Chiarimenti sui contratti di collaborazione coordinati e continuativi
nota ministeriale n. 606 del 14 novembre 2001
Pubblichiamo la nota ministeriale n. 606 del 14 novembre 2001 riguardante ulteriori chiarimenti sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Roma, 19 novembre 2001
___________________
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione
- uff. VIII -
Prot. n.606
Roma, 14 novembre 2001
Oggetto: D.M. prot. 66 del 20.4.2001 - Ulteriori indicazioni riguardanti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
A seguito di quesiti pervenuti concernenti l'oggetto si reputa opportuno precisare quanto segue:
-
situazione economica e oneri fiscali
I Provveditori agli Studi interessati vorranno procedere ad accreditare alle Istituzioni scolastiche interessate (Committente) e per ogni singola unità, firmataria del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, la somma semestrale lorda (1/7/2001 - 31/12/2001) di £. 17.549.750, anziché quella di £. 17.625.500, derivante dalla decurtazione della quota occorrente al pagamento del premio INAIL, per l'accentramento della posizione assicurativa presso la sede di Roma centro, come comunicato con nota n. 173 del 17.07.2001. I Dirigenti Scolastici dovranno corrispondere, ai soggetti interessati di cui trattasi, la somma mensile lorda di £. 2.387.455, da cui dovrà essere detratta la ritenuta, a titolo d'acconto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito.
-
fondo d'Istituto
Allo stato attuale, anche alla luce degli accordi sindacali nazionali vigenti, non è prevista la partecipazione al fondo d'Istituto dei soggetti firmatari dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
-
maternità
Si fa rinvio a quanto già comunicato con nota n. 475 del 28.9.2001.
-
assegno per il nucleo familiare
La domanda per ottenere il pagamento dell'assegno deve essere prodotta alla sede INPS nella cui circoscrizione territoriale risiede il lavoratore, compilando l'apposito modulo predisposto dall'INPS. (Eventuali chiarimenti aggiuntivi dovranno essere richiesti all'Ufficio INPS territorialmente competente ).
-
richiesta sospensiva per motivi di famiglia del contratto
La richiesta di sospensiva per motivi di famiglia, senza assegni, può essere accolta.
-
ferie: vige quanto rappresentato con nota prot. 118 del 26.6.2001.
-
orario di servizio: vige quanto rappresentato con nota n. 173 del 17.7.2001.
A tal riguardo si reputa opportuno evidenziare che la prestazione di lavoro di cui trattasi, si esplicita in una prestazione di lavoro continuativo e coordinato, a carattere personale, che si innesca in programmi aziendali e si svolge sotto il controllo e l'indirizzo esclusivo del committente, senza alcun vincolo di subordinazione.
Chi svolge tali attività, proprio perché non assunto, non gode dei benefici propri dei lavoratori subordinati.
Le controversie di lavoro, in materia, sono regolamentate dall'art.409 del codice di procedura civile.
I soggetti interessati, tra l'altro, non godono di tutela relativamente alla malattia, alla sicurezza sul lavoro, né possono accampare diritti di formazione professionale o di aggiornamento.
-
assenza dal lavoro L'eventuale assenza dal lavoro, a qualsiasi titolo avvenuta, non dà luogo a retribuzione.
-
indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera
La legge ha esteso l'indennità di malattia ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, ecc.) a decorrere dal 1° gennaio 2000. A tal riguardo si fa rinvio alla circolare n. 147 del 23 luglio 2001 diramata dalla Direzione Generale dell'INPS avente per oggetto:
"Estensione, a decorrere dal 1 gennaio 2000, della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8.8.1995, n. 335 (art. 51, comma 1, lett. D, della legge 23.12.1999, n. 488). Istruzioni contabili e adempimenti fiscali. Variazioni al piano dei conti", attuativa del decreto 12 gennaio 2001, emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con i Ministeri del Tesoro e della Sanità, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26.3.2001.
La predetta circolare, con i relativi allegati potrà essere reperita presso i competenti Uffici territoriali dell'INPS.
IL DIRETTORE GENERALE - F.to Zucaro
Roma, 19 novembre 2001
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