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Graduatorie d'istituto: arrivano i chiarimenti

Pubblichiamo la nota del Miur prot. n. 651 del 16 settembre 2004 che fornisce alcuni chiarimenti sulla valutazione dei titoli previsti dall'all. A del D.M. n. 64 del 28 luglio 2004.

20/09/2004
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Pubblichiamo la nota del Miur prot. n. 651 del 16 settembre 2004 che fornisce alcuni chiarimenti sulla valutazione dei titoli previsti dall'all. A del D.M. n. 64 del 28 luglio 2004.
Nella nota si precisa che: La laurea in scienze della formazione primaria non ha valore abilitante per le graduatorie del personale educativo. Tale titolo è invece valido per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. Restano validi i diplomi di scuola magistrale e di istituto magistrale rispettivamente, per l'insegnamento nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e per le attività di istitutore, solo se conseguiti entro l’a.s. 2001/02. I titoli di studio comunitari, danno diritto al punteggio come "altri titoli" se debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità diplomatica italiana. Nei prossimi giorni sarà definita la corrispondenza ai fini dell'insegnamento delle lauree specialistiche (di durata quinquennale) di cui al D.M. n. 509/99. Il Miur ci ha informato che il relativo provvedimento sarà emanato subito dopo l'acquisizione del parere del C.N.P.I.
Fino a qualla data i Dirigenti scolastici inseriranno con riserva, nelle graduatorie di circolo e di istituto, i docenti in possesso di tali lauree. In ogni caso le lauree specialistiche saranno valutate come “altro titolo” se l’aspirante è in possesso di un altro titolo che dia accesso alle graduatorie.
Anche se la nota Ministeriale non ne fa cenno, è evidente, che le lauree triennali non sono valutabili nè come "altro titolo" nè come titolo di accesso agli insegnamenti.

Roma 20 settembre 2004

_________________________________________________________

Nota prot. n. 651 del 16 settembre 2004

Oggetto: D.M. n. 64 del 28 luglio 2004. Graduatorie di circolo e di istituto.

In riferimento ai quesiti pervenuti in materia, si precisa su conforme parere dell’Ufficio legislativo, espresso in data 3 settembre 2004, che la laurea in scienze della formazione primaria non ha valore abilitante anche per le graduatorie del personale educativo.

Considerato che la legge delega n. 53 del 28 marzo 2003, all’art. 5, limita tale validità all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, i laureati in scienze della formazione primaria, ad indirizzo elementare, possono essere inseriti solo nella terza fascia delle graduatorie di istituto del personale educativo, in quanto, il titolo ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 341/90 consente la partecipazione ai relativi concorsi.

Si ritiene opportuno, inoltre, ricordare che i diplomi di scuola magistrale e di istituto magistrale conservano la loro validità, ai fini dell’insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e per le attività di istitutore, solo se conseguiti entro l’a.s. 2001/02, come dispone l’art. 2 del Decreto Interministeriale 10 marzo 1997, concernente la norma transitoria per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti di scuola materna ed elementare, prevista dall’art. 3 della legge n. 341/1990.

Si fa presente, altresì, che come già precisato relativamente alle graduatorie permanenti nella nota prot. n. 691 del 10 maggio 2004, anche i titoli di studio comunitari, debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità diplomatica italiana, danno diritto a punteggio come “altri titoli”, ai sensi della lettera C), comma 1 del Regolamento delle supplenze, di cui al D.M. n. 201/2000.

Si comunica, infine, che è in corso di definizione la validità delle lauree specialistiche, di cui al D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, ai fini dell’insegnamento.

Pertanto, in attesa dell’acquisizione del parere del C.N.P.I., i Dirigenti scolastici, inseriranno con riserva, nelle graduatorie di circolo e di istituto, i docenti in possesso di tali lauree.

Resta inteso che, comunque, le lauree specialistiche sono valutate come “altro titolo” qualora l’aspirante possegga un altro titolo di accesso alle graduatorie.

Il Direttore Generale: Cosentino

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