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Spoils system alla dirigenza scolastica: governo sleale

Ritorniamo sull’interpellanza e interrogazione parlamentari presentate da gruppi di Deputati sull’estensione alla Dirigenza Scolastica della Legge 145/2002 detta legge Frattini o dello spoils system, per fare maggiore chiarezza sulla questione.

19/03/2004
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Riteniamo utile ritornare sull’ interpellanza e interrogazione parlamentari presentate da gruppi di Deputati sull’estensione alla Dirigenza Scolastica della Legge 145/2002 altrimenti detta legge Frattini o dello spoils system, perché si fa, con le risposte del Ministero e con le repliche degli interroganti, rese il 9 marzo, ancora maggiore chiarezza sull’intera questione.
L’interpellanza parlamentare n. 2-00954 presentata dagli Onorevoli Sinisi, Rusconi, Sasso, Nicola Rossi il 28 ottobre 2003 e l’interrogazione N. 3-03151 presentata l’ 8 marzo 2004 dagli Onorevoli Capitelli, Sasso, Grignaffini, Martella, Tocci, Chiaromonte, Lolli e Carli hanno sostanzialmente chiesto il ritiro della Circolare Ministeriale dell’Istruzione 49/2003 per i seguenti motivi: la Circolare è in contrasto con la stessa legge 145/2002 che non fa menzione della Dirigenza Scolastica, è in contrasto con l’ordine del giorno unanime del Parlamento N. 9/1696-B/8 votato il 19 giugno 2002 e sulla cui applicazione si impegnarono lo stesso ministro Frattini e il Sottosegretario Saporito, è in contrasto con la libera dialettica contrattuale dell’imminente contratto dell’Area V che ha la potestà di regolazione della materia degli incarichi, di cui impropriamente si è occupata la citata circolare 49.
Poiché la risposta del Sottosegretario Aprea ha ricalcato i termini già conosciuti in analoghe precedenti risposte sulla materia, ci pare interessante soffermarci sulle repliche di profonda insoddisfazione degli interroganti e interpellanti. Infatti esse, con estrema chiarezza svelano come il comportamento del Governo sia in realtà un comportamento sleale: se finora, infatti, è stato sempre risposto che la legge 145/2002 non è stata applicata alla Dirigenza scolastica (volendo con ciò dire che non sono stati rimossi i Dirigenti Scolastici nel settembre del 2002: cosa del resto impossibile da fare, visto che qualche settimana prima era stato fatto il primo provvedimento di incarico della nuova Dirigenza Scolastica), oggi si spiega che però la CM 49 si applicherà per gli incarichi futuri. Per cui, ad esempio l’interrogante On.le Sinisi, in sede di replica esclama: “Finalmente, è stato svelato l'arcano: la circolare ministeriale n. 49 del 2003 non viene revocata per la semplice ragione che si intende applicarla a tutti i contratti futuri. Ciò rappresenta una chiara violazione della legge n. 145 del 2002, degli obblighi parlamentari e del contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino ad oggi, però, il Governo si era ostinato a dare assicurazione a questo Parlamento circa il pieno rispetto degli obblighi parlamentari proprio nelle sedi citate dal sottosegretario (la Commissione cultura).
L'impegno accettato dal Governo nella seduta in cui fu approvata la legge n. 145 del 2002 riguarda tutt'altro e, mentre non prevede eccezioni al riguardo, non fa riferimento né ad un regime transitorio né ad un futuro diversamente disciplinato; tanto meno si può influire sulla valenza legislativa, normativa, sul piano della nomofilachia - uso questa espressione tecnica perché essa è perfettamente comprensibile per il giurista e per il legislatore -, del contratto collettivo nazionale di lavoro. La nomofilachia comporta che il contratto di lavoro della dirigenza scolastica può essere disciplinato solo in quella sede ed in quelle forme, e non già attraverso una legislazione che diversamente lo disciplini né, tanto meno, mediante una legislazione surrettizia che, com'è stato detto con chiarezza, non si applica ai dirigenti scolastici.
Resta il fatto che, d'ora in poi, l'incarico sarà a discrezione del dirigente regionale; inoltre, il contratto non avrà più una durata da due a sette anni, ma da uno a cinque.
Quindi - come ho detto -, la sovranità contrattuale non si applica più alla dirigenza scolastica” . Ma di seguito pubblichiamo l’intero testo delle interrogazioni e interpellanze, la risposta e le repliche degli interroganti.

Roma, 19 marzo 2004
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Testi parlamentari

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

Applicabilità alla dirigenza scolastica della normativa sullo spoils system - nn. 2-00954 e 3-03151)
Interpellanza ed interrogazione

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale, amplia considerevolmente le previsioni di spoil system della dirigenza medesima, già disciplinate con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
la dirigenza scolastica, oggetto di una disciplina specifica nel decreto legislativo n. 165 del 2001, non viene citata nella legge n. 145 del 2002;
in sede di approvazione della legge n. 145 del 2002, nella seduta del 19 giugno 2002, è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno n. 9/1696-B/8, che escludeva categoricamente l'applicabilità della normativa in parola ai dirigenti delle istituzioni scolastiche, vincolando il Governo medesimo nell'interpretazione e nell'attuazione della disciplina in questione;
con la circolare ministeriale n. 49 del 16 maggio 2003, il Ministro interpellato ha esteso taluni effetti della legge n. 145 del 2002 alla dirigenza scolastica, precostituendo le condizioni per l'applicazione dello spoil system ai dirigenti delle istituzioni scolastiche, in palese violazione della legge, degli obblighi assunti dal Governo con l'ordine del giorno n. 9/1696-8 citato e del contratto di lavoro -:
se intenda, per il dovuto rispetto degli obblighi legislativi, parlamentari e contrattuali, revocare la circolare n. 49 del 16 maggio 2003.
(2-00954)
«Sinisi, Rusconi, Sasso, Nicola Rossi».
(28 ottobre 2003)
CAPITELLI, SASSO, GRIGNAFFINI, MARTELLA, TOCCI, CHIAROMONTE, LOLLI e CARLI. Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in occasione dell'approvazione alla Camera dei deputati della legge 15 luglio 2002, n. 145, venne approvato un ordine del giorno riguardante le modalità di applicazione della medesima alla dirigenza scolastica;
il suddetto ordine del giorno (considerando: a) che l'autonomia delle istituzioni scolastiche è ormai principio costituzionalmente garantito dall'articolo 117, comma 3, della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001; b) che l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi dello stesso articolo 118, comma 1, nel settore dell'istruzione attiene, soprattutto, al livello delle singole scuole, intese come autonome funzionali che agiscono insieme alle autonomie territoriali, anche ai fini della predisposizione del documento di programmazione dell'offerta formativa; c) che l'autonomia della scuola è sancita a tutela dell'insieme di competenze tecniche da esercitare nel rispetto della libertà d'insegnamento, sancita dall'articolo 33, comma 1, della Costituzione; d) che l'autonomia della scuola sotto il profilo del coordinamento tecnico e della relativa gestione amministrativa è affidata al dirigente scolastico, che ne è il legale rappresentante; e) che la dirigenza scolastica per le sue peculiari funzioni è stata oggetto di specifica disciplina nel decreto legislativo n. 165 del 2001 (articolo 25) rispetto alla disciplina della dirigenza statale e che tale specificità è stata confermata anche in sede contrattuale, con l'istituzione di una specifica area dirigenziale nell'ambito del comparto scuola, in cui rimane inserita; f) che il contratto dell'area V, definitivamente sottoscritto nel marzo 2002, ha previsto che l'incarico di dirigente della singola istituzione scolastica sia conferito attraverso contratti individuali) impegnava il Governo, che accoglieva l'impegno nelle persone del Ministro Frattini e del Sottosegretario Saporito, in sede di applicazione della disciplina riguardante le modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ad interpretare tali disposizioni nel senso della loro non applicabilità ai dirigenti scolastici in servizio alla data di entrata in vigore della legge;
il dipartimento per i servizi nel territorio - direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione - uff. V - ha diramato la circolare ministeriale 16 maggio 2003, n. 49, recante ad oggetto: conferimento e mutamento incarichi dirigenziali per l'anno scolastico 2003/2004;
la suddetta circolare, contravvenendo totalmente al citato ordine del giorno e all'impegno assunto dal Governo, prevede una piena attuazione alla dirigenza scolastica del disposto dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilendo che: «... con la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, sono state apportate significative innovazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di incarichi dirigenziali»; inoltre, ai sensi della medesima circolare: «... nel rinnovato sistema normativo l'atto di conferimento dell'incarico, ferma restando la natura del rapporto di lavoro disciplinato dalle disposizioni di diritto comune e dal contratto collettivo, assume connotazione provvedimentale, ponendosi, pertanto, come determinazione conclusiva di un apposito procedimento amministrativo, che comporta, perciò, la piena applicazione delle regole partecipative di cui alla legge 8 agosto 1990, n. 241, articoli 7 e seguenti;
per il conferimento degli incarichi, dopo il novellato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, vanno pertanto considerati, oltre alla natura e alle caratteristiche dei compiti assegnati, alle attitudini e alle capacità professionali del singolo dirigente, i risultati precedentemente conseguiti dall'interessato in relazione agli obiettivi fissati;
con il provvedimento d'incarico vanno definiti l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti d'indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengono nel corso del rapporto;
la durata dell'incarico non può eccedere il termine di cinque anni;
le suddette disposizioni risultano in contrasto con le norme contrattuali vigenti, oltre che con le indicazioni del citato ordine del giorno, talché ne possono conseguire incarichi unitaleralmente stabiliti dall'amministrazione senza l'apporto del dirigente scolastico, come portatore di esigenze specifiche contenute nel piano dell'offerta formativa, come anche incarichi della durata di un anno con pregiudizio della funzionalità delle istituzioni scolastiche -:
se non voglia disporre l'adeguamento immediato della citata circolare ministeriale n. 49 del 2003 alla normativa vigente, anche sulla base dei contenuti dell'ordine del giorno parlamentare, al fine di evitare effetti anche a partire dall'anno scolastico 2003-2004, lasciando alla libera dialettica contrattuale la definizione della materia, nell'imminenza dell'avvio del confronto sul contratto dell'area V della dirigenza scolastica quadriennio 2002-2005.
(3-03151) (8 marzo 2004) (ex 5-02063 del 5 giugno 2003)
PRESIDENTE. Avverto che l'interpellanza Sinisi n. 2-00954 e l'interrogazione Capitelli n. 3-03151, che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente L'onorevole Sinisi ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00954.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, l'interpellanza in esame ha in sé un contenuto assai chiaro: muove dall'autonomia scolastica riconosciuta dalla nostra Costituzione, per applicare attraverso di essa una tutela dell'indipendenza che deve essere garantita ai dirigenti scolastici.
Ciò che ci sorprende e che ci ha indotto a presentare questa interpellanza è la palese violazione di leggi, contrattuale ed anche degli obblighi parlamentari assunti con riferimento alla circolare n. 49 del 2003, con la quale di fatto si estendono gli effetti della legge n. 145 del 2002 - il cosiddetto spoils system - anche ai dirigenti scolastici. Questo viola anche la sovranità del contratto con riferimento al rapporto di lavoro, ma quel che è ancora più sorprendente è che viola un ordine del giorno accettato dal Governo.
A tale proposito, vale la pena richiamare la risposta che il 19 giugno 2002 fornì in quest'aula il sottosegretario per la funzione pubblica Saporito, il quale affermò, che, a suo avviso, la normativa in questione - si riferiva alla legge n. 145, del 2002 sullo spoils system - non si applica ai dirigenti delle istituzioni scolastiche e che pur tuttavia, proprio sulla base di questa convinzione, accettava l'ordine del giorno presentato dal collega Carra e da altri deputati.
Alla luce di queste considerazioni, non si comprendono né l'emanazione della circolare n. 49 del 2003, né le varie assicurazioni che sono state fornite dallo stesso ministro nel ritenere che questa circolare di fatto non potesse trovare applicazione, posto che essa risulta ancora in vigore e che pertanto i suoi effetti continuano ad essere validi all'interno del sistema della dirigenza scolastica. Con riferimento a questo, noi chiediamo al Governo se intenda revocare la suddetta circolare per riportare ordine nella materia, ma soprattutto coerenza nel sistema legislativo e parlamentare del nostro paese.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, onorevole Aprea, ha facoltà di rispondere.
VALENTINA APREA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Gli onorevoli interpellanti ed interroganti chiedono la revoca della circolare ministeriale n. 49 del 16 maggio 2003, relativa al conferimento e mutamento degli incarichi dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2003-2004.
Al riguardo, essi ritengono che la suddetta circolare abbia esteso alla dirigenza scolastica taluni effetti della legge n. 145 del 2002 sul riordino della dirigenza, precostituendo le condizioni per l'applicazione dello spoils system ai dirigenti delle istituzioni scolastiche in violazione della stessa legge. Essi sostengono, inoltre, che con la medesima circolare sarebbero stati disattesi l'ordine del giorno della Camera n. 9/1696-8 e il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dell'area V della dirigenza scolastica.
Il Governo ha già riferito sull'argomento alla Commissione cultura della Camera il 7 ottobre e il 4 dicembre 2003, in risposta ad interrogazioni di analogo contenuto, nonché in data 4 novembre 2003 nel corso dell'audizione del ministro Moratti.
Confermo quanto già riferito in quella sede, ribadendo che l'impegno assunto dal Governo in relazione all'ordine del giorno approvato il 19 giugno del 2002 è stato onorato dalla suddetta circolare n. 49, che ha fatto salvi tutti i contratti in corso con i dirigenti scolastici alla data di entrata in vigore della legge n. 145. Pertanto, per i dirigenti scolastici non vi è stata applicazione delle norme di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 145 del 2002, che come è noto prevedevano lo spoils system attribuendo all'amministrazione la facoltà di procedere alla nuova attribuzione di tutti gli incarichi di livello dirigenziale non generale in corso alla data di entrata in vigore della legge citata.
La specificità dei dirigenti scolastici, evidenziata dalla Camera nel suddetto ordine del giorno, era infatti da rinvenirsi nell'esigenza di assicurare la continuità delle azioni preordinate al regolare avvio dell'anno scolastico. Anche l'ulteriore innovazione introdotta dalla legge n. 145 del 2002, relativa alla natura non più contrattuale ma provvedimentale dell'incarico, è stata ritenuta pienamente applicabile pure ai dirigenti scolastici, non sussistendo ragioni o specificità che potrebbero giustificare una deroga alla disciplina generale. Pertanto, la circolare n. 49 del 16 maggio 2003 ha affermato la natura provvedimentale degli incarichi che sarebbero stati conferiti in futuro.
La stessa circolare n. 49 del 2003 ha tenuto conto, altresì, delle indicazioni contenute
nella circolare del 31 luglio 2002, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, ha fornito indicazioni in ordine alle modalità applicative della legge sul riordino della dirigenza. In questa circolare, infatti, la Presidenza del Consiglio ha precisato che ai dirigenti delle istituzioni scolastiche che hanno acquisito la qualifica dirigenziale ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 6 marzo 1998 si applica la nuova disciplina, fatta eccezione per il solo comma 7 dell'articolo 3.
Conseguentemente, nella citata circolare n. 49 sono state richiamate le disposizioni sul conferimento degli incarichi dirigenziali dettate dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, così come modificato dalla legge n. 145 del 2002, considerato che lo stesso articolo, al comma 12-bis, stabilisce che «le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi». Si è precisato, in particolare, che, nel rinnovato sistema normativo, l'atto di conferimento dell'incarico assume connotazione provvedimentale, come per tutti gli altri dirigenti delle amministrazioni pubbliche, dovendosi intendere per amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.
In data 29 settembre 2003, l'amministrazione ha anche chiesto di conoscere l'avviso del Consiglio di Stato sulla questione relativa alla sopravvivenza, dopo l'entrata in vigore della legge n. 145 del 2002, dei commi 1 e 2 dell'articolo 23 del contratto collettivo nazionale dell'area V, che regolano, in base alla precedente disciplina, rispettivamente, il conferimento degli incarichi, il contenuto dell'atto bilaterale di natura privatistica di definizione dell'incarico e la durata degli incarichi stessi.
Il Consiglio di Stato, con parere n. 529/03, emesso nell'adunanza della Commissione speciale pubblico impiego in data 16 ottobre 2003, ha convenuto con il ministero. L'alto consesso ha infatti ritenuto che le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 luglio 2002, n. 145, sostitutive delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono immediatamente applicabili ai dirigenti delle istituzioni scolastiche, dovendosi intendere modificate negli stessi termini della sopravvenuta normativa le disposizioni contrattuali incompatibili, poste in vigenza della diversa precedente normativa disciplinante la materia.
PRESIDENTE. L'onorevole Sinisi ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00954.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, non so in quale misura possa essere utilizzato un termine anglosassone in un'aula del Parlamento italiano, ma questa risposta dimostra un atteggiamento che gli americani classificherebbero come unfair, cioè sleale. Spiego in maniera semplice come possa essere dimostrata la slealtà di questo atteggiamento.
Finalmente, è stato svelato l'arcano: la circolare ministeriale n. 49 del 2003 non viene revocata per la semplice ragione che si intende applicarla a tutti i contratti futuri. Ciò rappresenta una chiara violazione della legge n. 145 del 2002, degli obblighi parlamentari e del contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino ad oggi, però, il Governo si era ostinato a dare assicurazione a questo Parlamento circa il pieno rispetto degli obblighi parlamentari proprio nelle sedi citate dal sottosegretario (la Commissione cultura).
L'impegno accettato dal Governo nella seduta in cui fu approvata la legge n. 145 del 2002 riguarda tutt'altro e, mentre non prevede eccezioni al riguardo, non fa riferimento né ad un regime transitorio né ad un futuro diversamente disciplinato; tanto meno si può influire sulla valenza legislativa, normativa, sul piano della nomofilachia - uso questa espressione tecnica perché essa è perfettamente comprensibile per il giurista e per il legislatore -, del contratto collettivo nazionale di lavoro. La nomofilachia comporta che il contratto di lavoro della dirigenza scolastica può essere disciplinato solo in quella sede ed in quelle forme, e non già attraverso una legislazione che diversamente lo disciplini né, tanto meno, mediante una legislazione surrettizia che, com'è stato detto con chiarezza, non si applica ai dirigenti scolastici.
Resta il fatto che, d'ora in poi, l'incarico sarà a discrezione del dirigente regionale; inoltre, il contratto non avrà più una durata da due a sette anni, ma da uno a cinque.
Quindi - come ho detto -, la sovranità contrattuale non si applica più alla dirigenza scolastica.
Credo che questi elementi debbano essere ritenuti validi e sufficienti per invitare il Governo a riflettere nuovamente sulla materia, a riprendere gli atti parlamentari, a rivedere l'impegno già assunto dal Governo e ad interpretare correttamente la legge n. 145 del 2002 che detta una disciplina diversa rispetto a quella contenuta nella legge n. 165 del 2001 e che, certamente, non viene né modificata né richiamata, neanche in parte, ai fini della sua applicazione.
Se mi permette - senza voler essere, in alcun modo, né retorico né pedagogico -, vorrei invitare il Governo ad assumere un atteggiamento più leale nei rapporti sia con il Parlamento sia con gli stessi operatori. Infatti, fino ad oggi si è lasciato credere che la circolare richiamata fosse stata emanata per ragioni assolutamente oscure ed incomprensibili, posto che le rassicurazioni erano state sistematiche. Oggi, invece si sostiene che la contrattualità è saltata (ormai c'è questa natura provvedimentale del rapporto di lavoro) e che, per il futuro, le regole saranno quelle della legge n.145 del 2002 (quindi, sostanzialmente, lo spoils system). Ribadisco che non è un atteggiamento leale.
Invito pertanto il sottosegretario a farsi portavoce della mia segnalazione presso il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed invoco un ripensamento su una materia che può essere suscettibile di un contenzioso significativo, andando ad aggravare ulteriormente quel disagio oggi presente tra gli operatori all'interno delle istituzioni scolastiche.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, la cultura nel nostro paese rappresenta un valore costituzionalmente garantito. Nessuno ha mai immaginato che in Italia non dovesse essere introdotta una formula di collaborazione con la dirigenza, da instaurarsi sulla base di un rapporto di fiducia. Ma questo rapporto di fiducia, com'è stato detto chiaramente, doveva riferirsi alla dirigenza del ministero. Per la verità, non apprezzo neanche quella specie di «confino» nel quale sono stati relegati alcuni dirigenti importanti della nostra amministrazione pubblica; tuttavia, si tratta di una scelta che rispetto, pur non condividendola. Ma voler estendere ciò a tutti i dirigenti scolastici significa mettere le mani sulla cultura, sulla formazione delle giovani classi e dei ragazzi del nostro paese, attraverso una formazione che, in qualche modo, è diretta dalla politica e dal Governo.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, se l'Italia dovesse davvero compiere una scelta di tale genere (una scelta che purtroppo passa attraverso le istituzioni nel nostro paese, anche nel settore dell'informazione e della giustizia), avremmo un paese assai meno libero e assai meno moderno.
Questa mancanza di libertà, che passa attraverso attacchi feroci alla nostra giustizia, che è garanzia ed uguaglianza dei cittadini, che passa attraverso aggressioni continue a chi nell'informazione rende libero il proprio pensiero e critico quello dei cittadini e, nella scuola, che passa attraverso il dominio di classi intere da parte di dirigenti scolastici che, invece, dovrebbero vantare, nella propria indipendenza e nella propria autonomia, la dignità del proprio ruolo, è davvero preoccupante ed è il segno di un disagio nel nostro paese.
Signor presidente, onorevoli colleghi, la circolare ministeriale può sembrare un segno marginale, ma certamente è dentro il solco e il tracciato degli spazi di libertà che si riducono nel nostro paese. Tutti coloro che hanno a cuore la libertà del nostro paese devono difendere l'autonomia e l'indipendenza della cultura, anche attraverso l'indipendenza delle autorità scolastiche.
Non è assolutamente retorico, non è assolutamente marginale, ma credo che un appello a difendere la libertà del nostro paese, difendendo l'autonomia della dirigenza scolastica, non sia vano, soprattutto se raccolto da chi dice di avere a cuore la libertà degli italiani (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. L'onorevole Sasso ha facoltà di replicare per l'interrogazione Capitelli n. 3-03151, di cui è cofirmataria.
ALBA SASSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Aprea, anch'io voglio unirmi all'insoddisfazione del collega Sinisi.
Credo che la risposta fornita abbia chiarito, come rilevava prima l'onorevole Sinisi, che ormai la discussione è conclusa.
L'incarico di dirigente scolastico viene conferito a discrezione; non esiste più un contratto bilaterale in cui si definiscono gli obiettivi, ma un affidamento su obiettivi determinati da parte dell'amministrazione. Come ha detto la sottosegretaria, allora, non ci si affida più alla contrattazione collettiva, ma siamo di fronte ad un atto di natura provvedimentale. Ma sappiamo che cosa può significare un meccanismo di spoils system rivolto anche alla dirigenza scolastica, con l'incarico che diminuisce nella durata? Si tratta di un meccanismo che fa venire meno la continuità che rappresenta uno dei valori della nostra scuola, e la qualità e che mette in discussione la libertà del sistema, perché un dirigente scolastico il cui incarico viene affidato discrezionalmente dall'amministrazione e dal ministero sarà meno libero e potrà essere condizionato nelle sue scelte, nelle sue decisioni, nel modo di condurre la scuola.
Signora sottosegretaria, approfitto di questa replica per segnalare il caso di una scuola di Cagliari nella quale un corso di aggiornamento, che era stato affidato ad una associazione professionale di rilievo nazionale, è stato bloccato perché il dirigente regionale dell'istruzione ha suggerito al preside di non svolgerlo. Questa è una situazione che potrebbe ripetersi.
Voglio richiamare i temi che erano stati sollevati nell'ordine del giorno approvato dal Parlamento. Ricordo che il Governo ha accettato l'impegno contenuto in quell'ordine del giorno attraverso il ministro Frattini e il sottosegretario Saporito, sostenendo che le disposizioni in questione non sarebbero state applicate ai dirigenti in servizio. Nell'ordine del giorno si affermava semplicemente che l'autonomia della scuola è un principio ribadito, dal punto di vista costituzionale, dalle modifiche del titolo V della Costituzione e sancito a tutela delle competenze tecniche da esercitare nel rispetto della libertà dell'insegnamento (articolo 33 della Costituzione: l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento). L'autonomia della scuola sotto il profilo del coordinamento tecnico e della relativa gestione amministrativa è affidata al dirigente scolastico e la dirigenza scolastica è stata oggetto di specifica disciplina nel decreto legislativo n. 165 del 2001 rispetto all'intera disciplina della dirigenza statale. Questa specificità è stata confermata anche in sede contrattuale con l'istituzione di una specifica area dirigenziale nell'ambito del comparto scuola. Noi continueremo a ribadire tali principi.

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