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AFAM: sottoscritti vari accordi nazionali sull’applicazione del CCNL 2019-2021

Riguardano il fondo di istituto, salute e sicurezza, didattica a distanza, progressioni verticali, incarichi EQ, le specifiche professionali delle nuove figure di supporto diretto alla didattica.

26/01/2024
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Il 26 gennaio scorso si è tenuto presso il MUR l’incontro tra Amministrazione e organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Istruzione e Ricerca per stipulare gran parte degli accordi che il Contratto sottoscritto il 18 gennaio scorso demanda alle relazioni sindacali a livello nazionale.

In particolare, sono stati sottoscritti la preintesa relativa al Contratto Integrativo Nazionale per il triennio accademico 2024/2027 sul fondo di istituto (di cui all’art. 149, comma 3, lett. a2) e sulle specifiche professionali delle nuove figure di supporto diretto alla didattica (artt. 162,163 e 164 del CCNL 18 gennaio 2024) nonché l’Accordo in materia di linee di indirizzo per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro (di cui all’art. 149, comma 3, lett. a1) del CCNL 18 gennaio 2024).

Nello stesso incontro si è svolto il confronto in materia di

  • criteri generali per l’attuazione della didattica a distanza di cui all’art.149 comma 8 lett. a5).
  • criteri per l’effettuazione delle procedure delle progressioni verticali del personale TA di cui all’art.149 comma 8 lett. a2);
  • criteri generali per la graduazione degli incarichi al personale dell’Area delle Elevate Qualificazioni di cui all’art.149 comma 8 lett. a3);
  • criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi al personale dell’Area delle Elevate Qualificazioni di cui all’art.149 comma 8 lett. a4);

In attesa di pubblicare i testi ufficiali sintetizziamo i contenuti principali dei documenti condivisi.

CCNI sul fondo di istituto e specifiche professionale delle nuove figure di supporto diretto alla didattica (preintesa)

In premessa occorre ricordare che l’accordo sottoscritto è una preintesa che solo dopo il controllo dei ministeri competenti (MEF e Ministero per la pubblica amministrazione) e la firma definita, diventerà effettivamente operativo. A tal proposito la preintesa specifica che gli effetti giuridici ed economici del contratto integrativo hanno validità a decorrere dalla data di stipula e per il triennio accademico 2024/2027 salvo diverse decorrenze indicate nei vari articoli.

Riguardo al fondo di istituto queste le principali novità.

Risorse disponibili

  • le risorse disponibili sono pari a euro 16.126.945,16 a cui si aggiungono
    • la quota dedicata dalle risorse derivanti dall’ampliamento della dotazione organiche delle istituzioni statizzate
    • la quota dedicata dalle risorse derivanti dall’ampliamento delle dotazioni organiche relativo alle nuove figure

Si precisa che il fondo di istituto può essere incrementato a decorrere dal 2022 nel limite dello 0,22% del monte salari anno 2018 relativo al personale Afam destinatario del CCNI. I criteri di ripartizione per gli anni 2022 e 2023 di tali ulteriori risorse saranno oggetto di successivo accordo.

  • al personale tecnico e amministrativo deve essere destinato una quota parte del fondo di natura contrattuale non inferiore al 25%. Nelle istituzioni in cui il numero di posti riferiti ai profili tecnici e amministrativi siano superiori al 30% del totale dei posti in organico, la quota minima è pari al 30%. Nelle istituzioni in cui il numero di posti riferiti ai profili tecnici e amministrativi siano superiori al 50% la quota minima è pari al 50%.

Incarichi dei docenti

  • riguardo all’attribuzione degli incarichi del personale docente vengono introdotti due nuovi criteri per la definizione del relativo regolamento
    • la realizzazione di ciascun progetto di ricerca e di produzione artistica è affidata prioritariamente al/i docente/i o al /i ricercatore/i proponente/i il progetto medesimo, ove presente/i;
    • il supporto al funzionamento delle strutture didattiche in relazione alla programmazione della didattica, della ricerca e della produzione è affidato prioritariamente ai componenti di ciascuna struttura didattica attiva
  • i Direttori non possono accedere al fondo d’istituto, essendo l’indennità loro attribuita omnicomprensiva. I Direttori possono accedere a retribuzioni su specifici fondi esterni o per attività conto terzi, solamente se l’incarico progettuale o conto terzi sia stato attribuito prima dell’elezione a Direttore dello stesso e che non vi siano conflitti di interesse tra tali attività e l’incarico di Direttore

Nel caso in cui sia già stipulata l’ipotesi di contratto integrativo d’istituto relativo all’anno accademico 2023/2024, le disposizioni sopra elencate si applicano, per le parti con esso incompatibili, a decorrere dall’anno accademico 2024/2025.

Attività in materia di disabilità e DSA

  • chiarito che l’incarico di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione dei disabili deve essere obbligatoriamente attribuito a un docente o ricercatore già formato
  • allo stesso modo chiarito che l’attività di tutorato specializzato, può essere affidata al personale docente o ricercatore già adeguatamente formato

Didattica aggiuntiva

  • il costo orario minimo per la didattica aggiuntiva passa a € 55
  • ciascun docente può effettuare non più di 140 ore annue di didattica aggiuntiva
  • nessun compenso può essere erogato se non previa verifica del completamento dell’orario d’obbligo, da parte del docente incaricato, nell’ordine
    • sui corsi ordinamentali di cui all’articolo 3 del d.P.R. 212/2005,
    • sui corsi propedeutici di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. n. 382/2018
    • sulle altre attività di cui all’art. 12 del CCNL del 4 agosto 2010
  • in caso di carenza delle disponibilità dei docenti, possono essere affidati incarichi di didattica aggiuntiva ai ricercatori che abbiano completato l’orario d’obbligo riferito sia all’ambito didattico che all’attività di ricerca.

Le disposizioni sopra richiamate si applicano a decorrere dall’anno accademico 2024/2025.

Personale tecnico amministrativo

  • nel caso di attribuzione d’incarichi di coordinamento, il compenso da erogare in misura forfettaria non può essere inferiore a euro 500 per il personale dell’Area degli Operatori, non inferiore a 1.000 per l’Area degli Assistenti e non inferiore a 1.200 per l’area dei Funzionari
  • per gli incarichi assegnati a personale appartenente all’area dei Funzionari, è possibile prevedere incarichi di durata non superiore a tre anni qualora gli stessi richiedano lo svolgimento di compiti di maggiore responsabilità e professionalità. Per tali incarichi il compenso forfettario non può essere inferiore a euro 1.800 annui
  • le indennità orarie per le prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo rese dal personale tecnico e amministrativo sono retribuite con i seguenti importi:
    • Accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo € 30 per ogni ora aggiuntiva di accompagnamento
    • area dei Funzionari (ivi compresi i Tecnici di laboratorio) € 20
    • area degli Assistenti (ivi compresi i Modelli viventi) € 18
    • area degli Operatori € 16

La contrattazione integrativa di Istituto potrà̀ definire importi in relazione ad attività̀ che si svolgono in orari notturni e/o festivi, in misura non superiore al 25%.

Nel caso in cui sia già stipulata l’ipotesi di contratto integrativo d’istituto relativo all’anno accademico 2023/2024, le disposizioni sopra elencate si applicano, per le parti con esso incompatibili, a decorrere dall’anno accademico 2024/2025.

Indennità Area Elevate Qualificazioni

Il verbale di confronto sui criteri generali per la graduazione degli incarichi al personale dell’Area delle Elevate Qualificazioni prevede tre livelli di complessità dell’incarico e cinque categorie dimensionali relative alle Istituzioni, per un totale di quindici diverse posizioni.

Riguardo alle indennità si va

  • da un minimo da 10 mila euro ad un massimo di 15 mila euro per gli incarichi di alta complessità
  • da un minimo di 7500 euro a un massimo di 11 mila euro per gli incarichi di media complessità
  • a un minimo di 5 mila euro a un massimo di 7 mila euro per gli incarichi di bassa complessità.

A ciascuna unità di personale EQ già in servizio al momento della stipula del presente contratto è garantito, in prima applicazione e a parità di incarico, il mantenimento dell’indennità globalmente attualmente in godimento

Sottoscrizione del contratto di istituto, controlli, pubblicità

  • a decorrere dall’anno accademico 2024/25 la contrattazione integrativa di istituto dovrà essere avviata e conclusa prima dell’inizio del primo anno accademico cui si riferisce, con possibilità eccezionale e motivata di concludere la contrattazione entro e non oltre il 15 dicembre del primo anno accademico del triennio di riferimento
  • a decorrere dall’anno accademico 2024/2025 nessun incarico può essere conferito e/o retribuito se non previsto precedentemente dal contratto integrativo di istituto relativo al triennio in cui ricade l’anno accademico di svolgimento dell’incarico medesimo
  • alle RSU e alle organizzazioni sindacali rappresentative sono garantiti, ove ne ricorrano i presupposti, il diritto di accesso agli atti di cui al Capo V della L. 241/1990 e il diritto di accesso civico di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del D.lgs. 33/2013, nei limiti e con le modalità previste dalle rispettive norme.

Nuove figure di supporto diretto alla didattica

Definiti

  • le specifiche professionali degli accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo, tecnici di laboratorio e modelli viventi.
  • i titoli di studio di accesso
  • gli ambiti professionali per le figure degli accompagnatori e dei tecnici di laboratorio
Accordo su salute e sicurezza

L’accordo ha la finalità di garantire, con uniformità di procedure, l'applicazione e l'osservanza della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle istituzioni Afam.

L’individuazione delle misure relative alla salute e sicurezza dell’accordo tengono conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative delle istituzioni afam.

Le disposizioni dell’accordo si applicano

  • al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente
  • al personale non organicamente strutturato e quello di altri enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolga attività lavorativa nell’istituzione;
  • ad ogni altro soggetto che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolga attività lavorativa nell'ambito dell’istituzione.

Sono altresì tutelati anche le studentesse e gli studenti, quando frequentino laboratori qualora in essi si faccia uso di attrezzature di lavoro in genere, sostanze pericolose, agenti fisici o biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi lo studente sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione e il rischio al quale la studentessa e lo studente è esposto sia stato qualificato come significativo nei documento di valutazione dai rischi.

La sorveglianza sanitaria prevista dall’art. 41 del decreto legislativo 81/08 è obbligatoria.

La sorveglianza sanitaria è prioritaria per le lavoratrici e i lavoratori esposti a rischi specifici, ivi compresi i rischi derivanti dall’esposizione a rumore, agenti chimici e uso sistematico di videoterminali, come definiti dal decreto legislativo 81/08, nonché per i rischi derivanti da funzioni comportanti attività fisica ripetitiva (accompagnatori al pianoforte e modelli viventi).

La periodicità della sorveglianza sanitaria è stabilita dal medico competente in base a quanto previsto dal decreto legislativo 81/08. Il medico competente in tale sede definisce altresì le eventuali prescrizioni, ivi comprese le pause in caso di attività fisica ripetitiva.

Didattica a distanza

La didattica viene erogata prioritariamente in presenza, considerata l’importanza della frequenza dell’ambiente accademico e delle opportunità di confronto e crescita che tale frequenza offre a studentesse e studenti.

La didattica a distanza, ove prevista dagli ordinamenti didattici e dall’organizzazione didattica dell’istituzione, può essere erogata nei seguenti limiti

  • per insegnamenti teorici: per un massimo del 20% delle ore di lezione previste (computando esclusivamente le ore di lezione frontale; esami e tesi si svolgono in presenza e non concorrono al computo)
  • per insegnamenti teorico-pratici: per un massimo del 10% delle ore di lezione previste o, laddove inferiore, per un massimo del 20% delle ore di lezione dedicate alla parte teorica (computando esclusivamente le ore di lezione frontale; esami e tesi si svolgono in presenza e non concorrono al computo)

Per insegnamenti pratici non è possibile prevedere didattica a distanza.

Le sessioni d’esame e di diploma/laurea si svolgono obbligatoriamente in presenza.

L’accordo definisce i requisiti e le modalità di accesso alla didattica a distanza. In particolare, la didattica a distanza può riguardare:

  • un massimo del 5% dei docenti di Conservatori e Accademie di danza e arte drammatica;
  • un massimo del 15% dei docenti di Accademie di belle arti e ISIA.
Criteri per l’effettuazione delle progressioni verticali

Come è noto il CCNL definisce un nuovo ordinamento professionale del personale TA con decorrenza 1° maggio 2024. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni tra un’area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura comparati. In fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le aree (ad eccezione di quella delle elevate qualificazioni) ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio che pur non avendo i titoli di studio di accesso attualmente previsti abbiamo requisiti di anzianità definiti in apposito allegato (Allegato K). I criteri di effettuazione di tali procedure sono materia di confronto a livello nazionale.

L’accordo sottoscritto definisce il peso da assegnare all’esperienza maturata, al titolo di studio, alle competenze certificate e all’interno di queste ultime la valutazione di una apposita prova orale.

Le progressioni da operatore ad assistente potranno essere effettuate solo dopo l’entrata in vigore del nuovo Regolamento sul reclutamento

Graduazione degli incarichi di elevata qualificazione (EQ)

Gli incarichi EQ sono graduati in base

  1. All’organico dell’istituzione che conferisce l’incarico

  2. Alla complessità dell’incarico conferito

Riguardo al primo punto, gli organici sono suddivisi in cinque categorie determinate in base alla consistenza complessiva

I. Dotazione organica complessiva fino a 50 unità

II. Dotazione organica complessiva da 51 a 100 unità

III. Dotazione organica complessiva da 101 a 150 unità

IV. Dotazione organica complessiva da 151 a 200 unità

V. Dotazione organica complessiva oltre 201 unità

Riguardo al secondo punto gli incarichi sono suddivisi in tre categorie

  • Bassa complessità
  • Media complessità (in cui rientrano i Direttori dell’ufficio di Ragioneria)
  • Alta complessità (incarico di Direzione Amministrativa)
Conferimento e revoca degli incarichi

Ogni unità di personale di area EQ, a tempo indeterminato e a tempo determinato, ha diritto all’incarico.

Presso ciascuna singola istituzione devono essere previsti l’incarico di Direzione amministrativa e quello di Direzione di ragioneria.

Il personale di area EQ a tempo indeterminato riceve l’incarico al termine del periodo di prova, salvo che l’assunzione derivi da stabilizzazione di personale a tempo determinato già incaricato. Il personale di area EQ a tempo determinato riceve l’incarico contestualmente alla stipula del contratto di lavoro.

Gli incarichi sono conferiti dal Consiglio di amministrazione, per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

Nell’atto di conferimento dell’incarico sono predeterminati i criteri di valutazione dello stesso, con particolare riferimento:

  • agli indirizzi cui parametrare i risultati conseguiti
  • agli obiettivi in base ai quali verificare il grado di raggiungimento degli stessi;
  • alle esigenze di buon funzionamento dell’istituzione cui rapportare i comportamenti organizzativi.

La revoca dell’incarico conferito (da non confondere con la cessazione dall’incarico) può aver luogo, prima della sua scadenza, con atto scritto e motivato, a seguito di valutazione che accerti risultati non positivi, obiettivi non conseguiti e/o comportamenti organizzativi difformi dai criteri individuati in fase di conferimento dell’incarico.

Il Consiglio di Amministrazione, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persone di sua fiducia.