Articolo 26
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
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Costituzione della Repubblica italiana
Art. 26
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
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L'articolo, che costituisce una precisazione del precedente art. 10, impone che l'estradizione del cittadino sia consentita soltanto nei casi e nei modi previsti dai trattati internazionali, individuati, a tal fine, come l'unica fonte legale per eventuali provvedimenti di estradizione. Il divieto è, invece, assoluto per i reati politici.
Questo articolo va interpretato anche alla luce di quanto previsto dal successivo art. 27, che vieta la pena di morte: non è, quindi, ammissibile l'estradizione verso uno Stato il cui ordinamento ammetta come sanzione, per il reato al quale si riferisce la richiesta, proprio la pena di morte. Peraltro, anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta di allontanare, espellere o estradare una persona verso uno Stato in cui questa rischi di essere sottoposta alla pena di morte o alla tortura o a pene e trattamenti inumani e degradanti.
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