
Il Tribunale di Arezzo, in funzione di Giudice del Lavoro, con la sentenza che pubblichiamo in calce, ha riconosciuto il diritto di una docente a tempo determinato che si trovava in astensione obbligatoria, al pagamento dell'intera retribuzione e per l'effetto ha condannato l'Amministrazione alla liquidazione delle differenze retributive oltre che al pagamento delle spese legali.
La sentenza in questione è di notevole importanza dal momento che riconosce, in forza dell'art. 11 del CCNL previgente, confermato negli artt. 12 e 19 del CCNL 2002-2005, quanto da noi sempre sostenuto e cioè, il diritto delle lavoratrici madri a tempo determinato ad un trattamento uguale a quello previsto per le lavoratrici a tempo indeterminato.
Roma 4 maggio 2004
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