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AFAM: in vigore dal 1° luglio le tabelle aggiornate dell’Assegno per il nucleo familiare

La prestazione economica è erogata a domanda, pena l’interruzione o la mancata percezione da parte degli aventi diritto. Una breve sintesi delle disposizioni in vigore.

22/08/2019
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La Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (IGOP), con la circolare n. 19 dell’11 giugno 2019, ha trasmesso le tabelle in vigore per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020 relative all’Assegno per il nucleo familiare (ANF) diramate dall’INPS con la circolare 66 del 17 maggio 2019.

L’assegno per il nucleo familiare, che ha come riferimento normativo fondamentale l’art. 2 del Decreto Legge n. 69/88, convertito, con modificazioni, nella Legge 153/88, è una prestazione economica erogata ai lavoratori dipendenti (ma anche agli iscritti alla gestione separata dell’INPS che versano il contributo per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa all’ANF) in relazione

  • alla tipologia del nucleo familiare
  • al numero dei componenti
  • al reddito complessivo del nucleo stesso.

Gli importi sono pubblicati annualmente dall’INPS per il settore privato e successivamente diramati dalla Ragioneria Generale dello Stato per i dipendenti pubblici.

Per ciascun nucleo familiare è possibile erogare un solo assegno.

Per i dipendenti a tempo indeterminato o determinato delle istituzioni afam la prestazione economica è erogata solo se si presenta apposita istanza all’istituzione di servizio utilizzando uno specifico modulo (in formato excel e in formato pdf). Ciò vale anche per chi già percepisce l’ANF. In caso contrario il MEF provvede alla sospensione dell’Assegno. Tuttavia poiché il diritto all’ANF si prescrive dopo cinque anni, è sempre possibile presentare le istanze per periodi rientranti nei suddetti cinque anni.

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni all’istituzione di servizio.

Al fine di verificare il diritto alla corresponsione dell’ANF occorre, innanzitutto, individuare il nucleo familiare che può essere composto da:

  • dal richiedente
  • dal coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia
  • dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno
  • dai figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati
  • dai figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni
  • dai fratelli, sorelle del richiedente e nipoti, minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati
  • dai nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell'ascendente (Sentenza della Corte Costituzionale n.180 del 1999).

Successivamente occorre computare i redditi percepiti nell’anno solare precedente (nel caso di ANF decorrenti dal 1° luglio 2019, l’anno di riferimento è il 2018) da parte di coloro che fanno parte del nucleo stesso. Nel reddito familiare devono essere computati anche gli emolumenti arretrati a prescindere dagli anni cui si riferiscono.

L'ANF non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.

L’ANF non è soggetto ad alcuna ritenuta fiscale in quanto non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 2 comma 11 del DL 69/88).

Tag: cm 19/19, mef