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Decreto "Milleproroghe 2011": accolta la nostra richiesta per la proroga dei termini sulle assunzioni negli enti di ricerca

Il rischio era di perdere preziosi posti a tempo indeterminato.

03/01/2012
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Nei giorni scorsi avevamo sollecitato il Ministro Profumo e il Ministro Patroni Griffi ad adottare una iniziativa per consentire la proroga dei termini sulle assunzioni negli enti di ricerca. Infatti, dopo aver atteso quasi due anni per le autorizzazioni ad assumere sul turn over 2009, il rischio era che molti enti non riuscissero a sfruttare la ristretta finestra temporale tra l'emanazione del dpcm autorizzatorio (ottobre 2011) e la scadenza dei termini del 31 dicembre perdendo preziosi posti di lavoro a tempo indeterminato.

Nel decreto milleproroghe 2011, all'articolo 1, la nostra richiesta è stata accolta. Certamente è una buona notizia anche se dal governo ci aspettiamo ben altri interventi a favore della ricerca pubblica e dell'università. Il milleproroghe conferma infatti la drastica riduzione del turn over al 20% negli enti di ricerca e al 50% nelle università. Noi chiediamo esattamente l'opposto, pensiamo infatti che un investimento straordinario nel nuovo reclutamento e nell'assunzione dei precari sarebbe il primo degli impegni che un governo serio dovrebbe assumere di fronte a questi settori. Senza personale non c'è ricerca e senza ricerca non c'è futuro.

Articolo 1
(Proroga termini in materia di assunzioni)

1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.

L'articolo 643 dispone delle assunzioni negli enti pubblici di ricerca sul turn over 2008 e 2009 determinando come limite massimo l'80% delle entrate correnti complessive. Questo comma proroga il termine per utilizzare queste risorse al 31 dicembre del 2012.

2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e all'articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14 e del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.

Analogamente vengono prorogati i termini per le assunzioni sul turn over del 2010 e quindi le relative autorizzazioni.

3. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole “Per il triennio 2009-2011” sono sostituite dalle seguenti “Per il quadriennio 2009-2012”. Al medesimo comma è soppresso il sesto periodo.

Si conferma che le università anche per il 2012 avranno il turn over al 50%.

4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005, è prorogata fino al 31 dicembre 2012.

Anche le graduatorie dei concorsi pubblici sono prorogate per un altro anno.

Gli altri articoli che riguardano i settori della conoscenza sono:

Articolo 14 Proroga del Consiglio Nazionale della pubblica Istruzione (CNPI) e Consiglio Nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.
Il CNPI viene prorogato al 31 dicembre 2012, nella sua attuale composizione.
Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale vene prorogato al 31 dicembre 2012, nella sua attuale composizione.

Articolo 18 Funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA.
Il Collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso ai sensi dell'art. 37 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.
Viene prorogato per l'ennesima volta il collegio dei revisori dei conti dell'ENEA. Questa è una delle conseguenze del commissariamento che ha portato alla paralisi dell'Ente.