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Concorso riservato: ammessi con riserva e incarichi di presidenza

A seguito di una richiesta di incontro inviata dalla CGIL Scuola, insieme con CISL UIL e Snals, il Miur ci ha illustrato una Circolare di chiarimento di cui pubblichiamo di seguito il testo.

24/06/2003
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A seguito di una richiesta di incontro inviata dalla CGIL Scuola, insieme con CISL UIL e Snals, il 10 giugno e pubblicata sul nostro sito, in cui si chiedeva di discutere nel merito delle questioni riguardanti la compilazione delle graduatorie del concorso riservato e la compilazione delle graduatorie degli incarichi di Presidenza anche in ragione dell’ammissione di partecipanti al concorso in via cautelare, il Miur ci ha illustrato una Circolare di chiarimento di cui pubblichiamo di seguito il testo.
Nella Circolare sono forniti i chiarimenti da noi richiesti, nel rispetto delle norme concorsuali e delle sentenze giudiziarie, e che riteniamo utili ad orientare il comportamento delle Direzioni Regionali e delle Commissioni concorsuali:

- sono ammessi al periodo di formazione tutti i partecipanti triennalisti collocati in posizione utile rispetto al numero dei posti messi a concorso maggiorati del 10%;

- sono ammessi al periodo di formazione i partecipanti in via cautelare (in aggiunta ai partecipanti a pieno titolo) sempre che abbiano conseguito un punteggio tale da essere collocati nell’ambito del numero di posti maggiorati del 10%;

- in tal caso sarà dato preavviso ai partecipanti a pieno titolo, che risultino graduati in posizione successiva agli ammessi in via cautelare, che la loro posizione giuridica potrebbe subire modifiche per effetto della sentenza definitiva del Giudice;

- gli ammessi al periodo di formazione hanno diritto alla precedenza nell’affidamento degli incarichi di Presidenza rispetto alle normali graduatorie;

- i partecipanti in via cautelare ammessi al periodo di formazione non beneficeranno della precedenza negli incarichi di Presidenza prima della sentenza di merito;

- i candidati ammessi al periodo di formazione in una Regione diversa da quella di provenienza che facciano domanda nella propria Regione perdono il diritto di precedenza nell’affidamento dell’incarico.

Di seguito la Nota del MIUR
Prot. n. 886
Roma, 24 giugno 2003

Ai Direttori generali
degli Uffici scolastici regionali

Ai Centri Servizi Amministrativi

LORO SEDI

Oggetto:

Corso-concorso a n. 1.500 posti di dirigente scolastico riservato ai
presidi incaricati triennalisti - Graduatorie per l’ammissione ai corsi di formazione - Chiarimenti.

Pervengono da parte di alcuni Uffici scolastici regionali richieste di chiarimenti in ordine a varie problematiche venutesi a determinare a seguito di ordinanze cautelari, emesse dai competenti organi giurisdizionali, con le quali è stata disposta l’ammissione con riserva alle prove concorsuali di candidati destinatari di provvedimenti di esclusione dal concorso medesimo.

Le questioni prospettate riguardano sostanzialmente le seguenti fattispecie:

1. numero dei candidati da ammettere al corso di formazione, in presenza di aspiranti ammessi con riserva e collocati in posizione utile nelle relative graduatorie di merito (art. 10, comma 8 del bando di concorso);
2. posti disponibili per il conferimento degli incarichi di presidenza per i candidati inclusi nelle graduatorie degli ammessi al corso di formazione.

In relazione al primo punto si fa presente quanto segue.

Com’è noto il numero dei candidati partecipanti alla procedura concorsuale da ammettere alle attività formative non può eccedere il limite numerico dei posti messi a concorso maggiorato del 10%.
Tuttavia, in presenza di candidati ammessi con riserva che si collocano in posizione utile nelle relative graduatorie, detto limite potrà essere superato ammettendo in ogni caso alle attività formative, nel rispetto delle graduatorie, un numero di candidati partecipanti a pieno titolo che corrisponda al numero dei posti messi a concorso maggiorato del 10%.

Ai fini della partecipazione ai corsi di formazione, il contingente dei partecipanti è, pertanto, maggiorato di tante unità, quanti sono gli ammessi con riserva collocati in posizione utile nelle relative graduatorie.
Nel caso si verifichi tale circostanza, sarà cura delle SS.LL. comunicare formalmente ai candidati ammessi a pieno titolo, che risultino graduati in posizione successiva a quella degli ammessi con riserva, che la loro posizione giuridica potrebbe subire modifiche per effetto delle decisioni di merito del contenzioso di cui trattasi.

Relativamente al secondo punto si osserva che l’art. 22, comma 11 della legge n. 448/2002, allorquando stabilisce che “le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorità rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui all’art. 477 del D.lgs. n. 297/1994”, fa riferimento ad entrambe le graduatorie dei concorsi regolate dal medesimo articolo, ovvero alla graduatoria del concorso per gli incaricati c. d. triennalisti ed a quella del concorso ordinario.
Difatti, la disposizione di cui all’ultimo periodo dello stesso comma 11, prevede che “il cinquanta per cento dei posti disponibili è riservato a coloro che beneficiano della riserva dei posti di cui all’art. 29, comma 3, del citato d.lgs. n. 165/2001”; tuttavia, tale riserva non può operare, atteso che le graduatorie del concorso ordinario di cui all’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 22, comma 8, della legge n. 448/2001 non sono disponibili, in quanto la relativa procedura non è stata avviata. Conseguentemente, l’utilizzo prioritario della graduatoria degli ammessi al corso di formazione avviene sull’intera disponibilità dei posti.
Si coglie l’occasione, inoltre, per precisare che i candidati inclusi nelle graduatorie degli ammessi al corso di formazione di una regione diversa da quella della provincia di appartenenza hanno diritto a beneficiare della priorità di cui all’art. 22, comma 11, dell’appena menzionata legge n. 448/2001, soltanto per i posti della regione ove sono inclusi in graduatoria.
Infine, si reputa opportuno sottolineare che, come afferma la giurisprudenza, l’ammissione con riserva al concorso non comporta la nomina sui posti messi a concorso in caso di utile collocazione del candidato nelle graduatorie, in quanto in tale ipotesi la nomina potrà essere conseguita, solo per effetto della sentenza dichiarativa dell’illegittimità dell’esclusione. Conseguentemente, ad avviso di questa Direzione, i candidati ammessi con riserva non hanno titolo a beneficiare della priorità di cui all’art. 22, comma 11 dell’appena menzionata legge 448, per il conferimento degli incarichi di presidenza prima della sentenza di merito.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to A. Zucaro

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