
Il Miur, con la circolare 20 del 4 marzo 2011, ha fornito indicazioni per una corretta applicazione della normativa relativa alle assenze.
Le norme di riferimento sono, per la Secondaria di II grado, l'art. 14 comma 7 del DPR 122/09 (Regolamento sulla valutazione) e, per la secondaria di I grado, l'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 59/04 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione). Entrambe le norme prevedono che ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta "la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".
I contenuti della circolare
Il nostro commento
Positivi i seguenti chiarimenti
I contenuti della circolare
A titolo esemplificativo la circolare indica alcune tra le possibili situazioni che permettono di derogare dall'obbligo di presenza dei tre quarti del monte ore annuale:
Il nostro commento
L'elenco della casistica di deroghe ha valore meramente indicativo in quanto la loro individuazione rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle singole istituzioni scolastiche. A tal proposito l'intervento della circolare appare sopra le righe ed invasiva delle competenze delle scuole.
I contenuti della circolare
Il collegio dei docenti definisce i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza.
Il consiglio di classe verifica, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della circolare medesima, se:
Il nostro commento
Su questa materia la circolare cerca di mettere ordine a norme primarie prive di organicità e contraddittorie.
Infatti
A parere della FLC senza la modifica e l'armonizzazione delle norme del DPR 122/09 quanto previsto dalla CM 20/10 è privo di effetti.
I contenuti della circolare
L'istituzione scolastica
Il nostro commento
Come di consueto il MIUR emana le circolari ad anno abbondantemente iniziato e non dà alcuna indicazione su come le scuole devono comportarsi per l'anno scolastico in corso. Cosa devono fare le istituzioni scolastiche per il 2010/11 in merito all'individuazione del monte ore obbligatorio per studente per la validità dell'anno scolastico, all'individuazione e relativa delibera delle deroghe, alla comunicazione alle famiglie, è un mistero.
I contenuti della circolare
Nei casi di esclusione dagli scrutini finali ai fini dell'ammissione agli esami o alla classe successiva il Consiglio di Classe dovrà redigere uno specifico verbale.
Il nostro commento
Anche in questo caso le norme primarie sono contraddittorie in quanto prevedono l'obbligo della verbalizzazione per la secondaria di I grado (DPR 122/10 art. 2 comma 10 ultimo periodo), mentre nulla di tutto questo dicono sulla secondaria di II grado ("Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo." DPR 122/09 art. 14 comma 7 ultimo periodo).
I contenuti della circolare
Per quanto riguarda la pratica sportiva agonistica, la circolare, rimanda alla nota 2056/11 nella quale è chiarito (per la verità in modo molto poco comprensibile) che tra le deroghe consentite alle singole istituzioni scolastiche vanno considerate anche quelle degli studenti che svolgono sport a livello agonistico sempre che sussistano i presupposti per poter valutare gli apprendimenti conseguiti in tutte le discipline di studio.
Il nostro commento
Questa parte della circolare, nel tentativo di prevedere a tavolino tutti i possibili casi per la concessione delle deroghe alla frequenza, crea ancor più confusione. Infatti la nota 2056/11 fa un riferimento generale alla valenza educativa della pratica sportiva agonistica, mentre la circolare fa riferimento esclusivamente alle attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
Anche in questo caso l'intervento della circolare appare sopra le righe ed invasiva delle competenze delle scuole.
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