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Il MAE emana la circolare sul Milleproroghe mettendo in seria discussione le relazioni sindacali

E’ un atto d’imperio che non tiene in alcun conto né degli impegni assunti in Parlamento né dei vincoli contrattuali. Per la FLC CGIL si tratta di un atto politico grave e inaccettabile perché cancella il diritto alla contrattazione, svilisce il ruolo del sindacato e introduce disuguaglianze di trattamento tra i lavoratori.

19/05/2011
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Nella giornata di martedì 17 maggio il MAE - Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese - ha emanato la circolare n.1  in applicazione dell’ art. 2 comma 4 –novies della legge 26 febbraio 2011, n. 10. Si è consumato, così, l’ultimo atto di questa sconcertante vicenda che con la complicità del governo consente al MAE di ridisegnare in peius le condizioni contrattuali del personale docente e ATA in servizio all’estero di cui al capo X del CCNL della scuola attualmente in vigore.

A poco sono valse le ragioni espresse dalla FLC CGIL e dalle altre OO.SS. negli incontri del 2 maggio dove hanno chiesto esplicitamente al MAE di ricondurre l’intera materia nell’alveo naturale della contrattazione ovvero all’Aran per consentire una armonizzazione piena delle nuove disposizioni con le parti restanti e in vigore del CCNL.

Ancora una volta il governo, il MAE e lo stesso MIUR hanno scelto di perseguire la via della regolamentazione unilaterale con l’obiettivo preciso di continuare a smantellare, pezzo per pezzo, il contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola relegando così la contrattazione ad un ruolo puramente notarile. Posizione questa inaccettabile per la FLC CGIL e per tutta la CGIL che invece ritengono fondamentale, nella scuola e in tutto il mondo del lavoro pubblico e privato, l’esercizio del diritto costituzionale alla contrattazione su tutte quelle materie previste dal D.Lgs 165/2001 e dal contratto stesso.

Ci troviamo, quindi,  davanti all’ennesimo attacco al diritto alla contrattazione e al ruolo delle Organizzazioni sindacali.

Per la FLC CGIL  il ricorso alla circolare da parte del MAE rappresenta un vulnus incolmabile che mette in seria crisi le stesse relazioni sindacali  perché si tratta di un atto d’imperio dettato da pregiudiziali ideologiche e da ragioni di bottega che poco hanno a che vedere con una gestione legittima del sistema e  che contrasta in maniera evidente sia con lo spirito della legge e con lo stesso CCNL della scuola. La FLC Cgil si opporrà a questo atto unilaterale con tutti gli strumenti in suo possesso sia sindacali che legali per ricondurre il tutto alla contrattazione.

A poco serve la laconica promessa del capo delegazione di parte pubblica di essere disponibile  “ad avviare al piu’ presto una serie di incontri a tale scopo finalizzati” per “ addivenire  a soluzioni condivise con codeste OOSS  per raccordare, ove necessario, le disposizioni  della citata legge con quelle del CCNL/2007”. Ripetiamo qui quello che abbiamo avuto modo di affermare nei passati incontri: alla FLC non interessano le promesse, la FLC CGIL vuole i fatti!  Questo a significare che il MAE deve immediatamente ritirare la circolare e avviare all’ Aran il confronto con le OO.SS. per individuare quelle norme transitorie necessarie per rimuovere disuguaglianze di trattamento tra lavoratori.  Alla FLC CGIL soluzioni extracontrattuali non interessano.

Nel merito della circolare ravvisiamo comunque una serie di criticità destinate ad acuirsi nell’immediato futuro che rendono la novellata normativa  contraddittoria, riduttiva e sicuramente pericolosa per una gestione coerente e armonica delle disposizioni di cui è portatrice con quanto stabilito dal CCNL negli articoli non modificati dall’intervento legislativo.

Non si riesce a capire – o meglio si percepisce benissimo – quali saranno le misure che il MAE intende adottare per tutte quelle casistiche non contemplate nella circolare. Nella circolare ci si limita solo ad affermare che:

  1.  il mandato non può essere superiore a nove anni e che coloro che non hanno raggiunto i nove anni di permanenza hanno diritto a beneficiare della proroga fino al raggiungimento dei nove anni;
  2. coloro che non hanno mai prestato servizio all’estero, se collocati in posizione utile in graduatoria, sono nominati per nove anni consecutivi non rinnovabili;
  3. coloro che sono rientrati in Italia dopo un primo mandato se collocati in posizione utile in graduatoria possono completare il novennio previo accertamento delle disponibilità di bilancio.

Ci pare ben poco rispetto a quanto prefigurato dal Parlamento con l’approvazione dell’ordine del giorno presentato dall’on.le Narducci. La circolare infatti non affronta tutte le altre casistiche, quindi le esclude. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, a coloro che, sebbene rientrati in territorio metropolitano, risultano ancora depennati dalla graduatoria; a coloro che hanno in essere un secondo mandato all’estero la cui scadenza risulta superiore al novennio; a coloro che hanno l’idoneità in scadenza  perché limitata a nove anni; a coloro che sono stati restituiti ai ruoli metropolitani il 28.02.2011 perché provenienti dall’emisfero australe e che hanno un mandato inferiore ai nove anni. Per non parlare dei casi ancora oggetto di contenzioso. Insomma stanno venendo al pettine tutti quei nodi non considerati dal legislatore e di conseguenza lasciati decantare dalla stessa circolare. Ovvero si abdica volutamente ad affrontare tutta quella casistica che, invece, per il Parlamento necessitava di una regolamentazione transitoria da realizzarsi attraverso, diciamo noi, lo strumento pattizio  Così si genera solo caos e incertezza del diritto e di conseguenza si alimenta l’inevitabile contenzioso.

Nella circolare inoltre si affronta la questione dei trasferimenti e della proroga delle graduatorie. Nel primo caso vengono consentiti solo i trasferimenti a domanda  da sedi particolarmente disagiate, quelli d’ufficio e quelli tra scuole Europee. La nostra esplicita richiesta di prevedere i trasferimenti a domanda a costo zero ovvero nell’ambito della stessa sede consolare non è stata presa in considerazione. Non si riesce a capire se tale istituto verrà realmente riattivato  dopo l’anno scolastico 2012/2013, ovvero dopo il blocco, e con quali vincoli.

Mentre nel secondo caso viene prorogata la validità delle graduatorie permanenti fino al 31.08.2012 non indicando affatto su come intenda procedere il MAE nei casi delle graduatorie esaurite violando anche in questa circostanza quanto previsto dall’art. 115 del CCNL.

Si dice, invece, genericamente che le nuove graduatorie, aggiornate a seguito di una nuova prova, avranno validità a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014. Questo a significare che l’Amministrazione intende prendersela con comodo nella riformulazione e aggiornamento delle graduatorie in aperto spregio di quanto stabilito dall’art. 113 del CCNL.      

 

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Tag: mae, miur

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