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Ancora sull’articolo 9: la CGIL scuola chiede all’ARAN un incontro urgente

Il MAE con comunicazione del 26 agosto u.s. ha confermato la sua interpretazione unilaterale, restrittiva e contraddittoria dell’articolo 9 del CCNL estero del 14 settembre 2001, non accogliendo quanto richiesto dalla CGIL scuola

30/08/2002
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Il MAE con comunicazione del 26 agosto u.s. ha confermato la sua interpretazione unilaterale, restrittiva e contraddittoria dell’articolo 9 del CCNL estero del 14 settembre 2001, non accogliendo quanto richiesto dalla CGIL scuola. A fronte di tale incomprensibile rigidità, la CGIL scuola, come pure altre organizzazioni sindacali, con lettera del del 29 agosto a firma del Segretario Generale, Enrico Panini, ha chiesto un urgente incontro all’ARAN al fine di concludere la procedura di interpretazione a suo tempo avviata sulla questione. L’urgenza della richiesta di una conclusione di tale contenzioso è ovviamente legata alle scadenze di questi giorni e alle imminenti nomine dopo l’approvazione delle graduatorie definitive la cui pubblicazione è prevista per il 27 settembre. Pubblichiamo di seguito il testo della lettera inviata all’ARAN nella persona del suo presidente avv. Guido Fantoni.

Roma, 30 agosto 2002

__________________________________

Testo della lettera

Con lettera del 1° agosto 2002, inviata al M.A.E. e per conoscenza all’ A.RA.N., questa Organizzazione sindacale ha contestato i provvedimenti di esclusione dalle prove linguistiche, previste dal C.C.N.L. scuola estero del 14 settembre 2001, per la destinazione all’ estero adottati dall’ Ufficio IV della D.G.P.C.C. nei riguardi del personale della scuola che ha superato dieci anni di servizio. Ciò perché i provvedimenti in questione contrastano con la lettera e lo spirito del C.C.N.L. in vigore.

Con successiva comunicazione, inviata alle sole Organizzazioni sindacali, il M.A.E. ha ribadito la sua linea interpretativa nella formulazione delle graduatorie e ha quindi confermato i provvedimenti di esclusione dando così una lettura unilaterale e discutibile dell’articolato contrattuale.

Ad avviso della scrivente Organizzazione sindacale i contenuti della normativa contrattuale contemplati nelle norme transitorie dell’articolo 9 del citato C.C.N.L. consentono al personale, in servizio alla data di entrata in vigore del citato contratto, di essere ulteriormente destinato all’ estero, a condizione che non abbia superato quattordici anni di servizio all’ estero, facendo così salva l’equa fase di transizione prevista dal ricordato articolo.

Alla luce di quanto esposto e per le implicazioni che ne derivano dall’ interpretazione del M.A.E. questa Organizzazione sindacale chiede un urgente incontro in sede A.RA.N. finalizzato a ristabilire il regime patrizio concordato in quella sede dalle parti firmatarie dell’accordo in questione.

Si allegano alla presente la nostra nota del 1° agosto 2002 e copia della comunicazione del M.A.E. del 26 agosto u.s..

Confidando in una Vostra sollecita convocazione, Vi inviamo i più cordiali saluti.

Enrico Panini

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