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Approvato il decreto legge sul precariato

Nel tardo pomeriggio di ieri, 27 luglio, sul filo di lana del tempo massimo concesso al decreto legge per la sua riconversione in legge, è stato approvato definitivamente, anche dal Senato, il decreto legge n. 136/2004 che contiene alcune modifiche alla legge 143/04 di recente approvazione.

28/07/2004
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Nel tardo pomeriggio di ieri, 27 luglio, sul filo di lana del tempo massimo concesso al decreto legge per la sua riconversione in legge, è stato approvato definitivamente, anche dal Senato, il decreto legge n. 136/2004 che contiene alcune modifiche alla legge 143/04 di recente approvazione.

Le modifiche riguardano:

  • la data di scadenza delle operazioni relative alle assunzioni a tempo indeterminato, ai provvedimenti di utilizzazione e di assegnazione provvisoria e alle nomine annuali di supplenza, fissata dalla legge 333/01 al 31 luglio di ogni anno, viene prorogata per quest’anno al 25 agosto 2004. Oltre tale data, le nomine in ruolo avranno decorrenza solo giuridica da settembre 2004 ed economica da settembre 2005 e le supplenze di durata annuale verranno effettuate direttamente dalle scuole invece che dai CSA.

  • La retroattività delle norme che riguardano la valutazione dei servizi che decorreranno dall’anno scolastico 2003/04 anziché una retroattività senza limiti.

  • L’interpretazione delle norme che riguardano il servizio aspecifico, da intendersi valutabile solo per l’ordine di scuola in cui è stato prestato ( servizio della scuola primaria valido solo per la scuola primaria, servizio della scuola secondaria valido solo per la scuola secondaria) e l’interpretazione della norma che riguarda la supervalutazione del servizio svolto in scuole di montagna, da intendersi possibile solo per i servizi svolti in sedi situate sopra i 600 metri e appartenenti a scuole collocate in comuni montani.

La chiusura di questa fase legislativa riguardante le graduatorie permanenti, lascia tutti estenuati dopo due anni di contrasti violenti su questi temi.

Non è stata fatta giustizia, non è stato riportato l’equilibrio tanto invocato da tutti, soprattutto dai diretti danneggiati dall’avventurismo delle incursioni ministeriali: al di là degli interessi specifici che naturalmente divergono, l’operazione appena conclusa si caratterizza per un rabberciamento della situazione insostenibile che si era creata con la legge 143/04 nella parte che riguarda la nuova valutazione dei titoli di servizio.

Il danno più grave è stato ridotto con questo ultimo intervento legislativo, senza modificare la sostanza del contenzioso giuridico e lasciando degli strascichi di iniquità che continueranno a produrre scontento e ingiustizie: la supervalutazione di alcuni servizi, anche se ridotta nei suoi effetti, rimane illogica e produrrà effetti distorsivi; la retroattività contenuta in un solo anno introduce una nuova discriminazione fra coloro che, del tutto casualmente, rientrano nel beneficio e coloro che non ci rientrano; la proroga di soli 5 giorni alla scadenza delle operazioni è del tutto insufficiente a diminuire l’affanno degli operatori e degli interessati.

Gli emendamenti prodotti dall’opposizione alla Camera e bocciati, avrebbero potuto migliorare di molto la situazione.

Roma, 28 luglio 2004

Il testo delle novità approvate definitivamente al Senato:

Art. 8-ter. – (Disposizioni relative al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) –

1.

Per l’anno scolastico 2004/05 il termine del 31 luglio di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, e convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è fissato al 25 agosto 2004.

Art. 8-nonies – (Norme di interpretazione autentica).

1.
Il punto B.3), lettera b, bis), della tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h), della tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al disopra dei seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.
2.
L’art. 1, comma 1, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, della legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell’ultimo scaglione previsto dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall’anno scolastico 2003/04.

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