Docenti inidonei: lo stato dell’arte
Inaccettabili forzature da parte di alcune amministrazioni periferiche


Con l’approvazione dell’art. 15 comma 4 e seguenti della legge 128/2013 (di conversione del D.L. n. 104 del 12/09/2013), si è conclusa (temporaneamente) la tormentata vicenda del personale docente inidoneo all’espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altre mansioni, e collocato fuori ruolo. La FLC CGIL ha contestato e continua a contestare duramente la norma anche sul piano legale: in tal senso ricordiamo una recente sentenza del Tribunale di Udine che ribadisce il diritto alla dispensa per motivi di salute del docente inidoneo e l’impossibilità dell’amministrazione ad utilizzarlo in compiti diversi e la sospensiva.
La legge 128/2013 ha previsto sia una norma transitoria per il personale docente già dichiarato inidoneo alla data di approvazione della legge, che il trattamento a regime di coloro che sono dichiarati permanentemente inidonei successivamente al 1 gennaio 2014.
Il MIUR, con la nota n. 13000 del 3 dicembre 2013, ha a sua volta impartito le istruzioni applicative della legge.
Riteniamo necessario rifare alcune precisazioni perché ci sono giunte segnalazioni di forzature o interpretazioni fantasiose delle norme.
Docenti dichiarati inidonei dopo il 1 gennaio 2014
Per questi “nuovi inidonei” la circolare prevede la possibilità di chiedere “volontariamente” l’inquadramento nei ruoli ATA (di assistente amministrativo o tecnico a seconda dei titoli in possesso e a decorrere dal 1 settembre successivo) entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità oppure, in assenza di questa istanza o in assenza di disponibilità di posto, verrà applicata la procedura di mobilità per altra amministrazione, nell’ambito della stessa provincia.
Alla luce di quanto dispone la circolare del MIUR è evidente, quindi, che i comportamenti messi in atto da parte di alcune amministrazioni regionali o provinciali che ci vengono segnalati (quali il collocamento d’ufficio di questo personale in malattia, oppure l’obbligo a sottoscrivere comunque un qualche impegno di una qualsiasi natura) sono illegittimi ed inaccettabili. Non c’è obbligo a sottoscrivere alcunché, né a sottoscrivere moduli di alcuna natura.
La domanda di eventuale passaggio nei ruoli ATA è assolutamente volontaria e chi non la presenta non è tenuto a sottoscrivere altro perché è automatica l’applicazione di quanto prevede la legge (ovvero l’attivazione della mobilità intercompartimentale, se e quando ci sarà).
La circolare del MIUR (in attuazione dell’art. 7 del D.L. 104/13) prevede poi che, nelle more dell’attivazione di questa mobilità e, comunque, fino a conclusione dell’anno scolastico 2015-2016, si verrà utilizzati per iniziative di supporto alla didattica, oppure rivolte alla prevenzione della dispersione scolastica, oppure per attività culturali anche in reti di scuole.
Infine si ricorda anche che sia la bozza di decreto attuativo delle legge 128/13 allegato alla CM n. 13000 del 3 dicembre 2013, cosi come anche il DM n. 79 del 12/09/2011 (attuativo dell’art. 19 c. 12 della precedente legge sugli inidonei n. 111/2011), all’ultimo articolo prevedono, in merito ai “criteri di utilizzazione del personale docente dichiarati inidoneo alla funzione docente per motivi di salute”, che rimane in vigore il Ccni sottoscritto in data 25 giugno 2008 per tutte le parti non incompatibili.
Pertanto, in attuazione di quanto prevede il Ccni 25/6/2008, all’art. 2 comma 6, il DS della scuola dove prestano servizio questi docenti dovrà concordare con ciascuno di essi, alla luce di quanto previsto nella certificazione medica, le modalità di utilizzo e sottoscrivere un nuovo e specifico contratto (entro 30 gg dalla richiesta dell’interessato). Dunque non esiste alcuna possibilità che questi docenti vengano messi in “malattia d’ufficio”, neanche nelle more dei 30 giorni previsti per presentare eventuale domanda di passaggio nei ruoli ATA o nelle more dei 30 giorni di sottoscrizione del nuovo contratto.
Quanto sopra vale anche (anzi: a maggior ragione, visto che le altre due opzioni, il passaggio nei ruoli ATA e la mobilità intercompartimentale, non sono applicabili) per il personale docente dichiarato “temporaneamente inidoneo”.
Docenti inidonei alla data di approvazione della legge
Per chi era già inidoneo alla data della nuova legge è stata prevista (a domanda volontaria da presentare entro il 20 dicembre 2013) una nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti a conclusione della quale, ove sia confermata l’inidoneità (non generica ma specificando quali compiti del profilo AA o AT possono fare), si applica quanto previsto per i nuovi e con domanda da presentare sempre entro 30 giorni della conferma dell’inidoneità.
Chi, già inidoneo, non voleva essere sottoposto a nuova visita, ha avuto modo o di presentare subito la domanda specifica di inquadramento nei ruoli ATA (entro il 15 dicembre 2013 e solo in 198 su oltre 3.000 inidonei lo hanno già fatto); oppure chiedere l’applicazione della mobilità intercompartimentale e utilizzo, nelle more in altre attività; oppure non chiedere nulla. In quest’ultimo caso si applica comunque quanto prevede la legge, ovvero la mobilità intercompartimentale e, nelle more, è previsto l’utilizzo per iniziative di supporto alla didattica, oppure rivolte alla prevenzione della dispersione scolastica, oppure per attività culturali anche in reti di scuole.
Anche in questo caso ci vengono segnalate “forzature” da parte di qualche amministrazione, mano a mano che le commissioni mediche effettuano queste visite di controllo. Questi docenti, in base a quanto già detto sopra ed in base alle stesse indicazioni del Miur, “non possono essere obbligati a sottoscrivere alcunché” e rimangono in servizio nella scuola attuale in base al contratto sottoscritto a suo tempo in attuazione del Ccnl/2008, eventualmente integrato con le ulteriori attività previste dalla legge (se compatibili con la certificazione medica, al pari dei nuovi inidonei).
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