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Un anno all'insegna del reclutamento e della riapertura delle graduatorie

Primo tra tutti concorso ordinario e straordinario

21/01/2020
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ItaliaOggi

MArco Nobilio

Molteplici i provvedimenti urgenti sul tavolo della ministra Lucia Azzolina. Il primo riguarda il concorso ordinario a cattedre nella scuola dell'infanzia e nella primaria. La selezione riguarderà gli aspiranti docenti in possesso della laurea in scienze dalla formazione primaria o del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Per l'accesso a questi ordini di scuola non è previsto il previo possesso dei 24 crediti formativi universitari (Cfu) in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. I posti che saranno messi a concorso per il biennio 2020/21 e 2021/22 saranno 16.659. Il secondo bando di concorso riguarderà la scuola secondaria di I e II grado.

Gli aspiranti professori potranno accedere alla selezione se in possesso di abilitazione all'insegnamento (nel qual caso saranno ammessi anche se sprovvisti dei 24 Cfu) oppure dovranno essere in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso per la quale intendano concorrere e dei 24 Cfu in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Per accedere ai concorsi per il reclutamento di insegnanti tecnico pratici (Itp) basterà essere in possesso del mero diploma di scuola secondaria superiore previsto come titolo di accesso alla classe di concorso. In questo caso non è previsto il possesso dei 24 Cfu.

Il terzo bando riguarderà il cosiddetto concorso straordinario: una selezione riservata agli aspiranti docenti di scuola secondaria che abbiano svolto, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 2008/2009 e 2019/20, 3 anni di servizio in una scuola secondaria statale, di cui almeno uno nella stessa classe di concorso per la quale intenderanno concorrere. Per essere valido, ogni anno di servizio dovrà essere stato prestato per almeno 180 giorni oppure ininterrottamente dal 1° febbraio fino agli scrutini finali. Chi maturerà il terzo anno di servizio nel corrente anno scolastico 2019/2020 sarà ammesso con riserva e la riserva sarà sciolta al compimento del periodo utile. Per questa selezione non è richiesto il previo possesso dei 24 Cfu. Il quarto bando verterà sul cosiddetto concorso straordinario per l'abilitazione nelle secondarie.

La selezione sarà finalizzata al mero conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di I e II grado e sarà riservata, in primo luogo, ai candidati che avranno superato la prova scritta del concorso straordinario (punteggio minimo 7/10), ma che non risulteranno utilmente collocati in graduatoria per l'immissione in ruolo. Ai fini del mero conseguimento dell'abilitazione sarà consentito l'accesso anche agli aspiranti docenti che siano in grado di vantare 3 anni di servizio prestato, anche nelle scuole paritarie o nella formazione professionale, nel periodo compreso tra il 2008/2009 e il 2019/2020.

Per chi maturerà il terzo anno nel presente anno scolastico è prevista l'ammissione con riserva. Infine, sarà consentito l'accesso alla selezione, sempre ai fini del mero conseguimento dell'abilitazione, anche ai docenti di ruolo che avranno prestato 3 anni di servizio, sempre nel periodo 2008/2009-2019/2020, a prescindere dall'ordine e grado di scuola o classe di concorso dove tale servizio sarà stato prestato. Anche per questa selezione non è richiesto il previo possesso dei 24 Cfu.

Il quinto bando verterà sul cosiddetto Tfa di sostegno: una selezione finalizzata all'ammissione di corsi di specializzazione a numero chiuso, all'esito dei quali i corsisti potranno conseguire il titolo per insegnare su posti di sostegno. Per accedervi ai fini della scuola dell'infanzia e primaria è necessario possedere la laurea in scienze della formazione primaria o il diploma magistrale conseguito entro il 2011/2002. E non è previsto il previo possesso dei 24 Cfu. Ai fini delle scuole secondarie, invece, è previsto il previo possesso dei 24 Cfu (o Cfa per gli insegnamenti artistici o musicali) oltre che il possesso di una laurea quinquennale a ciclo unico o specialistica a di un titolo accademico di II livello o diploma di vecchio ordinamento conseguito presso accademie o conservatori (Afam: alta formazione artistica e musicale). Ognuna delle selezioni concorsuali ordinaria o straordinaria potrà essere sostenuta ai fini dell'assunzione su posti di sostegno dai candidati in possesso del titolo di sostegno oppure da coloro che lo conseguiranno entro il 15 luglio prossimo. In quest'ultimo caso l'ammissione avverrà con riserva.

Il ministero dell'istruzione dovrà provvedere, inoltre, all'emanazione del decreto per la riapertura delle graduatorie di istituto, che rimarranno in vigore per il triennio 2020/2021-2022/2023. È previsto che anche per i prossimi tre anni sarà possibile chiedere di essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto senza possedere l'abilitazione. Gli aspiranti docenti che vi sono già inclusi potranno continuare a rimanervi anche senza il possesso dei 24 Cfu.

Coloro che lo chiederanno per la prima volta, invece, potranno farlo solo previo conseguimento dei 24 Cfu. Resta fermo l'obbligo di possedere comunque il titolo di studio di accesso.

Infine, l'amministrazione centrale dovrà emanare un decreto con le disposizioni di dettaglio per costituire graduatorie provinciali da utilizzare, sempre per le supplenze, al termine delle operazioni di assunzione a tempo determinato effettuate tramite lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento. A differenza delle graduatorie a esaurimento, che sono valide per tutte le disponibilità utili ai fini delle supplenze, le graduatorie provinciali avranno valore, per ogni singolo soggetto incluso, per sole 20 istituzioni scolastiche, che dovranno essere previamente indicate dagli interessati all'atto della presentazione delle domande.

In pratica, dunque, la fase provinciale delle assunzioni a tempo determinato sarà suddivisa in due step: l'ufficio procederà a scorrere anzitutto le graduatorie a esaurimento e al termine di questa operazione procederà allo scorrimento delle graduatorie provinciali. Le disponibilità che dovessero residuare da queste operazioni saranno gestite dai dirigenti scolastici tramite lo scorrimento delle graduatorie di istituto.

Un'ulteriore questione da trattare con priorità potrebbe essere anche quella delle sanzioni disciplinari del personale docente. Il contenzioso in materia, che riguarda la competenza dei dirigenti scolastici, è giunto ormai al terzo grado di giudizio. E la Cassazione ha escluso che le sanzioni sospensive nei confronti dei docenti possano essere adottate dai dirigenti scolastici. L'amministrazione, quindi, dovrebbe ritirare la circolare 88/2010, che dice il contrario, ed avviare una discussione con i sindacati per rettificare il proprio avviso conformandolo all'insegnamento della Suprema corte.

Infine c'è la questione del blocco quinquennale del diritto alla mobilità per i neoassunti in ruolo. L'articolo1, comma 17 -octies del decreto legge 126/2019 dispone, infatti che: «A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato», recita il dispositivo, «possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero».

L'entrata a gamba tesa del legislatore nella delicata materia della mobilità, che introduce un trattamento peggiorativo delle condizioni pattuite con il ministero dell'istruzione con la sottoscrizione del contratto integrativo sulla mobilità avvenuta il 6 marzo scorso, rischia peraltro di ingenerare un forte contenzioso. Le nuove disposizioni, infatti, da una parte intervengono unilateralmente in una materia che lo stesso legislatore affida alla contrattazione collettiva. E dall'altra potrebbe presentare profili di incostituzionalità a causa della difformità di trattamento prevista dal legislatore all'interno della medesima categoria di personale.


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