FLC CGIL
Iscriviti alla FLC CGIL

https://www.flcgil.it/@3965633
Home » Notizie dalle Regioni » Abruzzo » Pescara » La Corte d’Appello dell’Aquila condanna l’Istituto Alberghiero “F. De Cecco” di Pescara per attività antisindacale

La Corte d’Appello dell’Aquila condanna l’Istituto Alberghiero “F. De Cecco” di Pescara per attività antisindacale

Una decisione importante quella assunta dalla Corte d’Appello dell’Aquila, che ha riformato in toto la sentenza di primo grado del Giudice del Lavoro di Pescara.

14/07/2022
Decrease text size Increase  text size

A cura della FLC CGIL Pescara

È antisindacale la condotta del Dirigente Scolastico dell’Istituto Alberghiero “F. De Cecco” di Pescara: così si è pronunciata in data 09.06.2022 la Corte d’Appello dell’Aquila, Sezione Lavoro, a seguito di un ricorso proposto dalla FLC CGIL di Pescara, nella persona del suo Segretario generale Nicola Trotta e patrocinato dall’Avvocato Rocco Carabba del Foro di Lanciano. Una decisione importante quella assunta dalla Corte d’Appello dell’Aquila, che ha riformato in toto la sentenza di primo grado del Giudice del Lavoro di Pescara, che comunque non aveva mancato di rilevare la natura antisindacale delle condotte dell’Istituto Alberghiero De Cecco. La Corte, nello specifico, ha evidenziato il persistere, per un arco temporale di almeno 6 anni, di un chiaro atteggiamento di emarginazione del Sindacato, attraverso una serie di condotte reiterate, che si sono tradotte di fatto, nell’impossibilità per l’Organizzazione Sindacale di svolgere il proprio ruolo, con conseguente violazione delle prerogative riconosciute dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Infatti, dall’a.s. 2015/2016 fino ad oggi, sentenzia la Corte, il Dirigente Scolastico ha sistematicamente violato gli obblighi di tempestiva e corretta informazione sulle materie previste dalla contrattazione collettiva e su quelle oggetto di confronto e/o di contrattazione integrativa, in una persistente violazione di obblighi di tempestivo avvio e di completamento della procedura di contrattazione integrativa, adottando, peraltro, diversi atti unilaterali di contrattazione d’Istituto.

Il Segretario della FLC CGIL di Pescara Nicola Trotta, pur nella soddisfazione ottenuta a seguito di una sentenza che ripristina l’importanza del ruolo del Sindacato all’interno delle procedure di Contrattazione integrativa, non può non esprimere rammarico per essere stata l’unica sigla sindacale a ricorrere alla Magistratura, pur a fronte di un contesto in cui le gravi violazioni denunziate (ed oggi riconosciute dalla Corte d’Appello) hanno avuto pesanti ricadute negative sui lavoratori dell’Istituto Alberghiero  a cui non sono stati riconosciuti i legittimi diritti derivanti da una contrattazione espletata nei modi e nei termini temporali corretti.

L’Avv. Rocco Carabba, che ha patrocinato la FLC CGIL in questo percorso giudiziario, evidenzia come, al di là della ovvia soddisfazione per il risultato ottenuto, non si possa nascondere una buona dose di amarezza visto che, pur a fronte di gravissime condotte (reiterate addirittura dall’a.s. 2015/2016) si sia dovuti arrivare fino in Corte di Appello per poter ottenere una pronuncia di accoglimento. Ciò in quanto il Tribunale (con due distinti pronunciamenti) ha definito come "meri ritardi" condotte ed omissioni  palesemente illegittime: tanto è vero che la Corte d’Appello ha evidenziato il persistere “per un arco temporale di almeno 6 anni, un chiaro atteggiamento di emarginazione del sindacato……”. Amarezza ancor più acuita dal fatto che all’udienza dell’1.10.2021 era stata segnalata vanamente al Tribunale una sentenza appena pronunciata dalla Corte di Cassazione (16/08/2021, n. 22933) che confermava integralmente l’assunto di fondo su cui il ricorso della FLC di Pescara è stato fondato. Il riconoscimento di tale reiterata attività sindacale ha comportato la condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese processuali di I e di II grado, ordinando altresì la Corte all’Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara la cessazione del comportamento antisindacale e la rimozione degli effetti mediante l’adozione di ogni atto necessario.