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Mobilità scuola 2012-2013: sottoscritto il Contratto nazionale integrativo. Scadenza delle domande: 30 marzo 2012

È alla firma del Ministro l’Ordinanza Ministeriale e la Circolare con cui si darà avvio, nei prossimi giorni, alle procedure per la mobilità di tutto il personale docente, educativo ed ATA della scuola.

29/02/2012
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A seguito dell’autorizzazione da parte del Ministero della Funzione Pubblica è stato sottoscritto il 29 febbraio 2012 al Ministero dell'Istruzione in via definitiva, l’ipotesi di CCNI del 15 dicembre scorso riguardante la mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2012-2013. Per dare attuazione al CCNI il ministro firmerà la specifica Ordinanza Ministeriale che sarà inviata con una circolare di accompagnamento. Scarica il testo del contratto.

Tutte le domande, sia di trasferimento che di passaggio, riguardanti il personale docente di ogni ordine e grado andranno presentate on-line.

Solo le domande di mobilità del personale educativo ed ATA si continueranno a presentare con la consueta modalità su carta.

La procedura on-line prevede due fasi

1° fase. Registrazione da parte di tutto il personale interessato alla presentazione delle domande volontarie nel servizio “Istanze on line”. Ai fini della registrazione è necessario il possesso di una casella di posta elettronica …@istruzione.it.
NB: a tal fine si consiglia di effettuare l’operazione di registrazione prima possibile. Sul nostro sito è reperibile una guida e un video con le istruzioni per le registrazione;

2° fase. Presentazione delle domande via web entro il termine di scadenza: 30 marzo 2012.

Con la presentazione della domanda via web sarà possibile anche effettuare le varie dichiarazioni: servizio, continuità, titoli, situazione di famiglia, ecc…. allegando tutte le dichiarazioni obbligatorie liberamente effettuate. Solo per le certificazioni mediche rimane l’obbligo di presentare, presso la scuola di servizio cui viene inviata la domanda on line, la documentazione “cartacea” (stato di disabilità L. 104, motivi di salute, stato di inabilità figlio maggiorenne, programma terapeutico figlio tossicodipendente, …). Il tutto sempre entro i termini di scadenza per la presentazione delle domande: 30 marzo 2012. L’interessato, compilata e confermata la domanda in tutte le sue parti, la invia via web alla scuola di servizio. Sempre via web l’interessato riceverà la notifica delle operazioni disposte sulla sua domanda. È possibile stampare copia della domanda presentata. Inoltre, sarà possibile “modificare” la domanda presentata, purché ciò venga effettuato sempre entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande. Attenzione!! Se la domanda viene modificata, la stessa va confermata ed inviata nuovamente e tale invio sostituisce il precedente.

Le novità del nuovo contratto e riepilogo di quelle più recenti

Sul nostro sito sarà disponibile, nei prossimi giorni, anche un vademecum della normativa e contenente anche i vari fac-simile per le dichiarazioni personali.

  • Le parti hanno convenuto la possibilità di riaprire il confronto negoziale, qualora necessario, a causa di provvedimenti non ancora definitivi.
  • Blocco mobilità interprovinciale. Il blocco quinquennale nella mobilità per altra provincia, imposto per i docenti dalla legge n. 106/2011, art. 9 c. 21, si applica solo ai neo assunti con decorrenza giuridica 1 settembre 2011. I neo assunti con decorrenza giuridica 1 settembre 2010 dovranno rispettare il precedente blocco triennale previsto dalla legge n. 124/1999. I beneficiari delle precedenze art. 7 punti I, III e V del contratto sono esonerati dal rispetto di tale blocco.
  • La precedenza al rientro nella scuola di ex titolarità per chi ha perso posto è stata ulteriormente estesa da 7 a 8 anni.
  • Il personale docente della scuola primaria, transitato su posto comune prima delle operazioni di mobilità per contrazione di posto di lingua inglese, se interessato a rientrare su posto lingua inglese nel corso dei movimenti, deve presentare anche lui domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.
  • I docenti di scuola secondaria di II grado che presentano domanda condizionata e che, a differenza degli altri gradi di scuola (che presentano distinte domande), nella stessa richiedono anche preferenze per altre province, prevale, comunque, il movimento interprovinciale a condizione che tali preferenze vengano indicate prima dell’attuale comune di titolarità.
  • Chiarito, al termine della premessa comune alle note riguardanti la tabella di valutazione, che il periodo trascorso in Dottorato di ricerca è valutato per intero ai sensi della lettera A) della tabella (6 punti l’anno) se il docente è in servizio oggi nello stesso grado di scuola in cui era in servizio negli anni di dottorato, mentre vale sempre per intero, ma ai sensi della lett. B) (3 punti l’anno), se oggi si è in servizio in un diverso grado di scuola.
  • Altro chiarimento, sempre nella premessa alle note comuni, riguarda il servizio prestato nella scuole paritarie. Premesso che questo servizio non si valuta (perché non è utile ai fini della carriera), è fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto ancora lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie. Si valuta comunque il servizio prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali.
  • Chiarito una volta per tutte che, se ci si è trasferiti da posto di sostegno a posto comune (o viceversa), per gli anni precedenti non si ha più diritto né alla continuità di scuola, né a quella di sede (comune) nelle graduatorie interne (nota 5-bis).
  • Nella nota 5 ter, per i docenti, e nella nota e) per gli ATA, riguardanti il punteggio una tantum eventualmente maturato a partire dall’a.s. 2000-2001 al 2007-2008, è stato precisato che per avere diritto a tale punteggio una tantum si dovrà allegare una dichiarazione (anche fatta liberamente) che contenga tutte le informazioni previste nel fac-simile allegato all’ordinanza ministeriale. E’ necessario dichiarare l’elenco degli anni continuativi (almeno 3) in cui non si è presentata domanda in ambito provinciale (tra l’a.s. 2000-2001 e 2007-2008) e che, negli anni successivi alla maturazione, non si sia ottenuto “a domanda volontaria” un trasferimento, un passaggio o una assegnazione provvisoria in ambito provinciale.
  • Con riguardo alla tabella di valutazione del personale ATA, vengono riconosciuti i 12 punti per partecipazione a concorso anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale di cui all’art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009, se sostenuto per profilo professionale superiore rispetto a quello di attuale appartenenza.
  • Si ricorda che alle operazioni di mobilità territoriale deve partecipare anche tutto il personale docente ed ATA che ha perso (anche ogni anno) la sede di titolarità per l’accettazione di incarichi a tempo determinato (artt. 36 e 59 Ccnl/07) oltre i primi 3 anni al fine di ottenere di nuovo la sede definitiva, dal momento che il Ccnl/07 ha chiarito che la titolarità di sede si conserva "complessivamente" per un solo triennio. Tale personale partecipa nella seconda fase delle operazioni (mobilità tra comuni diversi nell’ambito della provincia).
  • Precedenza L. 104/92
    • Per fruire della precedenza per l’assistenza ad un genitore con grave disabilità, occorre esplicitare anche le ragioni per cui il coniuge (se c’è) non può prestare assistenza. Analoga dichiarazione debbono presentare altri fratelli o sorelle, se presenti. Inoltre chi chiede di fruire della precedenza deve anche dichiarare o di essere l’unico ad avere chiesto di fruire dei 3 gg di permesso mensili per assistere per l’intero anno scolastico in cui si presenta la domanda, oppure dichiarare che non vi siano stati altri parenti o affini ad averne beneficiato nell’anno scolastico in corso. La mancanza anche di una sola di queste condizioni non dà diritto di precedenza nei trasferimenti ma solo nella successiva mobilità annuale;
    • nel caso in cui il/la lavoratore/trice che assiste un genitore con handicap grave (art. 7 punto V) sia l’unico/a figlio/a che convive con il genitore da assistere, questi, documentata la convivenza, ha diritto alla precedenza anche in presenza di altri fratelli e/o sorelle. Solo in questo caso non è necessaria la dichiarazione da parte di questi ultimi di non poter assistere. Pertanto, ai fini del riconoscimento del diritto di precedenza, la convivenza con il genitore non è obbligatoria ma diventa un “oggettivo” elemento di priorità in presenza di più fratelli e/o sorelle;
    • per fruire del diritto di precedenza è fatto obbligo di indicare l’intero comune (o l’intero distretto, in presenze di più distretti nello stesso comune) di residenza dell’assistito, successivamente all’indicazione di eventuali preferenze puntuali del comune stesso. La mancata indicazione dell’intero comune (o distretto) non annulla la domanda, ma fa venire meno il diritto alla precedenza;
    • per avere diritto alla precedenza L. 104/92 per l’assistenza ai figli minorenni (quindi fino a 18 anni), non è necessario che la condizione di handicap sia a carattere permanente. Questo perché la maggior parte delle ASL rilasciano solo certificazioni temporanee in presenza di minorenni;
    • la situazione di assistenza che dà diritto alla precedenza (o all’esclusione dalle graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto) deve essere a carattere permanente (ad eccezione dei figli fino a 18 anni) e deve sussistere fino a 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al CED delle domande. È fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.
  • Dimensionamento
    • Confermati sia l’impianto normativo che i criteri di utilizzo già definiti negli anni passati;
    • regolata la procedura di riassegnazione delle titolarità in caso di nuovi percorso formativi con organico distinto;
    • chiarito che tutti coloro che si ritrovano modificata la propria sede di titolarità per effetto di provvedimento di dimensionamento, hanno comunque diritto, se vogliono, a partecipare alle operazioni di mobilità anche oltre i termini di scadenza delle domande volontarie.

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