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Dirigenti Scolastici: emanata la Direttiva sui pensionamenti coatti

Il Ministro ha emanato la Direttiva che applica gli articoli sul pensionamento coatto del personale della scuola e dei Dirigenti Scolastici. Occorre evitare ogni arbitrio e discriminazione.

12/02/2009
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Dopo più di un mese dalla pubblicazione del Decreto e della Circolare sui pensionamenti del personale della scuola, con Nota Prot. n.AOODGPER 1821 dell’11 febbraio 2009, il MIUR ha comunicato di aver inviato alla Corte dei Conti, per la registrazione, la Direttiva sull’applicazione dei commi 7 ed 11 dell’articolo 72 della Legge 133/2008.

E’ l’articolo di legge che prevede il pensionamento coatto per il personale della scuola ivi compresi i Dirigenti Scolastici.
Fermo restando che ha diritto di permanere in servizio chi ancora debba maturare l’anzianità contributiva minima e massima di 40 anni, l’applicazione del comma 7 dell’articolo 72 riguarda il pensionamento del personale che abbia compiuto 65 anni di età e abbia nel contempo maturato 40 anni di contribuzione. La domanda dei Dirigenti Scolastici che si trovano in tale situazione anagrafica e contributiva, presentata entro il 31 dicembre e finalizzata alla permanenza in servizio fino a 67 anni di età, può essere accolta dai Direttori regionali alle seguenti condizioni e circostanze:

  • a) esigenza di evitare situazioni di esubero e insussistenza nel triennio di eventuali situazioni di esubero al livello regionale

  • b) che non si sia esaurita per ciascun Dirigente Scolastico l’efficacia temporale del contratto individuale in essere ai sensi della CM 10/2008;

  • c) adeguata e documentata motivazione circa la consistenza e qualità del servizio prestato.

L’applicazione del comma 11 dell’art. 72 che attribuisce all’Amministrazione la facoltà di collocare in pensione unilateralmente il personale Dirigente Scolastico che abbia compiuto l’anzianità massima contributiva di 40 anni avviene, poiché si tratta della prima applicazione della norma e ciò non fa salva l’efficacia temporale dei contratti individuali in essere, alle seguenti condizioni e circostanze:

  • a) in presenza di situazioni di esubero con riferimento al triennio

  • b) un apprezzamento negativo adeguatamente documentato circa la consistenza e la qualità del servizio prestato (solo dopo che sono state rispettate le condizioni previste dall’art. 37 del CCNL della Dirigenza Scolastica, cioè a seguito della espressione di parere del Comitato di garanzia regionale, e con preavviso di sei mesi).

La Direttiva attenua fortemente gli effetti che la CM e il DM sul pensionamento coatto lasciavano presagire, dal momento che in quei provvedimenti neppure veniva rammentata la sussistenza del diritto alla permanenza oltre i 65 anni di età prevista dal comma 5 dell’articolo 509 del D.L.vo 297/94, ma una pessima legge non può che generare pessimi provvedimenti attuativi. Come FLC Cgil esplicheremo ogni opportuna vigilanza e iniziativa affinché non si commettano arbitri e discriminazioni.

Roma, 12 febbraio 2009

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