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CNR: precari, un’altra importante battaglia vinta dalla FLC CGIL

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio accoglie le nostre tesi sulla procedura di stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori precari con i requisiti previsti dal DLgs 75/17.

10/01/2020
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Il CNR nell’ambito delle procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 20 comma 2 del DLgs 75/17 aveva escluso diverse lavoratrici e lavoratori che avevano maturato, parte del requisito anzianità, in enti di ricerca qualificati come fondazioni o altri enti e istituzione di ricerca che, secondo il CNR, non potevano essere valutati nell’ambito della suddetta procedura. A seguito dei ricorsi presentati al TAR gli stessi venivano ammessi con riserva a sostenere le prove del concorso.

La FLC CGIL, che sin dall’emanazione del DLgs 75/17 nonché della circolare 3 del 23 novembre 2017 della funzione pubblica dava un’interpretazione inclusiva della norma, aveva contestato con forza anche tale decisione assunta dal CNR.

Con la sentenza pubblicata il 9 gennaio 2020, dopo le prime vittorie già ottenute in favore di altri lavoratori, il TAR prosegue nel riconoscere valide le tesi sostenute dalla FLC CGIL e dal proprio legale, avv. Francesco Americo.

I principi affermati dal TAR Lazio nella suddetta sentenza risultano di rilevante interesse per tutto il settore pubblico ed in particolare per i lavoratori del settore della ricerca, in quanto interviene per la prima volta sulla questione fornendo una interpretazione chiara delle norme.

Nello specifico il Giudice chiarisce che la locuzione “altri enti e istituzioni di ricerca” contenuta nelle circolari ministeriali che hanno fornito indicazioni operative sulla procedura di stabilizzazione e richiamata nei bandi di concorso “non reca specificazioni di sorta sulla natura (pubblica o privata) o sulla nazionalità (italiana, europea o extra UE) di tali soggetti. L’ampiezza della formulazione utilizzata si spiega ponendo mente alle finalità della peculiare procedura oggi in esame, per la quale importa e deve importare, lo svolgimento di un’attività di ricerca propriamente detta, indipendentemente dalle variegate caratteristiche degli enti e istituti di afferenza. Rileva in tal senso la raccomandazione 2005/251/CE della Commissione dell’11 marzo 2005, “riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori”.

Con soddisfazione la FLC CGIL prende atto che il TAR Lazio ha accolto le proprie tesi.
La FLC CGIL auspica che l’Ente alla luce della sentenza proceda con lo scioglimento delle riserve in favore degli idonei alle procedure concorsuali in applicazione dell’articolo 20 comma 2 del DLgs 75/17 e assuma tutte le decisioni efficaci per il completamento della procedura per la stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori precari aventi i requisiti del DLgs 75/17.

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