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Deleghe legge 107/15: “Formazione iniziale e reclutamento dei docenti nella scuola secondaria”, il nostro commento

In una scheda il contenuto del decreto legislativo 59 del 13 aprile 2017 e il nostro commento. In allegato il testo ufficiale e il fascicolo sulle otto deleghe.

29/05/2017
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Vai agli allegati

Il Governo, il 7 aprile 2017, ha approvato in via definitiva gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla legge 107/15. Successivamente nel Supplemento Ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017 sono stati pubblicati gli otto decreti legislativi. Leggi la notizia.

Qui di seguito uno specifico approfondimento sul Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
Il Decreto introduce una nuova procedura per la formazione iniziale e il reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, sia di posto comune che di sostegno. Nel decreto è anche regolata una fase transitoria per la stabilizzazione dei docenti già in possesso di abilitazione e/o di almeno 3 anni di servizio come supplenti.

Scarica il fascicolo completo

Il sistema ordinario a regime

I contenuti

Il sistema prevede, attraverso il superamento di un concorso per titoli ed esami, l’ammissione ad un percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, detto “percorso FIT”, superato il quale si viene assunti a tempo indeterminato.

Concorsi
I concorsi saranno banditi, a partire dal 2018, con cadenza biennale, su tutti i posti vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivo a quello nel quale vengono espletati.
Potranno parteciparvi tutti i docenti in possesso dei titoli di studio richiesti e di almeno 24 crediti in settori formativi antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecniche didattiche (da definire nel dettaglio con successivo decreto ministeriale).
Il concorso prevede due prove scritte e una prova orale.
La prima prova scritta verte su una disciplina a scelta appartenente alla classe di concorso. La seconda prova scritta verte sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecniche didattiche
La prova orale si svolge su tutte le discipline della classe di concorso e per la verifica delle competenze in lingua straniera e informatiche.
Per il sostegno è prevista una terza prova scritta relativa alla pedagogia speciale e alla didattica dell’inclusione.

Percorso FIT

Al percorso FIT, di durata triennale, sono avviati tutti i vincitori del concorso, in due scaglioni annuali successivi.

IL FIT è così articolato:

  • il primo anno, svolto principalmente nelle strutture accademiche (con oneri a carico del MIUR) con momenti di tirocinio nelle scuole, è finalizzato al conseguimento del diploma di specializzazione all’insegnamento, specifico per la classe di concorso o per il sostegno. È previsto un compenso per 10 mesi di circa 600€.
  • il secondo anno vede momenti formativi integrati con il tirocinio nelle scuole e l’inizio di specifiche attività di insegnamento (supplenze brevi per assenze fino a 15 giorni). È previsto un compenso per 10 mesi di circa 600€, nonché lo stipendio per le supplenze brevi che saranno effettuate.
  • il terzo anno al partecipante sarà assegnata una cattedra vacante e disponibile, con tutte le responsabilità connesse. Percepirà lo stipendio pari a quello di una supplenza annuale.

Al termine del primo e del secondo anno i candidati sono valutati. Lo saranno anche al termine del terzo anno e, in caso di valutazione positiva, saranno assunti a tempo indeterminato.

Le criticità e il commento della FLC CGIL

Le ricadute sul precariato

Si supera la necessità del possesso dell’abilitazione per accedere ai concorsi che saranno aperti a tutti coloro che sono in possesso dei titoli di studio richiesti. Il percorso a regime (una volta stabilizzato il precariato storico), potrebbe garantire un reclutamento costante e certo, se la programmazione dei posti a concorso sarà realmente “scientifica” e non “casuale” come avvenuto per i precedenti concorsi. Soprattutto se verrà dedicato all’acquisizione dei 24 Cfu uno specifico welfare che garantisca le fasce sociali più deboli, a partire da coloro che sono già in possesso del titolo di studio idoneo all’accesso al concorso.

Il nostro commento

Diverse sono le questioni sulle quali è necessario intervenire:

  • La durata del percorso è troppo lunga: la nostra richiesta è di ridurla di un anno.
  • La richiesta dei 24 crediti in settori formativi antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecniche didattiche rappresenta un ulteriore onere per i docenti già in possesso dei titoli di studio richiesti: la nostra proposta è di poter prescindere dal possesso di tali crediti (eventualmente da acquisire durante il percorso) per coloro che hanno acquisito il titolo di accesso entro la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo.
  • Va costruito uno specifico welfare anche per l’acquisizione dei 24 CFU al fine di tutelare le fasce sociali più deboli. I CFU devono essere rilasciati dalle Università autorizzate, per evitare il mercato dei titoli che è già in atto.
  • La retribuzione prevista nei primi due anni è del tutto insufficiente ed in ogni caso deve essere definita all’interno delle normali regole del contratto nazionale sia da un punto di vista dei diritti che da un punto di vista contributivo e previdenziale.
  • Le modalità e i criteri di valutazione in itinere e finali del percorso FIT sono demandati a successivi provvedimenti: è necessario che siano garantite equità e trasparenza.

La fase transitoria

I contenuti

La fase transitoria prevede le normali assunzioni dalle GAE e dal concorso 2016, alle quali si aggiungono le assunzioni da una nuova graduatoria dei docenti abilitati e da un concorso riservato per chi ha maturato 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni, oltre che dal concorso ordinario.

Nel dettaglio il percorso è così definito:

Le assunzioni avvengono al 50% dalle GAE e i restanti posti sono assegnati al concorso 2016. Fino alla scadenza del concorso (triennio) è previsto che abbiano diritto all’assunzione anche coloro che non sono nella graduatoria di merito ma hanno superato tutte le prove (cosiddetti idonei). I vincitori mantengono il diritto all’assunzione anche dopo la scadenza naturale delle graduatorie.

Qualora restino posti non coperti si attingerà alle nuove graduatorie degli abilitati ed ai nuovi concorsi (riservato e ordinario) con quote percentuali che diminuiscono nel tempo.

La graduatoria regionale di merito degli abilitati delle 2 fasce d’istituto sarà costituita nel 2018 attraverso uno specifico concorso che prevede solo una prova orale senza sbarramento (sono esclusi i docenti già di ruolo). Gli assunti da questa graduatoria saranno assegnati direttamente al terzo anno del percorso FIT (supplenza annuale) e, in caso di valutazione positiva, assunti a tempo indeterminato l’anno successivo.

A questa graduatoria saranno assegnati il 100% dei posti rimasti (per esaurimento delle GAE e del concorso 2016), nel 2018/2019 e nel 2019/2020. Negli anni successivi la percentuale decresce fino al 20% e la quota restante (oltre ai posti eventualmente residuati per esaurimento della stessa) sarà assegnata ai nuovi concorsi riservati e ordinari.

Al concorso riservato spetta il 100% dei posti nel 2020/2021, il 60% nel 2021/2022 e negli anni successivi quote decrescenti fino al 20%. Il concorso riservato sarà attivato, ogni due anni, a partire dal 2018. È prevista solo la prima prova scritta (disciplinare) e la prova orale. Potranno partecipare tutti coloro che abbiano maturato, alla data di scadenza, almeno 3 anni di servizio (180 gg) negli ultimi 8 anni. Non saranno richiesti i 24 crediti nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie didattiche.

Gli assunti da questo concorso sono esonerati dal secondo anno del percorso FIT: dovranno conseguire la specializzazione e l’anno successivo saranno assegnati al terzo anno del percorso (supplenza annuale) e, in caso di valutazione positiva, assunti a tempo indeterminato l’anno ancora successivo.

Il concorso ordinario sarà attivato, ogni due anni, a partire dal 2018.

Le criticità e il commento della FLC CGIL

Le ricadute sul precariato

La graduatoria di merito regionale ad esaurimento dà senz’altro una speranza a coloro che da abilitati permangono nelle graduatorie di istituto senza poter accedere alla stabilizzazione. La soluzione adottata per la fase transitoria dovrebbe garantire, almeno per la maggior parte delle classi di concorso, l’esaurimento del precariato “storico” a partire dai docenti già abilitati e da quelli con 3 anni di servizio.

Per alcune classi di concorso, nelle quali sono ancora numerosi gli aspiranti in GAE e per le quali ci sono pochi posti disponibili, i tempi di esaurimento saranno molto lunghi.

Il nostro commento

Per la FLC CGIL è necessario che la fase transitoria per stabilizzare i precari già abilitati preveda un analogo percorso per i docenti che abbiano già prestato servizio nella scuola statale. Il nuovo sistema sarà finanziato dal 2020, pertanto ci sono i tempi per un nuovo piano nazionale di assunzioni che renda giustizia dello sconclusionato Piano di Assunzioni previsto dalla Legge 107 che ha leso il diritto delle scuole ad avere un organico congruente col Piano dell’offerta Formativa e il diritto dei precari, rimasti fuori dal Piano, a conseguire una stabilizzazione certa in relazione ai posti di cui hanno bisogno le scuole per raggiungere gli obiettivi dei loro PTOF.

Il precariato nella scuola è la conseguenza dell’uso indiscriminato dell’organico di fatto, il caso dei posti di sostegno parla per tutti. I precari che ancora oggi garantiscono il reale funzionamento delle scuole hanno diritto ad essere assunti attraverso un progetto di stabilizzazione che ne riconosca la funzione svolta.

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