Valutazioni finali degli alunni nel primo ciclo di istruzione
Vanno rispettate le prerogative degli Organi Collegiali riuniti alla presenza del Dirigente Scolastico. La non ammissione alla classe successiva è un evento eccezionale.
Con la fine dell’anno scolastico, da più parti viene riproposto il quesito su quali siano i soggetti titolati a formulare le valutazioni finali degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, in particolare nel caso - da considerarsi sempre eccezionale - di non ammissione alla classe successiva.
La questione era stata ampiamente dibattuta nello scorso anno scolastico.
La CM 85/04, rifacendosi al decreto legislativo 59/04, aveva indicato tale soggetto nell’équipe pedagogica.
Immediatamente come FLC Cgil – e subito dopo anche il Coordinamento Nazionale Unitario dei dirigenti scolastici – avevamo evidenziato che tale disposizione non solo comportava il calo della qualità del servizio e l’abbassamento delle garanzie per gli alunni, ma era anche non conforme alle leggi vigenti, in quanto in contrasto con le prerogative degli organi collegiali in materia.
Successivamente, la Nota Ministeriale 4212 del 9 maggio 2005 aveva precisato e corretto quanto contenuto nella circolare. Riconoscendo l’Organo Collegiale, presieduto dal Dirigente Scolastico, quale sede nella quale i giudizi si arricchiscono delle valenze del confronto interdisciplinare, concludeva: “ per tali aspetti le norme di riforma del primo ciclo non hanno portato a significative innovazioni e (…) nelle fasi della valutazione i dirigenti scolastici conservano tutte le pregresse prerogative”.
Gli equivoci di queste ultime settimane derivano dal fatto che la CM 84/05 (quella sul portfolio) richiama la circolare dell’anno precedente sopra ricordata, ma non la nota di maggio. Tale nota, in quanto successiva, è invece integrativa della circolare stessa e come tale va considerata.
Il giudizio finale, in particolare quando comporti la non ammissione alla classe successiva, va espresso in forma collegiale dallo specifico Organo allo scopo convocato.
Nella scuola secondaria di primo grado l’équipe pedagogica coincide in maniera pressoché automatica con il Consiglio di Classe. Meno evidente è la coincidenza, nella scuola primaria, tra équipe e Consiglio di Interclasse; una delibera del Collegio Docenti che si esprime per la coincidenza è opportuna al fine di superare la difficoltà.
In ogni caso deve essere contemplata la presenza del Dirigente Scolastico che assicura la correttezza formale del procedimento.
Roma, 24 maggio 2006
Servizi e comunicazioni
I più letti
- Elezioni CSPI: si vota il 7 maggio 2024. Sostieni “CGIL - VALORE SCUOLA”
- Elezioni CSPI 2024: candidate e candidati lista “CGIL - VALORE SCUOLA”
- Aggiornamento graduatorie di III fascia ATA 2024/2027: il parere del CSPI
- Concorso 24 mesi ATA 2023/2024: domande dal 10 al 30 maggio [GUIDA]
- Scuola, FLC CGIL: bene proroga contratti PNRR e Agenda Sud. Ora soluzione rapida per vincitori prove suppletive
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Note ministeriali Nota 3378 del 2 maggio 2024 - Comunicazione relativa ai contratti di Collaboratore scolastico (organico PNRR e AGENDA SUD)
- Note ministeriali Nota 16802 del 29 aprile 2024 - Elezioni CSPI 2024 liste definitive candidati
- Note ministeriali Nota 60623 del 29 aprile 2024 - Apertura funzioni istanze inserimento-aggiornamento graduatorie di istituto I fascia docenti in GAE
- Note ministeriali Nota 16379 del 24 aprile 2024 - Indicazioni operative Elezioni CSPI 2024
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici