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Indennità di lavoro notturno-festivo per il personale educativo

Interpretazione autentica all’Aran

26/07/2005
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Nella giornata di oggi, è stato sottoscritto all’Aran in via definitiva l’accordo di interpretazione autentica sulla corresponsione dell’indennità di lavoro notturno-festivo anche al personale educativo.
Il chiarimento era stato richiesto ai sensi dell’art. 64 del d.lgs n. 165/2001 dal Tribunale Civile di Padova - Sezione Lavoro - in relazione all’art. 52 del Ccni/99, ora art. 52 Ccnl/03. Si allega il testo dell’accordo.

Roma, 26 luglio 2005
_________________

Testo accordo

In attuazione della richiesta di interpretazione autentica formulata dal Giudice del Lavoro di Padova dott.ssa Balletti, concernente l’art. 52 del CCNL 1998/2001 e 2002/2005, Comparto Scuola –sottoscritta in via di ipotesi il 15 febbraio 2005 – e vista la certificazione della Corte dei Conti il 21.07.2005, in data 26.07.2005 le parti sottoscrivono in via definitiva l’allegato accordo.

Firmato Aran, CGIL e FLC Cgil, CISL e Cisl Scuola, UIL e Uil Scuola, CONFSAL e Confsal - Snals

Premesso che il Tribunale Civile di Padova – Sezione Lavoro- in relazione alla causa di lavoro n. 1222/2003, con ordinanza del 26.01.2005 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio le parti firmatarie del CCNL debbano esprimersi sul “se la definizione di orario di lavoro notturno festivo dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo, dettata per il personale Ata, sia applicabile anche al personale educativo al fine del riconoscimento dell’indennità di lavoro notturno festivo di cui alla tabella D2”;
Considerato che quanto sopra sostanzia una richiesta di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 64 del d.lgs n. 165/2001;
Le parti firmatarie dei relativi CCNL sottoscrivono il seguente accordo di interpretazione autentica nel testo che segue:
“Si premette che l’art. 52 citato nell’ordinanza del Giudice del Lavoro di Padova attiene al Contratto Nazionale Integrativo 31 agosto 1999 (CCNI) e che, pertanto, trattandosi di Contratto Integrativo e non di Contratto Nazionale (CCNL) le Parti non ne sono legittimate all’interpretazione, non essendo le medesime firmatarie del Contratto Integrativo.
Le Parti stesse, tuttavia, rilevano che il predetto art. 52 del CCNI trae a sua volta legittimazione e fondamento dalla previsione di cui all’art. 33 del CCNL 26 maggio 1999 e unanimemente concordano che la disciplina in esso prevista in via generale e demandata al successivo CCNI (l’art. 52 in questione) concerne tanto il personale Ata delle Istituzioni Scolastiche che il personale educativo dei Convitti. Di ciò si rinviene ulteriore conferma dal combinato disposto dagli artt. 52, comma 1, lett. c) e 129 del vigente CCNL 24 luglio 2003, oltre che dalla tabella 7 dello stesso CCNL.
A quanto sopra si aggiunge un’ulteriore considerazione. La presenza di personale Ata impegnato in turni di notte trova giustificazione proprio dalla presenza di alunni che dormono nel convitto, alunni alla cui sorveglianza e assistenza è preposto appunto il personale educativo. Non avrebbe, pertanto, senso riconoscere l’indennità di turnazione notturna festiva al solo personale Ata che, nella fattispecie, svolge un ruolo di supporto all’attività convittuale notturna in cui è impegnato anche il personale educativo.
Non vi è dubbio, infine, che debba essere considerato turno notturno festivo anche quello che decorre dalle ore 22 della domenica alle ore 6 del successivo lunedì, come esplicitamente indicato all’art. 52 comma 1 lett. c), ultimo punto, del CCNL 24.07.2003”.

Roma 26 luglio 2005

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