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Graduatorie permanenti: corsi di perfezionamento

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo della legge n. 43, di cui abbiamo dato notizia recentemente e contenente modifiche alla tabella di valutazione dei titoli della graduatoria permanente, il MIUR ha emesso il decreto direttoriale 4 aprile 2005 di modifica della tabella secondo le indicazioni della legge.

07/04/2005
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A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo della legge n. 43, di cui abbiamo dato notizia recentemente e contenente modifiche alla tabella di valutazione dei titoli della graduatoria permanente, il MIUR ha emesso il decreto direttoriale 4 aprile 2005 di modifica della tabella secondo le indicazioni della legge.

A partire dunque dai nuovi titoli inseriti per gli anni 2005/06 e 2006/07, la valutazione si effettuerà secondo i seguenti criteri:

  • 3 punti per diplomi di specializzazione e master universitari di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria

  • 2 punti per corsi di perfezionamento di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria

  • tali titoli sono valutabili uno solo per anno scolastico

  • tali criteri valgono a partire dai titoli inseriti per gli anni 2005/06 e 2006/07

Il punteggio già attribuito per i titoli universitari secondo i criteri precedenti non vengono rideterminati.

Tutto ciò rende evidente come qualunque aggiustamento, anche se va nella giusta direzione, non riesca mai comunque a ripristinare l’equità e ad accontentare le esigenze di tutti.
Se infatti è comprensibile che ogni cambiamento non possa comportare la revisione di tutti i percorsi amministrativi, è evidente che la disparità di trattamento che ne deriva non può che produrre molti scontenti.

Il decreto inoltre non chiarisce sufficientemente alcuni aspetti della nuova valutazione che potrebbero indurre comportamenti difformi. Per esempio, la spendibilità dei titoli di perfezionamento in relazione all’anno di conseguimento. Sarà necessario dunque procedere ad ulteriori chiarimenti in proposito.

Roma, 7 aprile 2005

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