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La mobilità del personale docente e ATA a.s. 2004 - 2005 estero

Come è noto il 27 gennaio 2004 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) concernente la mobilità del personale docente ed ATA per l’a.s. 2004/05

03/02/2004
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Come è noto il 27 gennaio 2004 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) concernente la mobilità del personale docente ed ATA per l’a.s. 2004/05.
L’O.M. del 28 gennaio 2004, n. 9 detta le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel citato Contratto
All'ordinanza sono allegati i moduli per la presentazione delle domande di trasferimento e/o di passaggio e le relative istruzioni.
Per quanto riguarda il personale in servizio all’estero il nuovo CCNI non ha apportato modifiche rispetto al precedente contratto.
Comunque nei prossimi giorni il MAE invierà a tutte le Ambasciate, ai Consolati e alla Rappresentanza Permanente presso l’UE il relativo “Messaggio” che dovrà essere notificato tempestivamente alle istituzioni scolastiche e culturali, alle direzioni delle Scuole Europee e ai lettori in servizio presso le Università.
Le modalità per l’assegnazione della sede metropolitana al personale di ruolo, docente e Ata, in servizio all’estero che rientra a domanda o è restituito ai ruoli di provenienza per fine mandato sono disciplinate dall’art. 5 del CCNI sulla mobilità, mentre procedure e scadenze per la presentazione delle domande sono normate dall’art. 3 della O.M. citata e dal “Messaggio” del MAE in via di emanazione.

Ricordiamo sinteticamente che:

a) Personale con oltre tre anni di permanenza che cessa dal servizio all’estero al termine del corrente anno scolastico 2003/2004 per fine mandato o che intenda rientrare in Italia per rientro anticipato a domanda dopo un periodo di servizio superiore ai tre anni, deve presentare apposita domanda entro il 18 febbraio 2004 ( non vi è alcun specifico modello) all’Ufficio Scolastico Regionale (Centro Servizi Amministrativi) della provincia scelta per il rientro, ai fini dell’assegnazione di sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità (art. 5 CCNI);

b) Personale in servizio all’estero da non più di tre anni scolastici, che ha mantenuto la titolarità di sede di provenienza, partecipa a domanda in ipotesi di rientro alle operazioni di mobilità (trasferimento e/o passaggio). La domanda va presentata entro il 28 febbraio 2004 secondo le modalità indicate dall’O.M. citata

c) Per i Passaggi di ruolo si ricorda che gli interessati, docenti in servizio all'estero, possono presentare la relativa domanda indipendentemente dal numero di anni di servizio all’estero. Però in caso di accoglimento dell’istanza di passaggio di ruolo, l’interessato cessa dal servizio all'estero (con restituzione ai ruoli metropolitani). Non è prevista, infatti, la rinuncia al passaggio di ruolo ottenuto.

Roma, 3 febbraio 2004

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