Legge di conversione 143/2004: proposti gli emendamenti
Il Senato ha discusso, durante i lavori di ieri alcuni emendamenti nel corso della conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (Atto Senato n. 2978). La discussione è stata rinviata a martedì 13 p.v. poiché durante i lavori è mancato più volte il numero legale.
Il Senato ha discusso, durante i lavori di ieri alcuni emendamenti nel corso della conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (Atto Senato n. 2978). La discussione è stata rinviata a martedì 13 p.v. poiché durante i lavori è mancato più volte il numero legale.
All’interno di questo provvedimento, un decreto “omnibus” , sono stati introdotti anche emendamenti relativi alle graduatorie permanenti di terza fascia previste dalla legge 143/2004; le modifiche che seguono sono state presentate, a nome della maggioranza, dal Sen. Asciutti:
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Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:"Art. 8-bis. (Norme di interpretazione autentica)
1. Il punto B.3), lettera b-bis della tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h della tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola".
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Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente: "Art. 8-bis. (Norme di interpretazione autentica)
1. L’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell’ultimo scaglione previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall’anno scolastico 2003-2004".
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Dopo l’articolo, inserire il seguente:"Art. 8-bis. (Disposizioni relative al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)
1. Per l’anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è fissato al 20 agosto 2004".
In sintesi gli emendamenti, se approvati definitivamente, dovrebbero:
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spostare la data per la conclusione delle immissioni in ruoloal 20 agosto, invece che al 31 luglio, termine previsto dalla legge 333/01
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limitare il raddoppio del punteggio per lavalutazione del servizio prestato in scuole ubicate in comuni di montagna solo a coloro che abbiano effettivamente prestato servizio nelle sedi situate oltre i 600 metri di altitudine
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riconoscere il servizio non specifico, sia di ruolo che non di ruolo , limitatamenteai seguenti ordini di scuole e graduatorie: docenti di scuola elementare/materna ed educatori e scuola media/superiore.
Infine la retroattività dei punteggi per i servizi, in base agli emendamenti, avrebbe decorrenza a partire dall’anno scolastico 2003-2004.
Roma, 9 luglio 2004
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