Articolo 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
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Costituzione della Repubblica italiana
Art. 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
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La norma si ricollega all’articolo 2 in cui si sono garantiti i diritti inviolabili della persona e all’articolo 3 che sancisce il principio di uguaglianza; essa risponde al compito di tutelare le basi democratiche dell’ordinamento repubblicano, impedendo che si possano un giorno ripetere le politiche razziali e antidemocratiche del regime fascista, che determinarono la privazione della cittadinanza agli appartenenti alla comunità ebraica (che si videro privati dei diritti di cittadinanza a causa delle leggi razziali, sancite con il decreto legge del 17 novembre del 1938) e ai fuoriusciti che svolgevano attività antifascista.
Il regime fascista impose inoltre l’italianizzazione dei cognomi di quei cittadini appartenenti a minoranze linguistiche.
Nel nostro ordinamento repubblicano deve essere tutelata la personalità giuridica del cittadino nella sua integrità e
nessuno può essere privato della capacità giuridica, ossia dell’idoneità a essere soggetti di diritti e di obblighi, della
cittadinanza, come appartenenza alla comunità statale, con i diritti e i doveri che ne conseguono, del
nome, senza il quale nessuno potrebbe essere individuato come cittadino. Per paradosso, un neonato a cui fosse negato il nome, sarebbe escluso da qualunque rapporto civile.
Con il trattato di Maastricht del 1992 e con il trattato di Amsterdam del 1997 è stato affermato il diritto di cittadinanza europea, considerato come complementare a quello di cittadinanza nazionale.
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