L’Amministrazione deve eseguire le sentenze del giudice del lavoro emesse in primo grado
Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
In data 01.04.2004, con nota Prot. n. 4964, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha diramato la nota che pubblichiamo in calce, avente ad oggetto l’esecuzione delle sentenze sfavorevoli all’Amministrazione con particolare riguardo a quelle emesse dai giudici del lavoro di I grado a definizione della vertenza proposta dal personale Ata transitato dagli EE. LL allo Stato.
Nella predetta nota il Direttore Regionale, ricorda, ai Dirigenti Responsabili dei CC.SS. AA della Lombardia, che le sentenze emesse dal Giudice di Lavoro in primo grado sono “ immediatamente esecutive” e che, pertanto, con riferimento alla predetta vertenza, al fine di evitare ulteriori spese a carico dell’Amministrazione, devono essere avviate le procedure per il pagamento di quanto dovuto oltre alle spese legali liquidate nella sentenza medesima.
Quanto affermato nella nota non solo è corretto dal punto di vista giuridico- L’art. 431 del c.p.c., infatti, prevede espressamente che “Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. sono provvisoriamente esecutive”, tanto che è possibile chiederne l’esecuzione “ notificando la sola copia del dispositivo” in attesa della sentenza- ma è in linea con quanto affermato nella Costituzione (art. 97) nel senso di evitare maggior aggravi allo Stato che derivano dalla mancata esecuzione di una sentenza di condanna.
Auspichiamo che a fronte delle molte sentenze vinte in primo grado dai lavoratori che tramite le nostre strutture hanno avviato la vertenza relativa al mancato inquadramento nei ruoli dello Stato ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99, l’Amministrazione non tardi nel darne esecuzione, costringendo i lavoratori a procedere all’esecuzione forzata per i crediti riconosciuti in sentenza.
Roma, 30 aprile 2004
Servizi e comunicazioni
I più letti
- Elezioni CSPI: si vota il 7 maggio 2024. Sostieni “CGIL - VALORE SCUOLA”
- Avvio dei corsi abilitanti da 30 e 60 CFU: i ritardi del Ministero rischiano di danneggiare i precari che da anni aspettano l’accesso all’abilitazione
- Concorso 24 mesi ATA 2023/2024: entro il 9 maggio la pubblicazione dei bandi regionali
- Elezioni CSPI 2024: candidate e candidati lista “CGIL - VALORE SCUOLA”
- Mobilitazione FLC CGIL: il MIM finalmente ipotizza passweb fuori dal 1° settembre. Contro le rivalse intervento del Ministero presso l’INPS. Prossimo incontro il 30 aprile
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Note ministeriali Nota 16379 del 24 aprile 2024 - Indicazioni operative Elezioni CSPI 2024
- Note ministeriali Nota 6016 del 23 aprile 2024 - Indennità e compensi miglioramento offerta formativa 2024 Economie anno 2023
- Note ministeriali Nota 6000 del 23 aprile 2024 - Reclutamento e stato giuridico accompagnatori pianoforte e clavicembalo, tecnici di laboratorio, modelli viventi
- Decreti ministeriali Decreto Ministeriale 621 del 22 aprile 2024 - Autorizzazione posti e modalità selezione attivazione percorsi di formazione iniziale docenti
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici