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Cnr, modalità d'adesione allo sciopero del 14 novembre

In nessun caso può essere previsto l'obbligo di dichiarare preventivamente l'adesione

13/11/2008
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Alcuni Direttori e Dirigenti dell'Ente hanno da tempo adottato la consuetudine di richiedere al personale di dichiarare preventivamente l'adesione allo sciopero.

A riguardo chiariamo che nessuna comunicazione può assumere carattere d'obbligatorietà, né essere vincolante.

L'adesione ad uno sciopero non va giustificata: è sufficiente la semplice astensione dalla prestazione lavorativa. Sono da giustificare esclusivamente le assenze dovute ad altre ragioni.

Ciò, ovviamente, vale anche per lo sciopero proclamato per l'intera giornata di domani, 14 novembre, dalle organizzazioni sindacali confederali di categoria.

Ricordiamo che é prevista una manifestazione nazionale a Roma, con corteo da Piazza Bocca della Verità (concentramento ore 9.30) a Piazza Navona.

Di seguito la nota esplicativa sulle modalità d'adesione.

Roma, 13 novembre 2008
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CNR Sciopero del 14 ottobre: modalità d’adesione

Da almeno un lustro, in occasione di scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali, l’amministrazione centrale del Cnr richiede ritualmente ai Direttori e ai Dirigenti di comunicare entro le ore tredici della giornata d’astensione dalle prestazioni lavorative o, in caso d’impossibilità, entro le tredici del giorno lavorativo successivo, i dati concernenti il numero di dipendenti assenti per sciopero e il numero di dipendenti assenti per altri motivi. La richiesta deriva da inviti altrettanto rituali rivolti agli enti dal Dipartimento per la Funzione Pubblica.
Essa risponde all'obbligo, previsto dall'art. 5 della L. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, di «rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente». Da almeno un lustro, alcuni Direttori e Dirigenti hanno adottato la consuetudine di richiedere al personale di dichiarare preventivamente l’adesione allo sciopero. A riguardo chiariamo che nessuna comunicazione preventiva deve ledere di diritti collettivi o individuali: essa non può pertanto che essere resa in termini volontari e in nessun caso, quindi, può assumere carattere d’obbligatorietà.
È il caso di rilevare come le disposizioni contenute nella L. 146/1990 non possano che trovare attuazione tramite regole concordate attraverso la contrattazione collettiva. Né il Contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore, né i vigenti Contratti collettivi integrativi nazionali di ente hanno individuato modalità d’attuazione del disposto legislativo. Neanche nel comparto scuola, ove la disciplina contrattuale prevede che i dirigenti scolastici invitino il personale a rendere comunicazione preventiva circa l’adesione allo sciopero, tale comunicazione assume carattere di obbligatorietà: essa è espressamente definita «volontaria», fatto che implica l’impossibilità di pretenderne comunque il rilascio. Nulla osta, in altri termini, a che i lavoratori dichiarino preventivamente l’intenzione d’aderire. Semplicemente, l’amministrazione non può esigere tali dichiarazioni, né ritenerle vincolanti. Ne deriva che i Direttori e i Dirigenti sono comunque tenuti a computare le adesioni a consuntivo, in base cioè alle effettive presenze risultanti dai sistemi automatici di rilevazione. Ricordiamo, infine, che l’adesione allo sciopero non va giustificata: è sufficiente astenersi dal lavoro.
Sono da giustificare, compatibilmente con l’esigenza dell’amministrazione di osservare gli obblighi di legge, esclusivamente le assenze dovute ad altre ragioni. Nel caso in cui un ricercatore o tecnologo nel giorno di proclamazione dello sciopero si trovi a svolgere attività lavorativa fuori dalla sede di servizio non sussistono problemi. In tal caso l’art. 58, comma 3 del Ccnl 21 febbraio 2002 prevede l’obbligo di certificazione mensile.
Nulla osta, infatti, a che il ricercatore/tecnologo giustifichi tali assenze in tempi compatibili con le scadenze adottate dall’amministrazione per comunicare i dati richiesti dalla Funzione pubblica. Anche nel caso in cui l’interessato s’attenga rigidamente all’osservanza della scadenza mensile, non ne avrebbe alcun danno: ciò che fa testo ai fini delle trattenute economiche, in ogni caso, sono i tabulati delle presenze trasmessi regolarmente ogni mese al competente ufficio della struttura amministrativa centrale.

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