa nell’ambito dei progetti di arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche. I comuni possono decidere di uscire dalla delimitazione entro due anni dall’entrata in vigore della legge. Per farlo è necessaria una delibera del consiglio comunale assunta da una maggioranza superiore ai due terzi. Sempre in capo a due anni la delibera può essere impugnata su segnalazione di almeno il 15% dei cittadini. La grafia scelta è quella definita dalla legge 15 e può essere modificata con decreto del Presidente della regione, su indicazione dell’Agenzia per la lingua e le cultura friulana, d’intesa con le università di Udine e Trieste. L’uso della marilenghe è consentito nelle comunicazioni orali e scritte con gli uffici della Regione, degli enti locali e dei rispettivi enti strumentali, operanti nei territori friulanofoni.
Cristian Rigo


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