Formazione Professionale: siglata l’intesa per il rinnovo contrattuale
Il 20 novembre 2007, FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS Confsal hanno siglato con FORMA e CENFOP l’ipotesi di CCNL della Formazione Professionale 2007-2010


La FLC Cgil, unitamente a CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS Confsal, ieri 20 novembre, ha siglato con FORMA e CENFOP l’Ipotesi di CCNL della Formazione Professionale 2007-2010 al termine di una lunga e difficile trattativa. Il giudizio positivo della FLC sull’intesa siglata parte dalla considerazione che nel testo sono stati raggiunti i principali obiettivi previsti dalla piattaforma presentata dalle Organizzazioni sindacali, ed è stato colto l’obiettivo di mantenere il contratto nazionale, con elementi caratterizzanti e unitari su tutto il territorio, per i principali istituti, quali quelli legati all’orario di lavoro ed al salario.
Nell’intesa viene rafforzato il livello di contrattazione di ente oltre a mantenere il livello di contrattazione regionale per le specificità territoriali, e viene ridefinito il quadro delle relazioni sindacali, affidando alla bilateralità compiti che vanno dalla mutualità alla salvaguardia occupazionale.
La centralità del lavoro dipendente a tempo indeterminato viene rafforzata, regolamentando e limitando il ricorso a forme di lavoro flessibile o parasubordinato e favorendo il ricorso al lavoro subordinato nelle sue forme contrattuali (contratti a termine, assunzioni in apprendistato, part time). Accanto a questo, sperimentalmente, sono previste e regolamentate forme di telelavoro.
Le tutele e i diritti sindacali nei luoghi di lavoro sono innalzate ed estese in misura specifica anche ai lavoratori a progetto.
Sotto il profilo retributivo le retribuzioni di tutto il personale sono aumentate: 223 euro a regime nel quadriennio 2007-2010 per il V livello.
Viene resa esigibile, trasferendola sul salario fondamentale,la progressione economica orizzontale con criteri, definiti nazionalmente e non più demandati alle contrattazioni regionali, correlati all’anzianità.
È stato definito l’orario settimanale di lavoro di tutto il personale, eliminando il precedente riferimento al monte ore annuo, e introdotti limiti nazionali per l’orario di formazione diretta dei formatori, derogabili regionalmente attraverso la contrattazione delle condizioni e degli opportuni incentivi.
È stata garantita la mobilità professionale e la salvaguardia dei livelli occupazionali, sono state mantenuti e precisati sia il corpo dei diritti già previsti, sia introdotte nuove previsioni, come quella delle tutele per il personale affetto da gravi patologie, parzialmente o temporaneamente invalidanti, introdotta nell’articolo sulla malattia.
È stata introdotta sperimentalmente la banca delle ore, per favorire la conciliazione dei tempi del lavoro e quelli delle esigenze personali e familiari.
È stato ricompreso nel contratto l’accordo sulla previdenza complementare del 27 febbraio 2007.
È stato riconosciuto il diritto alla crescita professionale per tutto il personale, attraverso l’aggiornamento e le altre forme di permessi e aspettative per la formazione previste dalle leggi vigenti ed è stato confermato ed esteso il diritto allo studio.
Le Organizzazioni sindacali di categoria stanno definendo le modalità per avviare la consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto sull’articolato contrattuale.
Roma, 21 novembre 2007
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