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Dirigenti Scolastici - Trattativa area V - resoconto

Trattativa per l'area V: rapporto di lavoro e tutela

23/06/2005
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Nella mattinata odierna presso la sede dell’Aran si è svolto il previsto incontro finalizzato alla rilettura ed alla riformulazione degli articoli del CCNL del 1° marzo 2002.

Si è proseguito con il confronto sull’articolo 31 “ Recesso dell’amministrazione “

Come FLC Cgil abbiamo sostenuto che , viste le esperienze di questi anni e considerata la specificità dei dirigenti scolastici, spesso l’arma del recesso è stata usata nei loro confronti da parte del Direttore Regionale per indurli a richieste coatte di mutamento di incarico.

Il recesso è fatto drammatico: per evitare un suo uso strumentale , occorre una maggiore precisione nella formulazione a partire dal comma 1 prevedendo che il recesso dell’Amministrazione possa avvenire esclusivamente solo quando si verificano palesi, gravi e reiterate dimostrazioni di inefficienza e di incapacità da parte del dirigente scolastico .

Prevedere motivazioni forti e cogenti nel CCNL vuol dire anche fornire un orientamento alla stessa Amministrazione che a volte su questi punti è priva di riferimenti precisi.

E’ opportuno disciplinare i casi di recesso e richiamare i paletti previsti dall’art.21 del D.Lgs 165/01,nella formulazione precedente il varo della legge Frattini.

A questo proposito abbiamo proposto che, senza riprendere pedissequamente organi mutuati da altre strutture non funzionali alla gestione della dirigenza scolastica, si istituisca un organismo che si esprima sui provvedimenti di maggiore gravità fino al recesso.

Nulla da ridire o da aggiungere rispetto all’attuale art.32 “ Nullità del licenziamento “.

Un’interessante discussione si è sviluppata sull’art. 33 “ Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro “.

Premesso che la sospensione obbligatoria scatta solo per il dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale, è necessario riscrivere l’articolo sia per ristabilire una corretta connessione tra questo articolo e la legge 97/01 , che non prevede la sospensione in presenza di rinvio a giudizio né la riduzione dello stipendio al 50%, sia per riformulare il comma 3 ,che , alla luce dell’esperienza di questi anni, ha quasi costretto i Dirigenti Regionali a sospendere il dirigente scolastico in presenza di rinvio a giudizio, senza tener conto adeguatamente se tale rinvio era dovuto a fatti di particolare gravità direttamente attinenti al rapporto di lavoro.

La sospensione deve verificarsi solo in seguito a fatti precisi.

Bisognerebbe poi trovare anche per la dirigenza scolastica la possibilità di attuazione di misure che non arrivino subito alla sospensione , per es. cambio di sede, utilizzo in un incarico differente…

Sarebbe accettabile una formulazione che prevede la sospensione solo per fatti che, se comprovati, determinano la procedura di licenziamento.

L’articolo 34 “ Conciliazione ed arbitrato “ per la sua attuale struttura sufficientemente garantista può essere confermato.

Anche l’art.35 “ termini di preavviso “va bene così; abbiamo proposto che sia previsto o qui o nellart.29 che il D.S. non è vincolato dalla data del 10 gennaio per la risoluzione del rapporto di lavoro , potendo egli farlo entro il 31 maggio, nel rispetto dei termini di preavviso.

La seduta si è conclusa con l’analisi dell’art.36 “ Responsabilità civile e patrocinio legale “

Poiché in 4 anni non si è riusciti ad avviare la procedura per l’assicurazione dei dirigenti scolastici, considerato che la difficoltà maggiore è derivata dalla definizione del rischio professionale, abbiamo proposto che, per non azzerare il presente articolo,sia fatto un ultimo tentativo per ristabilire la possibilità di una copertura seria e senza equivoci.

La nuova formulazione dell’articolo dovrebbe prevedere l’assicurazione per tutti i dirigenti scolastici a copertura della responsabilità personale intesa sia come responsabilità amministrativa comprensiva del danno erariale, sia come responsabilità civile anche connessa ai comportamenti degli alunni nell’esercizio di vigilanza di cui all’art.61 della legge 312/ 80 senza diritto di rivalsa verso il D.S. ed a copertura anche delle spese legali e dei processi e per i casi di dolo e colpa grave dei dipendenti ai sensi dell’art.1900 del codice civile.

In apertura di confronto la FLC Cgil e le altre OO.SS. hanno chiarito all’Aran, che aveva sollevato il problema, che sulla valutazione il tavolo tecnico del MIUR e la trattativa contrattuale vanno viste come interconnesse e complementari: l’interconnessione e la complementarietà sono assicurate dalla partecipazione delle stesse delegazioni sindacali presenti in entrambi i tavoli. Resta fermo in ogni caso che i paletti fondamentali di garanzia e di tutela devono essere stabiliti in sede di CCNL

L’Aran ha informato che, sulla base delle proposte fatte al tavolo predisporrà un articolato che invierà alle OO.SS.

Si è concordato, oltre all’incontro previsto per il 28 giugno destinato alla sequenza negoziale per i D.S. all’estero ed agli incarichi nominali, un ulteriore incontro per mercoledì 6 luglio alle ore 9,30.

Roma 23 giugno 2005

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