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La Stampa-sopranumerari licenziabili e maestro unico

di Antimo Di Geronimo Docenti soprannumerari licenziabili, divieto di sdoppiare le classi troppo numerose ad anno iniziato, innalzamento del numero degli alunni per classe, riduzione dell'organ...

25/09/2002
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La Stampa

di Antimo Di Geronimo

Docenti soprannumerari licenziabili, divieto di sdoppiare le classi troppo numerose ad anno iniziato, innalzamento del numero degli alunni per classe, riduzione dell'organico dei docenti di sostegno, tagli del 20% al numero dei bidelli, rientro a scuola del 40% del personale collocato fuori ruolo. Sono queste le novità principali contenute in un decreto-legge varato dal governo il 20 settembre scorso e nella bozza di legge finanziaria elaborata dall'esecutivo per il prossimo anno.

Docenti in esubero
I docenti soprannumerari, che appartengono a classi di concorso in esubero, dovranno sottoporsi, obbligatoriamente, a corsi di riconversione professionale. Al termine dei percorsi formativi dovranno accettare di essere ricollocati secondo le necessità e, se del caso, anche in altre amministrazioni. La novità è prevista dall'articolo 1, del decreto-legge licenziato dal governo il 20 settembre, che dispone anche la possibilità di arrivare al licenziamento per i soprannumerari incollocabili. Licenziamento che, però, sarà preceduto da un periodo assimilabile alla cassa integrazione, della durata di 2 anni, durante i quale il lavoratore percepirà l'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale. Il collocamento in cassa integrazione (disponibilità) è previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 165/2001 , espressamente richiamato nel 1° comma dell'articolo 1, del decreto-legge. Al termine del periodo di disponibilità scatterà automaticamente il licenziamento (art. 34, comma 4, del dlgs 165/2001).

Organici blindati dal 1° settembre
Dal 1° settembre di ogni anno non sarà più possibile sdoppiare le classi troppo numerose o con alunni portatori di handicap. Ma sarà sempre possibile procedere agli accorpamenti delle classi con pochi alunni. Questa previsione è contenuta nell'articolo 2, del decreto-legge del 20 settembre, che reca l'interpretazione autentica di una norma sul contenimento del numero delle classi, contenuta nell' analogo decreto-legge, varato dal governo per lo scorso anno scolastico.
Ciò vuol dire che, se le scuole non saranno in grado di prevedere con esattezza quale sarà la reale consistenza numerica degli alunni, per l'anno scolastico successivo, dovranno fare fronte alle eventuali eccedenze facendo affidamento solo sulle loro risorse. Fin qui le previsioni contenute nel decreto-legge. Ed ora analizziamo le disposizioni contenute nella bozza, peraltro non ancora definitiva, delle legge Finanziaria del prossimo anno.

Un alunno in più per classe
Dall'anno scolastico 2003/2004, in ogni classe ci dovrà essere un alunno in più. L'unità aggiuntiva sarà calcolata incrementando il rapporto medio alunni/classi di ogni provincia. Fermo restando, che gli incrementi dovranno essere attuati tenendo conto degli alunni effettivamente frequentanti, delle specifiche condizioni demografiche, geografiche e socio-economiche di ciascuna provincia, delle aree montane e della presenza di alunni portatori di handicap (art. 8).

Il maestro unico
I moduli vanno in soffitta e al loro posto ritorna il maestro unico, che prende il nome di maestro prevalente: un docente che si occuperà dell'istruzione dei bambini dalla prima alla quinta elementare. Il maestro prevalente sarà coadiuvato dal docente di inglese ed, eventualmente, dal docente di sostegno agli alunni portatori di handicap (art.9.).

Meno docenti di sostegno
Il rapporto tra docenti di sostegno agli alunni portatori di handicap e il numero degli alunni, passerà dall'attuale 1:138 ad 1:145. Previsione, questa che è contenuta nell'articolo 12.

20% di bidelli in meno
L'articolo 10 della legge di bilancio prevede, invece, un taglio del 20% all'organico dei bidelli e una non meglio definita razionalizzazione del restante personale non docente.

I fuori ruolo tornano a scuola
Il 40% del personale che, attualmente, si trova nella posizione di "fuori ruolo" dovrà ritornare a scuola dall'anno 2003/2004 (art.11). Così come pure coloro che attualmente lavorano presso i distretti scolastici, di cui è prevista la soppressione (art.12).


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