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Tecnica della scuola-Rideterminati i punteggi - ecco il testo del disegno di legge

Abilitazione all'insegnamento, rideterminati i punteggi E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri, nella mattinata del 19 settembre 2003, lo schema di disegno di legge recante norme in materia...

19/09/2003
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La Tecnica della Scuola

Abilitazione all'insegnamento, rideterminati i punteggi
E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri, nella mattinata del 19 settembre 2003, lo schema di disegno di legge recante norme in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Su proposta del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Letizia Moratti, è stato approvato, alle 10,25 del 19 settembre 2003, il disegno di legge che dovrebbe porre fine ad una situazione di incertezza degli abilitati all'insegnamento non di ruolo.
Secondo quanto descritto in un comunicato del Governo "la norma ridetermina i punteggi dei titoli per l'iscrizione all'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti, che comprendono i docenti vincitori di concorsi per soli titoli, i vincitori di concorsi ordinari, i docenti con abilitazione conseguita nelle sessioni riservate e i docenti abilitati attraverso i corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario (Ssis)".
"Per ampliare le possibilità di assunzione per tutte le categorie di docenti iscritti nelle graduatorie permanenti - recita ancora il comunicato - è affidato alla contrattazione collettiva il compito di rideterminare il contingente dei posti utilizzabili per il passaggio di ruolo nella scuola secondaria".

Disegno di legge del 19 settembre 2003
Norme in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento


Art. 1 - Disposizioni in materia di graduatorie permanenti
1. A decorrere dall'anno scolastico 2004/2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla tabella allegata alla presente legge. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta tabella.
2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, l'articolo 401, comma 3, del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, non si applica relativamente alla valutazione dei titoli ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti e dell'aggiornamento del punteggio per coloro che vi siano già iscritti.
3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.
4. A decorrere dall'anno scolastico 2004/2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale.

Art. 2 - Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
1. Nell'anno accademico 2003/2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge delega 28 marzo 2003, n. 53, le Università istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, riservati:

a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 24 novembre 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 131 del 7 giugno 1999 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma Isef o di Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto 30 gennaio 1998, n. 39 del Ministro della Pubblica Istruzione, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione parte I n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e successive modificazioni, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999/31 agosto 2003;
b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o di idoneità all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999/31 agosto 2003;
c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999/31 agosto 2003;
d) agli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui alle lettere a) e b), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999/31 agosto 2003.

2. I corsi di cui al comma 1 sono istituiti, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Università, per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nel quadriennio 1° settembre 1999/31 agosto 2003, sono ammessi, per l'anno accademico 2003/2004, anche in soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica presso i Conservatori secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
4. Il servizio d'insegnamento di cui ai commi 1 e 3 deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso, con il possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 3 - Disposizioni relative ai passaggi di ruolo
1. Con specifico accordo integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria è rideterminato in modo da assicurare la massima disponibilità di posti per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato degli iscritti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, che non siano già titolari di un contratto a tempo indeterminato.

Art. 4 - Norma di abrogazione
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, sono soppresse, con effetto dall'anno scolastico 2005/2006, le parole "da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno".


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