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Corsi integrativi dei Licei Artistici: ultimo atto

Confermate le disposizioni degli scorsi anni.

23/09/2013
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Con la Circolare ministeriale 24 del 18 settembre 2013, il MIUR conferma anche per il 2013/2014 l'attivazione dei corsi integrativi annuali presso i Licei Artistici Statali, paritari e legalmente riconosciuti, previsti dall'art. 191 del D. Lgs. 297/94 (Testo Unico della scuola).

Il "corso annuale integrativo" post-diploma fu istituito con la Legge 11 dicembre 1969, n. 910 al fine di consentire l’accesso a tutte le facoltà universitarie anche agli studenti di questo specifico segmento della secondaria superiore. A questo proposito occorre ricordare che il percorso del previgente ordinamento del Liceo Artistico aveva una durata di quattro anni.

Come è noto i regolamenti di riordino della secondaria di II grado (DPR 87/10, DPR 88/10, DPR 89/10) prevedono una durata uniforme di tutti i percorsi: primo biennio, secondo biennio, quinto anno. Con la progressiva entrata in vigore del riordino dei Licei previsto dal DPR 89/10, che riguarderà, per il corrente anno scolastico, le classi dalla prima alla quarta, e il correlato esaurimento dei previgenti percorsi ordinamentali, l’a.s. 2013/14 sarà l’ultimo anno in cui saranno attivati i corsi integrativi annuali. 

I corsi si svolgeranno dal 21/10/2013 al 23/5/2014 e dovranno essere autorizzati dal competente Direttore Regionale Generale. Copia dell'autorizzazione dovrà essere inviata all'Ufficio quarto della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica.

Confermate le disposizioni degli scorsi anni che sono contenute nella nota 4987/00 e richiamate di seguito:

  • I corsi integrativi per diplomati dei licei artistici si svolgono sotto la responsabilità didattica e scientifica delle Università
  • Sono attivati in presenza di almeno 20 domande di iscrizione
  • Il coordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi è affidato ad un professore universitario ordinario, straordinario o associato. A tale fine, presso ciascuna sede universitaria responsabile del coordinamento didattico e scientifico dei corsi integrativi, viene costituito annualmente un comitato composto da docenti universitari che designa, tra propri componenti, il coordinatore dei corsi
  • Ogni professore universitario coordinatore svolgerà il suo incarico in non più di cinque corsi, dovrà effettuare non meno di cinque visite annuali per ciascun corso e dovrà presiedere i colloqui finali
  • I compiti di direzione e di vigilanza sono affidati ai Dirigenti scolastici presso i quali i corsi sono organizzati
  • Le lezioni si svolgono di norma nel pomeriggio e la frequenza è obbligatoria
  • Sono ammessi a sostenere l'esame-colloquio tutti i candidati regolarmente iscritti ai corsi integrativi che abbiano frequentato almeno due terzi delle lezioni. La commissione esaminatrice potrà derogare alla predetta condizione in casi di motivazioni debitamente documentate, con particolare riguardo alla situazione degli studenti lavoratori
  • La commissione dell'esame-colloquio finale, presieduta dal docente universitario coordinatore, è composta dai docenti delle discipline fondamentali ed è integrata, di volta in volta, dai docenti delle discipline opzionali
  • Al termine dei colloqui, la commissione dichiara l'idoneità - ovvero l'inidoneità - del candidato per quel che concerne la iscrizione alle facoltà universitarie. In ogni caso non si fa luogo a votazione.

Riguardo alla retribuzione dei docenti impegnati nei corsi, la CM 24/13 precisa che la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR fornirà specifiche indicazioni.

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