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Interrogazione deputati DS: NO Frattini alla Dirigenza Scolastica

Pubblichiamo il testo dell’interrogazione parlamentare presentata da un gruppo di deputati dei Democratici di Sinistra con cui si chiede al Ministro dell’Istruzione di rivedere le disposizioni date alle Direzioni regionali scolastiche circa l’applicazione della Legge Frattini anche alla Dirigenza Scolastica.

04/06/2003
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Pubblichiamo di seguito il testo dell’interrogazione parlamentare presentata da un gruppo di deputati dei Democratici di Sinistra con cui si chiede al Ministro dell’Istruzione di rivedere le disposizioni date alle Direzioni regionali scolastiche circa l’applicazione della Legge Frattini anche alla Dirigenza Scolastica.

L’interrogazione ricorda che, all’atto dell’approvazione della Legge 145/2002, un ordine del giorno, fatto proprio autorevolmente dall’allora Ministro Frattini e dal Sottosegretario Saporito, escludeva la Dirigenza Scolastica dall’applicazione delle misure contenute nell’articolo 3 della stessa Legge.
Pertanto, la 145/2002 non riguarda la Dirigenza Scolastica né per quanto concerne la durata dell’incarico da uno a cinque anni, né la unilateralità dello stesso: cose che invece vengono riprese ed estese anche alla Dirigenza Scolastica con serie conseguenze sul piano della funzionalità e dell’autonomia delle scuole.

E’ il primo risultato della lettera unitaria CGIL CISL UIL Scuola e Snals inviata alle Commissioni Istruzione e Lavoro della Camera e del Senato il 30 maggio ultimo scorso.

Il testo dell’interrogazione, sottoscritta peraltro in modo significativo da alcuni deputati che presentarono l’ordine del giorno, richiama il Ministro al rispetto della Legge e ai contenuti dell’ordine del giorno che è chiarissimo nell’escludere gli effetti dell’articolo 3 della 145/2002 dalla Dirigenza scolastica.

Ecco il testo dell’interrogazione parlamentare che riprende molti spunti della lettera unitariamente inviata alle Commissioni Istruzione e Lavoro di Camera e Senato

Interrogazione a risposta orale in Commissione

Capitelli, Sasso, Grignaffini, Martella, Tocci, Chiaromonte, Lolli, Carli

Al ministro dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca, premesso:

che in occasione dell’approvazione alla Camera della legge 15.7.2002, n. 145 venne approvato un ordine del giorno riguardante le modalità di applicazione della medesima alla dirigenza scolastica;

che il suddetto ordine del giorno:

considerando che l'autonomia delle istituzioni scolastiche è ormai principio costituzionalmente garantito dall’ articolo 117, comma 3, della legge n. 3 del 18 ottobre 2001;
considerando che l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi dello stesso articolo 118, comma 1, nel settore dell'istruzione attiene soprattutto al livello delle singole scuole, intese come autonomie funzionali che agiscono insieme alle autonomie territoriali anche ai fini della predisposizione del documento di programmazione dell'offerta formativa;
considerando che l'autonomia della scuola è sancita a tutela dell'insieme di competenze tecniche da esercitare nel rispetto della libertà d'insegnamento sancita dall'articolo 33, comma 1, della Costituzione;
considerando che l'autonomia della scuola sotto il profilo del coordinamento tecnico e della relativa gestione amministrativa è affidata al dirigente scolastico che ne è il legale rappresentante;
visto che la dirigenza scolastica per le sue peculiari funzioni è stata oggetto di specifica disciplina nel decreto legislativo n. 165 del 2001(25) rispetto alla disciplina della dirigenza statale, che tale specificità è stata confermata anche in sede contrattuale con l'istituzione di una specifica area dirigenziale nell'ambito del comparto scuola, in cui rimane inserita;
considerando che il contratto dell'area V definitivamente sottoscritto nel marzo 2002 ha previsto che l'incarico di dirigente della singola istituzione scolastica sia conferito attraverso contratti individuali; impegnava il Governo, che sottoscriveva quell’impegno nelle persone del Ministro On. Franco Farttini e del Sottosegretario On. Learco Saporito, in sede di applicazione della disciplina riguardante le modifiche all’articolo 19 della legge 165/2001 ad interpretare tali disposizioni nel senso della loro non applicabilità ai dirigenti scolastici in servizio alla data di entrata in vigore della legge;

che il Dipartimento per i servizi nel territorio Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione - Uff. V ha diramato la Circolare Ministeriale 16 maggio 2003, n. 49 recante ad Oggetto: Conferimento e mutamento incarichi dirigenziali per l'anno scolastico 2003/2004;

che la suddetta circolare contravvenendo totalmente il sopracitato Ordine del giorno e l’impegno del Governo prevede una piena attuazione alla dirigenza scolastica del disposto dell’articolo 19 della legge 165/2001, stabilendo che:

“….. con la legge 15.7.2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, sono state apportate significative innovazioni al d.lgs. 30.3.2001, n. 165 in tema di incarichi dirigenziali;

….Nel rinnovato sistema normativo l'atto di conferimento dell'incarico, ferma restando la natura del rapporto di lavoro disciplinato dalle disposizioni di diritto comune e dal contratto collettivo, assume connotazione provvedimentale, ponendosi pertanto come determinazione conclusiva di un apposito procedimento amministrativo che comporta, perciò, la piena applicazione delle regole partecipative di cui alla legge 8 agosto 1990, n. 241, artt. 7 e seguenti;

per il conferimento degli incarichi, dopo il novellato art. 19 del d.lgs. 165, vanno pertanto considerati oltre alla natura e alle caratteristiche dei compiti assegnati, alle attitudini e alle capacità professionali del singolo dirigente, i risultati precedentemente conseguiti dall'interessato in relazione agli obiettivi fissati;

con il provvedimento d'incarico vanno definiti l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti d'indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengono nel corso del rapporto;

la durata dell'incarico non può eccedere il termine di cinque anni”;

che le suddette disposizioni risultano in contrasto con le norme contrattuali vigenti oltre che con le indicazioni del sopracitato ordine del giorno, talché ne possono conseguire incarichi unilateralmente stabiliti dall’Amministrazione senza l’apporto del Dirigente Scolastico come portatore di esigenze specifiche contenute nel Piano dell’Offerta Formativa, come anche incarichi della durata di un anno con pregiudizio della funzionalità delle istituzioni scolastiche;

per sapere se non voglia disporre l’adeguamento immediato della C.M. 49/2003 del MIUR alla normativa vigente e all’ordine del giorno parlamentare al fine di evitare effetti anche a partire dall’anno scolastico 2003-2004, lasciando alla libera dialettica contrattuale la definizione della materia nell’imminenza dell’avvio del confronto sul Contratto dell’Area V della Dirigenza Scolastica quadriennio 2002-2005

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