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AFAM: equipollenza dei titoli rilasciati da istituzioni formative operanti nei settori del Ministero dei beni e delle attività culturali. Un pasticcio all’italiana

Ennesimo danno creato dalla Legge 107. La FLC CGIL in difesa del sistema pubblico e nazionale dell’AFAM. È ora di dire basta alle furbizie e alle acrobazie interpretative delle norme.

20/08/2019
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È dovuto intervenire persino il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) il 31 luglio scorso per denunciare la situazione critica e che rischia di sfuggire totalmente di mano, riguardo l’equipollenza alle lauree dei titoli rilasciati dalle scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale che operano nei settori audiovisivo e cinema, teatro, musica, danza e letteratura di pertinenza del Ministero dei beni e delle attività culturali.

Il MIUR, con una interpretazione estensiva di una norma della Legge 107/15, apre di fatto un ulteriore canale per l’attivazione di percorsi formativi, soprattutto da parte di privati, che rilasciano titoli equipollenti a quelli dell’università (lauree, lauree magistrali, specializzazioni) in campi di pertinenza del sistema nazionale dell’alta formazione artistica e musicale.

Ricostruiamo la vicenda.

Il comma 21 della legge 107/15 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, sul riconoscimento dell'equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali. Finalità di tale decreto sono

  • il potenziamento nelle istituzioni scolastiche degli obiettivi formativi riguardanti
    • lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali (legge 107/15 comma 7 lettera e);
    • l’alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini (legge 107/15,  comma 7, lettera f)
  • la promozione dell'eccellenza italiana nelle arti.

In applicazione di tale norma viene adottato il decreto interministeriale 22 dicembre 2015 n. 941.

Il decreto

  • istituisce presso il MIUR una Commissione tecnico-consultiva che esprime parere obbligatorio sull’istanza di riconoscimento delle scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale che operano nei settori audiovisivo e cinema, teatro, musica, danza e letteratura di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali. La Commissione è composta da
  1. il Presidente, nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali
  2. tre componenti, in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali
  3. tre componenti, in rappresentanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui almeno uno designato dal Consiglio direttivo dell’ANVUR, esperto in materia di accreditamento dei corsi di studio.
  • definisce le modalità di presentazione dell’istanza di riconoscimento
  • indica i requisiti per il riconoscimento
  • fornisce indicazioni sulle attività di istruttoria e vigilanza del MIUR
  • prescrive l’adozione di uno statuto che disciplina la gestione e il funzionamento delle scuole e delle istituzioni formative che rilasciano titoli riconosciuti equipollenti.

Solo nel giugno 2017 l’allora Ministra Fedeli con Decreto n. 457 (non reso noto), nomina la commissione tecnico-consultiva.

I lavori di questa commissione portano ai seguenti riconoscimenti

  • A decorrere dall’anno accademico 2018/2019, il titolo rilasciato dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti al termine del Corso triennale in “Arte e tecnologia del cinema e dell’audiovisivo” articolato in otto diversi indirizzi: Regia, Sceneggiatura, Ripresa e Fotografia, Produzione, Montaggio, Suono, Animazione, Realizzazione Multimediale, è equipollente alla Classe di Laurea L-03- Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (DM 412/18)
  • A decorrere dall’anno accademico 2019/2020, il titolo rilasciato dall’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola al termine dei corsi di durata triennale e il titolo rilasciato al termine dei corsi di durata biennale, articolati in otto diversi indirizzi: Pianoforte, Chitarra, Composizione, Flauto, Musica da camera, Viola, Violino, Violoncello, sono rispettivamente equipollenti alla laurea della Classe L-03- Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda e alla laurea magistrale della classe LM-45 Musicologia e Beni musicali (DM 177/19)
  • A decorrere dall'anno accademico 2019/2020, il titolo rilasciato dall'Accademia di Musica di Pinerolo al termine dei Corsi di specializzazione in: Pianoforte solistico, Pianoforte solistico nella musica contemporanea, Violino, Viola, Violoncello, Chitarra, è equipollente ai titoli rilasciati dalle Scuole di specializzazione in Beni musicali di cui al decreto 31 gennaio 2006. A questi corsi di specializzazione possono avere accesso, previo esame di ammissione, quanti sono in possesso di un diploma accademico di secondo livello rilasciato dagli Istituti Superiori di studi musicali (Conservatori ed ex IMP) e dalle Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica , Musicale e Coreutica (ex art.11 DPR 8 luglio 2005, n. 212), ovvero dei diplomi del previgente ordinamento ad essi equipollenti o dei titoli stranieri riconosciuti equipollenti, ai sensi delle norme vigenti (DM 393/19).

Le conseguenze di tali provvedimenti sono evidenti

  • lo Stato arbitrariamente consente ad alcune istituzioni soprattutto del settore musicale di avere un canale privilegiato per il rilascio dei titoli universitari al di fuori delle procedure che tutte le altre istituzioni sono tenute a rispettare
  • viene consentito il rilascio di titoli universitari su ambiti formativi di pertinenza delle istituzioni AFAM alle quali tale possibilità è totalmente negata
  • vengono introdotte modalità di riconoscimento prive di reale affidabilità per la mancanza nella commissione tecnico-consultiva di esperti delle aree disciplinari attinenti i percorsi attivati
  • vengono clamorosamente disattese le finalità (o la gran parte di esse) previste dal comma 21 della Legge 107.

Per la FLC CGIL quanto accaduto è l’ennesima riprova che antiche modalità di gestione dei settori formativi inerenti l’arte, la musica, ecc. in cui la facevano da padrona furbizie, rapporti politici privilegiati, interpretazioni funamboliche delle norme, sono tuttora vive e vegete. È ora di dire basta a queste logiche di piccolo cabotaggio. Occorre avere un’idea di sistema pubblico e nazionale dell’alta formazione artistica e musicale nella quale vengano riconosciuti parità di diritti agli studenti e parità di trattamento a chi lavora nelle istituzioni. Per questo la FLC CGIL chiederà uno specifico incontro sull’argomento al MIUR al quale chiede una pausa di riflessione sui riconoscimenti e le equipollenze.