Nel rispetto delle leggi dello Stato il voto dell’Insegnante di Religione Cattolica non può determinare promozione o bocciatura di un alunno
In alcune scuole si è consentito di rendere determinante il voto dell’Insegnante di Religione Cattolica ai fini della promozione o bocciatura degli alunni avvalentisi di tale insegnamento
Una nostra recente nota pubblicata sul sito ha richiamato l’attenzione sul fatto che in alcune scuole si è consentito, anche per interventi sbagliati dell’Amministrazione scolastica locale e per sentenze assolutamente non condivisibili di qualche TAR, di rendere determinante il voto dell’Insegnante di Religione Cattolica ai fini della promozione o bocciatura degli alunni avvalentisi di tale insegnamento.
Leggiamo da notizie di stampache alcune Associazioni Cattoliche criticano la posizione della FLC Cgil che metterebbe in discussione l’autonomia della scuola su questo punto e, a conforto delle loro argomentazioni, citano una nota del Ministro Moratti nella quale si afferma che “la materia religione cattolica, dal momento che ne viene richiesto l’insegnamento, assurge al medesimo rango delle nostre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e non finale del profitto degli alunni”.
Sull’uno e sull’altro punto ribadiamo la fondatezza della nostra posizione.
L’autonomia della scuola si esercita nel rispetto delle leggi, e le scuole autonome, non essendo più soggetti subordinati al Ministero, potrebbero non tener conto, assumendosene la responsabilità nei confronti innanzitutto dei cittadini, di circolari e note del Ministero stesso. E tuttavia, pur volendo entrare nel merito della nota ministeriale citata, non possiamo non rilevare come quella stessa nota nulla dice sulla questione di che si tratta – non poter essere determinante il voto di Religione Cattolica – ma si limita a ribadire con enfasi una ovvietà: che l’Insegnamento di Religione Cattolica, una volta scelto, concorre alla valutazione globale e finale dell’alunno. Certo che deve concorrere, ma sotto forma di giudizio motivato nel caso dovesse risultare determinante, perché per Accordo fra Stato e Santa Sede, l’Insegnamento di Religione Cattolica non dispone di voti ed esami ma solo di una nota speciale nella normalità dei casi (articolo 309 del D.L.vo 297/94) e di un giudizio motivato nel caso di voto determinate per la promozione o bocciatura (DPR202/1990 e annuali Ordinanze Ministeriali sugli scrutini e gli esami).
Non si mettono in discussione così gli uguali diritti e doveri degli Insegnanti di Religione Cattolica fissati dall’art.309 del D.L.vo 297/94 anche in materia di valutazioni periodiche e finali degli alunni limitatamente a coloro che si avvalgono di detto insegnamento. Anche perché lo stesso articolo stabilisce che l’insegnamento della religione cattolica non deve comparire sulla scheda di valutazione o pagella bensì su di una “speciale nota” redatta dall’insegnante di religione cattolica. Questa nota è redatta “in luogo” - cioè sostituisce - di voti e di esami. La legge non prevede, dunque, voti ed esami per la religione cattolica, mauna nota “riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae”.
Da questa norma primaria scaturiscono poi le norme secondarie e le disposizioni conseguenti: le annuali Ordinanze Ministeriali sugli scrutini e sugli esami all’articolo 137, che riproducono negli stessi termini quanto contenuto nel DPR202/1990. Tali norme e disposizioni, nel salvaguardare giustamente il diritto dell’Insegnante di Religione Cattolica di partecipare per gli alunni avvalentisi agli scrutini finali, escludono l’incidenza del suo voto qualora quest’ultimo dovesse risultare determinante, in una deliberazione da adottarsi a maggioranza, per una promozione o bocciatura. In tal caso, infatti, nel caso cioè in cui il voto dell’insegnante di religione cattolica dovesse risultare determinante per la promozione o la bocciatura, tale voto “ diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”.
Roma, 26 aprile 2007
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