Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2016/2017: docenti in esubero al termine delle operazioni di mobilità, chiarimenti ed indicazioni operative
Cosa accade e cosa debbono fare coloro che sono rimasti in esubero dopo le operazioni di mobilità.
Molti docenti, a conclusione delle operazioni di mobilità per il 2016/2017, hanno ricevuto la comunicazione di “mancato accoglimento della domanda di mobilità”. I docenti che hanno ricevuto questa comunicazione sono di tre possibili fattispecie.
La prima: docenti assunti entro il 2014/2015, già titolari in una determinata provincia ma in esubero, che non hanno ottenuto alcuna scuola né nella mobilità provinciale di fase A, né nella successiva mobilità per diversa provincia di fase B. Questi docenti, al termine della mobilità, risultano quindi ancora in esuberonella provincia di titolarità.
La seconda: docenti neo assunti da Concorso nelle fasi B e C del piano straordinario per l’anno scolastico 2015/2016 che hanno partecipato alla mobilità di fase B3 per ottenere la titolarità in un ambito territoriale nella provincia di assunzione, senza ottenerne alcuno. Questi docenti risultano anche loro in esubero nella provincia di titolarità.
La terza: docenti neo assunti da Gae nelle fasi B e C del piano straordinario per l’anno scolastico 2015/2016 che hanno partecipato alla mobilità di fase C nazionale per ottenere la titolarità in un ambito territoriale, senza ottenerne alcuno. Questi docenti risultano anche loro in esubero, ma a livello nazionale non avendo mai avuto una provincia di titolarità.
Le diverse situzioni verranno trattate nel seguente modo:
I docenti in esubero provinciale verranno provvisoriamente assegnati d’ufficio in esubero, da parte degli USP (in attuazione di quanto prevede l’art. 23 comma 13 del Ccni 8 aprile 2016), all’ambito territoriale della provincia di titolarità comprendente la prima preferenza espressa nella domanda di mobilità. Di conseguenza non potranno partecipare alle operazioni di competenza delle scuole (conferimento incarichi triennali da parte dei dirigenti scolastici) visto che nelle scuole dell’ambito assegnato d’ufficio non ci sono posti disponibili per loro in organico dell’autonomia (diritto+potenziamento), ma dovranno presentare domanda di utilizzazione ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. d) dell’ipotesi di Ccni del 15 giugno 2016 (contratto utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) in quanto senza sede e in esubero. Tale domanda potrà essere presentata (anche per ruoli o classi di concorso diverse se in possesso del titolo) sia per scuole della stessa provincia di titolarità, che per una diversa provincia in quanto in esubero (vedi allegato 3 Ccni utilizzazioni punto 42). Inoltre potranno presentare anche domanda di assegnazione provvisoria (se interessati ed in possesso dei requisiti) sui posti attivati in organico di fatto. Se al termine non dovessero ottenere nulla a domanda, saranno utilizzati d’ufficio, anche in soprannumero, in una scuola dell’ambito assegnato.
I docenti neo assunti da Gae nelle fasi B e C rimasti in esubero rimangono provvisoriamente assegnati d’ufficio, sempre in esubero, nella stessa provincia di immissione in ruolo in attuazione di quanto prevede l’art. 2 comma 4 del Ccni 15 giugno 2016 (contratto utilizzazioni). Analogamente ai docenti di cui sopra, non potranno partecipare neanche loro alle operazioni di competenza delle scuole (conferimento incarichi triennali da parte dei dirigenti scolastici) visto che nelle scuole della provincia dove sono rimasti assegnati in esubero non ci sono posti disponibili per loro nell’organico dell’autonomia (diritto+potenziamento). Pertanto dovranno presentare domanda di utilizzazione ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. d) dell’ipotesi di Ccni del 15 giugno 2016 (contratto utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) in quanto senza sede e in esubero. Tale domanda potrà essere presentata (anche per ruoli o classi di concorso diverse, se in possesso del titolo) sia per scuole della stessa provincia, che per una diversa provincia in quanto in esubero (vedi allegato 3 Ccni utilizzazioni punto 42). Inoltre potranno sempre presentare anche domanda di assegnazione provvisoria (se interessati ed in possesso dei requisiti) sui posti attivati in organico di fatto. Se al termine non dovessero ottenere nulla a domanda, saranno utilizzati anche loro d’ufficio, anche in soprannumero, in una scuola dell’ambito assegnato.
Servizi e comunicazioni
I più letti
- Scuola: supplenze ATA a.s. 2024/2025 [SCHEDA]
- Lavoratori ATA sottopagati e invisibili, serve aumento stipendi e organici
- Depositata in Parlamento una proposta di legge per ridurre di un anno la scuola secondaria di II grado
- Gli aumenti promessi dal Ministro Valditara non bastano neanche per recuperare l’inflazione!
- “chiedilo a effellecì”: supplenze da GPS e graduatorie di istituto. Lunedì 16 settembre alle ore 14.30
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Note ministeriali Nota ministeriale 147243 del 20 settembre 2024 - Disposizioni per il conferimento di incarico di DSGA sulle istituzioni scolastiche
- Camera dei Deputati Proposta di legge - Delega al Governo per la riorganizzazione dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado con la previsione della durata quadriennale dei corsi di studio
- Circolari ministeriali Circolare ministeriale 142876 del 13 settembre 2024 - Conferimento supplenze al personale appartenente al ruolo di collaboratore scolastico
- Note ministeriali Nota 139730 del 10 settembre 2024 - Incarichi Elevata qualificazione DSGA, nuovi format allegati
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici