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Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

24/04/2008
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Costituzione della Repubblica italiana

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

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Questo articolo rappresenta uno dei cardini dell’intera Costituzione, della quale offre come chiave di lettura il principio di uguaglianza (e di non discriminazione).

La pari dignità sociale di tutti i cittadini viene affermata non tramite l’astrattezza della norma giuridica, ma additando concretamente alcuni ambiti (sesso, religione, opinioni politiche ecc.), in cui le discriminazioni risultano più diffuse e comuni. Il principio di uguaglianza formale rispetto all’ordinamento giuridico impone a tutti i cittadini di osservare la legge: non può esistere, dunque, alcun tipo di privilegio che consenta a singoli o a gruppi di porsi al di sopra della legge.

Il secondo comma trae ispirazione da un dato oggettivo: la disparità di condizioni economiche e sociali determina diseguaglianze di fatto. Perciò la Repubblica è chiamata a svolgere un ruolo politicamente attivo per promuovere un’ uguaglianza sostanziale, creando le condizioni necessarie per consentire a tutti di sviluppare la propria personalità e di realizzare le proprie aspirazioni: ne deriva che il diritto alla salute (v. art. 32), al lavoro (v. artt. 4 e 38), all’istruzione (v. art. 34) deve essere garantito a tutti, tramite idonei interventi dello Stato, volti ad offrire pari opportunità anche ai soggetti più deboli. L’esplicito riferimento ai “lavoratori”, nella parte conclusiva dell’articolo, va interpretato in senso estensivo, alla luce di quanto viene detto nel successivo art. 4, intendendo cioè per “lavoratore” ogni cittadino che svolga o abbia svolto "un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società".

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