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Esami di Stato: assenze temporanee componenti commissioni

Assentarsi dalle commissioni si può ma solo per un giorno e solo in giorni e fasi particolari, oltre che per effettiva necessità

12/06/2007
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Con la nota prot. 6015 dell’11 giugno 2007 il Ministero interviene sulle assenze temporanee, precisando che per temporanee deve intendersi di un solo giorno e concedendo che possano avvenire evidentemente solo in giorni in cui non è necessario il “collegio prefetto”. Sono perciò esclusi i giorni in cui si fissano i criteri di correzione e valutazione delle prove, si attribuiscono punteggi di valutazione e si svolgono i colloqui orali (a cui di norma deve seguire immediatamente l’attribuzione del punteggio). Nei giorni delle correzioni devono comunque essere presenti il presidente ( o il sostituto) e almeno due commissari per ciascuna area professionale. Va da sé che l’assenza è da considerarsi eccezionale né può dare luogo a una pratica di “turnazioni”.

Roma, 12 giugno 2007

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